Scuola, Viaggi d'istruzione: Chiarimenti dal MIM (tutte le informazioni utili)
- La Redazione

- 11 nov
- Tempo di lettura: 5 min
Le istituzioni scolastiche possono procedere con affidamento diretto del servizio di organizzazione di viaggi di istruzione esclusivamente per importi inferiori alla soglia di 140 mila euro...

Dopo la diffusione della risposta dell’ANAC alle richieste delle associazioni degli operatori del turismo, il Ministero fa chiarezza sui limiti dell’attività negoziale delle scuole ma altri interrogativi restano senza risposta.
Dopo che per due anni scolastici l’ANAC, su richiesta del MIM e tenuto conto della specificità delle scuole, ha concesso loro una deroga all’applicazione del D. Lvo 36/2023 – Codice dei contratti pubblici, in relazione alle procedure di affidamento dei servizi connessi ai viaggi di istruzione, dall’inizio dell’anno scolastico 2025/2026 le scuole si trovano a fare i conti con le rigide prescrizioni del Codice, in base alle quali le istituzioni scolastiche, ritenute per le loro caratteristiche stazioni appaltanti non qualificate, non possono affidare autonomamente detti servizi oltre la soglia comunitaria di 139.999,00 € e, ai fini del raggiungimento della soglia, devono considerare gli importi di tutti i viaggi di istruzione di ciascun anno come appartenenti ad un unico lotto.
A partire da 140.000,00 € le scuole devono pertanto avvalersi di una centrale di committenza qualificata per la gestione di tutte le procedure necessarie alla gestione dei viaggi. Con una prima nota del 24 settembre scorso, il MIM aveva informato le scuole di aver avviato le procedure per rendere gli Uffici Scolastici Regionali (USR) stazioni appaltanti qualificate che potessero fornire loro il supporto necessario e che, nelle more del perfezionamento della qualificazione, aveva avviato lo sviluppo di un sistema di approvvigionamento sulla centrale di acquisti CONSIP per consentire alle scuole, a partire dal 2026, di acquistare direttamente da imprese qualificate servizi sopra soglia, senza dover bandire gare autonome. Fino al 31 dicembre 2025 le scuole avrebbero dovuto avvalersi di centrali di committenza qualificate.
Dopo pochi giorni, la FIAVET, associazione delle imprese di Viaggi e Turismo, ha diffuso la risposta dell’ANAC ad un quesito dell’associazione in cui l’Autorità sembrava mettere in discussione i limiti imposti dal Codice alle stazioni non qualificate e i suoi stessi interventi precedenti, contribuendo a generare nelle scuole ulteriore incertezza rispetto agli adempimenti in questa fase transitoria. Le ulteriori precisazioni del MIM del 7 novembre scorso, sollecitate dalla FLC CGIL anche nell’ambito delle proposte del nostro sindacato relative ai temi prioritari del tavolo delle semplificazioni, arrivano a fare chiarezza e confermano le indicazioni fornite dalla FLC CGIL ai dirigenti scolastici nel corso del webinar dedicato alle procedure per i viaggi di istruzione del 29 ottobre scorso presente sulla piattaforma Proteo Fare Sapere riservata ai dirigenti scolastici iscritti alla FLC CGIL.
In sintesi, i contenuti della nota.
Le istituzioni scolastiche, in quanto stazioni appaltanti non qualificate, possono procedere con affidamento diretto del servizio di organizzazione di viaggi di istruzione esclusivamente per importi inferiori alla soglia di 140 mila euro definita Codice, anche senza consultazione di più operatori, assicurando comunque la scelta di soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. A tale proposito va segnalato che la nota MIM suggerisce di acquisire più preventivi, in ossequio ai principi di concorrenza e trasparenza. Le istituzioni scolastiche, essendo state inquadrate nel suddetto parere ANAC come amministrazioni sub-centrali non qualificate, per importi compresi tra 140 mila euro e 221 mila euro (soglia definita dai regolamenti UE) possono procedere all’affidamento dei medesimi servizi connessi con i viaggi di istruzione attraverso una procedura negoziata senza bando, avvalendosi degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate.
Per le soglie superiori a 221 mila euro (per i viaggi di istruzione) e a 750 mila euro (per i soggiorni linguistici) le scuole devono procedere all’affidamento con gara aperta. La nota MIM fa inoltre proprie le nuove indicazioni dell’ANAC confermando che, ai fini del raggiungimento delle suddette soglie, viaggi di istruzione con natura e finalità intrinsecamente diverse non devono essere considerati una gara unica suddivisa in più lotti e che le istituzioni scolastiche possono ricorrere a procedure autonome, senza incorrere nella contestazione di frazionamento artificioso, per viaggi appartenenti alle categorie indicate a titolo esemplificativo dall’ANAC (corsi di lingua, viaggi con finalità culturali, viaggi ricreativi) e a ulteriori categorie che le istituzioni scolastiche possono autonomamente individuare, in riferimento alle specifiche finalità connesse alle mobilità degli studenti presenti nel Piano dell’offerta formativa.
Si tratta di chiarimenti e precisazioni certamente molto utili ma che, come sempre accade per l’applicazione alle scuole di nuove norme rivolte alla generalità delle pubbliche amministrazioni, risultano tardivi e spesso non univoci perché frutto di interventi e aggiustamenti successivi da parte di soggetti diversi, a riprova della necessità che da parte degli uffici preposti del MIM venga riservata una preliminare valutazione dell’impatto che le norme possono avere sull’operatività delle scuole. È il caso, rimanendo sempre nell’ambito dei viaggi di istruzione, della recente norma presente nella legge n. 164 di conversione del dl 127/2025, approvata il 5 novembre 2025, nella quale, con una modifica apportata all’art. 108 del Codice dei contratti pubblici, i servizi di trasporto nell’ambito dei viaggi di istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche sono inseriti nell’elenco dei servizi e forniture che possono essere aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La nuova norma fissa inoltre alla soglia massima del 30% del peso complessivo della valutazione dell’offerta agli elementi economici e individua come elementi qualitativi da utilizzare per la valutazione la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, la presenza di sistemi per l’accessibilità e il trasporto di persone con disabilità e le competenze tecniche dei conducenti. La norma prevede dunque l’obbligo per le scuole di procedere comunque alla comparazione di più offerte anche nel caso affidamenti diretti sotto i 140 mila euro per i quali il Codice non prevede l’obbligo di consultare più operatori?
Il peso da assegnare alla presenza di dispositivi per la sicurezza e accessibilità dei mezzi di trasporto è lasciato alla discrezionalità delle scuole o è quello minimo previsto per l’omologazione dei mezzi? A quali elementi fanno riferimento le competenze dei conducenti? Al possesso dei requisiti necessari per la guida? E allora perché una legge li dovrebbe richiamare? A queste domande che oggi le scuole e i dirigenti scolastici si pongono la nota non dà alcuna risposta. È perciò necessario che il MIM convochi l’incontro che da tempo chiediamo sui viaggi di istruzione, per conoscere le problematiche delle scuole e trovare le soluzioni più idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.
di LA REDAZIONE
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