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1000 euro di CARTA DOCENTE riconosciuti ad un supplente. Il diritto-dovere formativo va garantito a tutti i precari.

"Di conseguenza l’assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto... "

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Un lavoratore precario è un dipendente che ha gli stessi doveri e diritti dei colleghi di ruolo. A ribadirlo è stato il Tribunale di Roma, terza sezione lavoro, che ha dato ragione ai legali Anief, difensori di un insegnante precario che a seguito di due supplenze annuali, svolte tra il 2021 e il 2023, si è vista non assegnare i 1.000 euro derivanti dalla Carta del docente. Adesso, esaminato il caso, il giudice del lavoro glieli assegna, comprensivi di “accessori come per legge”.

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Secondo il giudice del Tribunale di Roma, La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.


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Nella sentenza è stato spiegato che “il tenore della disciplina comunitaria impone quindi di ritenere che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni debba riguardare non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale. Di conseguenza l’assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost”.


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“In merito – si legge ancora nella sentenza - è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.


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Quindi, il giudice ha rilevato che “la menzionata pronuncia della Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall’art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall’art. 63 e dall’art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l’art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l’aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.


Inoltre, si specifica che “a loro volta gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” di tutto il personale a disposizione. “Ne consegue che un’interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente la formazione del personale docente, impone di ritenere l’illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo”.


Da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l’Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine”.


Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “questa sentenza di Roma risulta illuminante, perché spiega come l’assegnazione della Carta del Docente ai precari trovi ampia condivisione non solo nei pareri della Corte di Giustizia Europea e della Suprema Corte di Cassazione, ma anche in indicazioni contrattuali, come il Ccnl, e normative, come il Testo unico della Scuola, ma soprattutto la Costituzione italiana. A questo punto, sarebbe bene che il Parlamento se ne faccia una ragione e modifichi la norma che ha introdotto la preziosa card per l’aggiornamento professionale. Come sindacato – conclude Pacifico – non possiamo che fare altro che consigliare tutti i supplenti annuali attuali e passati, anche se entrati nel frattempo di ruolo, a procedere con la presentazione del ricorso gratuito con Anief, così da andare in tribunale e recuperare fino a 3.500 euro, più interessi legali, facendo sempre attenzione a non oltrepassare cinque anni dalla sottoscrizione del primo contratto a termine”.


di LA REDAZIONE




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