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1722 euro a docente precario con supplenza annuale, risarcito dal Tribunale di Parma: la scuola lo mette in ferie d’ufficio ma lui fa ricorso con Anief

Nessun dubbio: i lavoratori a tempo determinato non possono essere posti in ferie d’ufficio. Lo dice anche il giudice del lavoro di...

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Nessun dubbio: i lavoratori a tempo determinato non possono essere posti in ferie d’ufficio. Lo dice anche il giudice del lavoro di Parma che, dopo avere analizzato il caso di una docente difesa dai legali Anief, alla quale erano stati sottratti diversi giorni di ferie non godute e festività soppresse relativi all’anno scolastico 2022/2023, è giunto alla conclusione che all’insegnante è stato cancellato di sana pianta un diritto e che quindi deve percepire 1.722,43 euro a titolo di indennità sostitutiva, “oltre interessi legali o rivalutazione dal dovuto al saldo”.

“Ancora una volta – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – un ricorso prodotto dai legali che operano per Anief produce una vittoria in tribunale senza se e senza ma. Sui giorni di ferie cancellati e non monetizzati ai precari, ricordo che anche la Cassazione, che con ordinanza n. 16715/2024 è stata chiara, stabilendo che le ferie del personale devono essere sollecitate dal dirigente scolastico e comunque vanno sempre concordate con il lavoratore nella scuola, quindi con il docente o Ata a tempo determinato collocato su posto in organico di fatto o in deroga, quindi anche quando si tratta di un docente di sostegno”.


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LA SENTENZA DI PARMA

Il giudice non ha fatto altro che mettere in atto il parere della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha a sua volta stabilito una serie di principi di diritto, tra cui quello che il giudice nazionale “deve assicurarsi che” il “datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”; pertanto, per la Corte UE il lavoratore “in caso di cessazione del rapporto di lavoro” non può “essere privato dell’indennità finanziaria per le ferie non godute, il cui pagamento è direttamente a carico, in tal caso, del datore di lavoro interessato” (CGUE Grande Sezione, 6 novembre 2018, cause riunite C-619/16 e C-684/16).


“Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha statuito che la normativa interna che prevede la perdita del diritto alle ferie in caso di mancata fruizione entro un certo termine – ossia l’art. 5 co. 8 d.l. 95/2012, come integrato dall’art. 1 co. 55 l. 228/2012 – deve essere interpretata in conformità con l’art. 7 para. 2 direttiva 2003/88/CE che, secondo la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all’indennità sostitutiva, in assenza di previa verifica del fatto che il lavoratore sia stato adeguatamente informato sul punto dal datore di lavoro e, dunque, posto nella condizione di esercitare effettivamente il suo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 5 maggio 2022, n. 14268; Cass. 8 luglio 2022, n. 21780).


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Infine, il giudice del lavoro ha ricordato che ancora “la Cassazione ha altresì stabilito il seguente principio di diritto (Cass. 17 giugno 2024, n. 16715; in senso conforme, Cass. 6 novembre 2024, n. 28587)”: non si può procedere con “la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione “di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro; in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”. Ne consegue che “il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma pertanto che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno”.


LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI PARMA

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:

1. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di XXXX XXXX di € 1.722,43 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, oltre interessi legali o rivalutazione dal dovuto al saldo;

2. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di Maria Laura Scarpa delle spese di lite, che liquida in € 1.100,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 49,00 per esborsi, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Parma, 11/08/2025

Il giudice


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IL PARERE DEL SINDACATO

Sulla questione delle ferie negati ai docenti con supplenza al 30 giugno, il sindacato Anief ricorda che la Cassazione già con ordinanza n. 14268 del 5 maggio 2022 aveva chiarito che la normativa interna deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, la quale, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, sempre la Cassazione ha stabilito che è onere del dirigente fornire un duplice avviso: uno per ricordare al docente la necessità di presentare una richiesta esplicita di ferie; un secondo avviso, invece, per chiarire che, in assenza di tale richiesta, non si avrà diritto né alle ferie né alla relativa indennità.


La giurisprudenza ha di conseguenza precisato che i docenti non possono essere considerati automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, come le vacanze natalizie e pasquali o il periodo finale dell’anno scolastico, se non hanno espressamente richiesto la fruizione delle stesse: il diritto all’indennità sostitutiva si concretizza quando il docente non presenta una domanda di ferie e, allo stesso tempo, non riceve una comunicazione scritta da parte del dirigente.

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di VALENTINA TROPEA




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