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Università: abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. A luglio e novembre la prima e la seconda sessione degli Esami di Stato

La domanda deve essere corredata di alcuni documenti, ovvero: per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista...


Sono indette nei mesi di luglio e novembre 2025 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. Sono altresì indette, all’interno delle sessioni d’esame innanzi indicate, le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63, citato in premessa.


I candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella allegata alla presente ordinanza.

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 30 giugno 2025 e alla seconda sessione non oltre il 21 ottobre 2025 presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.

Coloro che hanno presentato domanda di accesso alla prima sessione e che sono stati impossibilitati a partecipare alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 21 ottobre 2025, facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.


La domanda, in carta semplice, con l’indicazione del nome e cognome, della data di nascita e della residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista: diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM-56 (Scienze dell’economia); diploma di laurea specialistica nella classe 84/S o diploma di laurea magistrale nella classe LM-77 (Scienze economico-aziendali), ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente; per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile: diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L-18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale), nella classe 28 o nella classe L-33 (Scienze economiche), ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente; per l’eventuale espletamento delle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali, di cui all’art. 11, commi 1 e 2, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63:

  • per i soggetti che intendono abilitarsi alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile ed espletare le prove integrative: i titoli accademici innanzi richiesti per le rispettive abilitazioni all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;

  • per i soggetti che hanno già superato l’esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ed intendono espletare le prove integrative: certificazione o dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conseguita abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile. Nella domanda il candidato deve altresì dichiarare di avere diritto all’esonero dalle singole prove ai sensi dell’art. 11, comma 1, del decreto del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2016, n. 63.


b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di 49,58 euro fissata dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo, versato all’economato, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normativa vigente. Il suddetto contributo dovrà essere maggiorato per coloro che vogliono partecipare alle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali, nell’importo previsto dall’art. 3, comma 6, del D.M. n. 63/2016.

c) eventuali certificazioni ex lege attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove.

d) certificato di compimento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile rilasciato dal competente Ordine professionale.

e) attestato di compiuto tirocinio per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale di cui al decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012.


In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonché del certificato attestante il compimento del tirocinio previsto di cui alle lettere d) ed e), i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.

Per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile si applicano le disposizioni transitorie di cui all’art. 71 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.


La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.

Il tirocinio deve essere completato al massimo entro la data di inizio degli esami. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno, prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi, l’attestato di compimento della pratica professionale o la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Conseguentemente, per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale è necessario presentare l’attestato di compiuto tirocinio o la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 prima dell’inizio delle prove integrative.


La presentazione della domanda oltre i termini sopraindicati è causa di esclusione dalla sessione di esame cui si è chiesto di partecipare.

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell’ufficio postale accettante.

Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi, preventivamente indicati nei singoli bandi.


I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, nonché alle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali, presso la sede di Trento.


Gli esami di Stato per l’accesso alla sezione A dell’albo di cui all’art. 34 del citato d.lgs. n. 139/2005 hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 25 luglio 2025 e per la seconda sessione il giorno 14 novembre 2025. Gli esami per l’accesso alla sezione B dell’albo di cui all’art. 34 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 31 luglio 2025 e per la seconda sessione il giorno 20 novembre 2025.

Le prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell’albo dell’università o istituto di istruzione universitaria sede d’esame.


Le attività strutturate di tirocinio professionale devono essere svolte, laddove previste per l’abilitazione all’esercizio della singola professione, all’interno del percorso di studio o successivamente ad esso. Il tirocinio professionale persegue gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne prevedono l’esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 11 dicembre 2019, n. 1135, recante le linee guida sull’organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali.


A seguire l'ordinanza ministeriale e la tabella Elenco sedi di Esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale che si svolgeranno nell'anno 2025





di KATIA PIEMONTESE



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