Docenti licenziati e idonei, al via il doppio canale: in arrivo il reintegro nelle graduatorie di merito
- La Redazione
- 20 giu
- Tempo di lettura: 9 min
La proposta tocca svariati aspetti della supplentite cronica che purtroppo caratterizza e penalizza da decenni e in modo crescente il sistema di istruzione scolastico: dal doppio canale di reclutamento ai passaggi di ruolo, dal reintegro dei...

Ha preso il via, presso la VII Commissione del Senato con la relazione del senatore Roberto Marti, l’atteso iter di valutazione parlamentare della proposta di legge S 545 sul precariato scolastico presentata nel febbraio 2023 dalla senatrice Carmela Bucalo, vice coordinatrice del dipartimento Istruzione di Fratelli d’Italia.
La proposta tocca svariati aspetti della supplentite cronica che purtroppo caratterizza e penalizza da decenni e in modo crescente il sistema di istruzione scolastico: dal doppio canale di reclutamento ai passaggi di ruolo, dal reintegro dei docenti assunti e poi licenziati fino agli idonei dei concorsi messi nel dimenticatoio invece che nelle graduatorie di merito.
Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, si conferma favorevole alla nuova riforma e auspica un esame rapido del testo: “L'approvazione del provvedimento – spiega il sindacalista autonomo - interverrebbe per rispondere alla procedura di infrazione europea su un sistema di reclutamento italiano fortemente da rivedere, ma anche per restituire finalmente dei diritti al personale a tempo determinato: si tratterebbe anche di una prima importante risposta alle tante denunce e richieste presentate dall’Anief, dopo il discutibile reclutamento rinnovato dal precedente Governo e concordato con l'Europa nell’ambito del Pnrr”, conclude Pacifico.
LA RELAZIONE
Legislatura 19ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 222 del 18/06/2025
Attiva riferimenti normativi
(545) Carmela BUCALO e altri.- Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti
(Discussione e rinvio)
Il presidente relatore MARTI (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, specificando che esso, composto di sei articoli, reca disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti.
Illustra, in primo luogo, i contenuti dell'articolo 1, che modifica l'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021. La suddetta novella prevede che i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo previste dal medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73, siano assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi di sostegno. Sono fatti salvi i posti relativi ai concorsi ordinari banditi con i decreti n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020. La successiva assunzione a tempo indeterminato e la conferma in ruolo sono subordinate allo svolgimento, con valutazione finale positiva, di un percorso annuale di formazione e prova. In caso di valutazione finale negativa di tale percorso, è consentita la reiterazione dell'anno di prova.
Fa riferimento, inoltre, alla ulteriore previsione, sulla base della quale l'assunzione in ruolo per i candidati assunti dalla seconda fascia delle GPS è subordinata alla partecipazione ad appositi corsi annuali riservati di abilitazione e specializzazione per le attività di sostegno, pena la decadenza dalla procedura.
Menziona poi l'articolo 2, che reca specifica disciplina relativa ai suddetti corsi, prevedendo, anche in questo caso, la possibilità di reiterazione del percorso in caso di valutazione finale negativa.
Segnala, quindi, che l'articolo 3 prevede che siano ammessi al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno (di cui al decreto ministeriale n. 95 del 2020), anche in sovrannumero, tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso di almeno ventiquattro mesi di servizio svolto su posto di sostegno.
Si sofferma, quindi, sull'articolo 4, che modifica l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019. La novella prevede che, nelle more dell'espletamento del concorso e della procedura straordinaria per l'assunzione di insegnanti di religione cattolica, le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito del concorso riservato, per esami e titoli, di cui al decreto 2 febbraio 2004, siano effettuate su tutti i posti vacanti e disponibili.
Fa cenno all'articolo 5, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione di specifiche attività formative destinate ai docenti di ruolo, con la finalità di favorire forme di mobilità professionale.
Dà conto, conclusivamente, dell'articolo 6, che reca disposizioni transitorie relative, in primo luogo, alle misure per la tempestiva nomina di docenti di ruolo contenute nel già menzionato articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, con riferimento all'integrazione delle graduatorie di taluni concorsi ordinari per il personale docente e alle condizioni per l'assunzione a tempo indeterminato a seguito del percorso annuale di formazione e prova ivi disciplinato. L'articolo reca, altresì, la proroga della validità delle graduatorie di merito dei già menzionati concorsi ordinari banditi con i decreti n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, fino alla pubblicazione delle graduatorie del nuovo concorso ordinario. Prevede, infine, la conferma dei ruoli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto, disponendo l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione con reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono iscritti a parlare, propone di rinviare il seguito della discussione.
Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,15.
SINTESI DEL DDL BUCALO
Gli articoli 1 e 2 recano norme per estendere il sistema di reclutamento dalla prima fascia delle GPS su posti di sostegno alla prima e seconda fascia su posto comune, attraverso un sistema di formazione universitaria che certifica la valutazione finale. Tale sistema potrebbe andare a regime già dall'a.s. 2026/2027, dopo il PNRR e coinvolgere lo stesso INDIRE con crediti differenti da maturare.
L'articolo 3 riguarda coloro che sono stati individuati su posti di sostegno senza specializzazione, a cui il Governo ha dato già una prima risposta coi corsi INDIRE.
Anche sull'articolo 4 il Governo è intervenuto e bisogna valutare se è riuscito a prevedere l'assunzione sul 100% dei ruoli.
L'articolo 5 riprende quanto già previsto dal Testo unico per consentire i passaggi di ruolo professionali.
L'articolo 6, da aggiornare ai nuovi concorsi PNRR, prevede assunzione del 100% degli idonei dei concorsi dopo il passaggio al 30% e le norme sugli idonei dei concorsi 2020, oltre che l'estensione della sanatoria per la conferma dei ruoli dei docenti assunti da Gae che hanno superato l’anno di prova e sono stati licenziato dopo le norme su quelli licenziati dei concorsi.
Il testo del disegno di legge della senatrice Bucalo presentato l'8 febbraio 2023: cliccare qui.
Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 545
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Reclutamento)
1. Ai fini di consentire il reclutamento dei docenti iscritti nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, all'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
« 9-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi di sostegno ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ».
2. L'assunzione in ruolo per i candidati assunti dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze è subordinata alla partecipazione ad appositi corsi annuali riservati di abilitazione e specializzazione per le attività di sostegno da tenere a partire dall'anno scolastico 2023/2024, disciplinati ai sensi dell'articolo 2.
Art. 2.
(Formazione iniziale)
1. I soggetti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, destinatari di proposta di contratto di cui all'articolo 1 sono tenuti a partecipare, pena la decadenza della procedura, ad appositi corsi universitari annuali di abilitazione e specializzazione a loro riservati. Tali corsi sono organizzati e gestiti dagli atenei in stretta collaborazione con le scuole del territorio nel quale gli atenei sono localizzati e con l'amministrazione scolastica regionale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.
2. Con il corso annuale di abilitazione o specializzazione di cui al comma 1 gli aspiranti insegnanti completano la loro formazione disciplinare, collegata in particolare alla dimensione didattica della materia o alla didattica speciale.
3. I percorsi organizzati devono sviluppare, con opportune attività formative interattive, le qualità relazionali, comunicative ed educative necessarie all'esercizio della docenza scolastica.
4. Al termine dell'anno di specializzazione le università accordano, sulla base di un esame finale, il conseguimento dell'abilitazione o della specializzazione per le attività di sostegno. La negativa valutazione dell'esame finale consente la reiterazione del percorso.
Art. 3.
(Tirocinio formativo attivo per il sostegno)
1. In considerazione del ritardo di tutte le procedure concorsuali e in vista dell'ordinato avvio dell'anno scolastico 2023/2024, al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 95 del 12 febbraio 2020 sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno ventiquattro mesi svolto su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per le attività estranee al tirocinio da svolgere in presenza.
Art. 4.
(Reclutamento degli insegnanti di religione cattolica)
1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , su tutti i posti vacanti e disponibili ».
Art. 5.
(Mobilità professionale)
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite specifiche attività formative riservate ai docenti di ruolo, finalizzate allo svolgimento di insegnamenti anche in classi disciplinari affini o che consentano di modificare la propria classe disciplinare di titolarità o la tipologia di posto, incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilità professionale dal relativo contratto collettivo nazionale integrativo.
Art. 6.
(Norme transitorie)
1. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso.
2. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;
b) il comma 8 è abrogato.
3. La validità delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, sono prorogate fino alla pubblicazione delle graduatorie del nuovo concorso ordinario.
4. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, sono confermati i ruoli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'istruzione e del merito, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione ed è previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.
di VALENTINA TROPEA
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