Università: abilitazione all’esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare. Chi può presentarsi alle sessioni di luglio e novembre? Scopriamolo insieme
- La Redazione

- 22 giu
- Tempo di lettura: 5 min
"La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria competente per ... "

Sono indette nei mesi di luglio e novembre 2025 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.
I candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella allegata alla presente ordinanza.
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 30 giugno 2025 e alla seconda sessione non oltre il 21 ottobre 2025 presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni indicate nell’articolo 1.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati impossibilitati a partecipare alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 21 ottobre 2025, facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza. La domanda, in carta semplice, con l’indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di laurea specialistica o magistrale conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente, indicato nelle norme delle singole professioni citate in premessa ed equiparate ex D.I. 9 luglio 2009, ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;
b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di 49,58 euro fissata dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo, versato all’economato, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normativa vigente.
c) eventuali certificazioni ex lege attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a), i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
Il tirocinio deve essere completato massimo entro la data di inizio degli esami. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno, prima dell’inizio dello svolgimento degli esami, l’attestato di compimento della pratica professionale o la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La presentazione della domanda oltre i termini sopraindicati è causa di esclusione dalla sessione di esame cui si è chiesto di partecipare. Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell’ufficio postale accettante. Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi, preventivamente indicati nei singoli bandi.
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei nei loro bandi per il conseguimento del titolo stesso sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando una certificazione o una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea precisando anche la data.
I candidati cittadini italiani residenti nella Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all’abilitazione all’esercizio delle professioni sotto elencate presso le seguenti sedi:
Odontoiatra Milano
Farmacista Bologna
Veterinario Bologna
Tecnologo alimentare Udine
Tecnologo alimentare Bolzano
Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 25 luglio 2025 e per la seconda sessione il giorno 14 novembre 2025.
L’abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra, farmacista e veterinario è conseguita previo superamento del relativo esame di Stato in modalità semplificata, disciplinato dai decreti attuativi dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163, D.I. nn. 568, 569 e 570 del 20 giugno 2022. Ai fini della costituzione delle commissioni per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista e veterinario si applicano le disposizioni previste dai decreti attuativi dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163, D.I. nn. 568, 569 e 570 del 20 giugno 2022.
Le attività strutturate di tirocinio professionale devono essere svolte, laddove previste per l’abilitazione all’esercizio della singola professione, all’interno del percorso di studio o successivamente ad esso. Il tirocinio professionale persegue gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne prevedono l’esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 11 dicembre 2019, n. 1135, recante le linee guida sull’organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali.
A seguire il decreto e la tabella elenco delle sedi di Esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale che si svolgeranno nell'anno 2025
di LA REDAZIONE
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