Sostegno, INDIRE II CICLO: VALIDO L'A.S. 2024/2025, LIMITE TEMPORALE entro il quale aver MATURATO IL SERVIZIO ESTESO A OTTO ANNI. E gli SPECIALIZZATI ALL'ESTERO?Ecco gli EMENDAMENTI al Decreto Scuola
- La Redazione

- 1 ott
- Tempo di lettura: 2 min
Sostegno, INDIRE II CICLO: un emendamento di notevole importanza al Decreto Scuola n. 127/2025 è proprio quello riguardante l'intervento sul...

Un emendamento di notevole importanza al Decreto Scuola n. 127/2025, presentato da Paganella della Lega e Bucalo di Fratelli d’Italia, è proprio quello riguardante l'intervento sul decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106: si vuole, quindi, avviare un secondo ciclo Indire e Università con tempi di realizzazione più distesi e una platea più ampia di partecipanti.
Scopriamo insieme tutte le più importanti NOVITÁ
Le modifiche, grazie all'emendamento, introdurrebbero le seguenti NOVITÁ:
l'anno scolastico 2024/2025 sarà considerato valido ai fini del conteggio delle tre annualità richieste per accedere ai percorsi di specializzazione sul sostegno;
il limite temporale entro il quale aver maturato il servizio sarà esteso da cinque a otto anni;
i docenti con titolo di specializzazione conseguito all’estero potranno accedere ai percorsi ex articolo 7 nel caso in cui rinuncino al contenzioso entro la data del 24 aprile 2025.
ECCO GLI EMENDAMENTI
“Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. I percorsi di cui al comma 1 sono prorogati fino al 30 dicembre 2026”;
2) al comma 2, le parole: “nei cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “negli otto anni”;
3) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. I riferimenti temporali contenuti nel decreto di cui al comma 3 relativi ai percorsi di cui al comma 1-bis sono aggiornati alla data di cui al comma 1-bis e sono adeguati al requisito di cui al comma 2.”;
4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
“4-bis. Il riferimento temporale di cui al comma 4, primo periodo, è aggiornato alla data di cui al comma 1-bis.”;
b) all’articolo 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente:“1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai percorsi di cui al comma accedono coloro che, alla data del 24 aprile 2025, sono in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal medesimo comma 1, se, contestualmente all’iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. I riferimenti temporali contenuti nel decreto di cui al comma 3 sono aggiornati alla data del 24 aprile 2025. Alla rinuncia di cui al presente comma si applica la disposizione del comma 2-bis”.
ITER PARLAMENTARE
Si ricordi, però, che gli emendamenti dovranno superare la verifica di ammissibilità e il voto della Commissione.
Il termine ultimo per la conversione del decreto in legge è fissato all’8 novembre 2025.
di VALENTINA TROPEA
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