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Scuola, Religione Cattolica: "le attività alternative devono essere efficaci, coerenti e non discriminatorie". ANIEF richiama le scuole al rispetto della normativa.

"L’alunno non avvalentesi non rientra nella responsabilità didattica del docente di IRC: la sua permanenza in aula non può essere prevista né come prassi né come... "

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ANIEF interviene per fare chiarezza sul corretto funzionamento delle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica (IRC) e sullo status degli studenti che scelgono di non avvalersene. Il sindacato ricorda che il diritto di scelta delle famiglie è pienamente tutelato dalla normativa vigente e deve essere garantito da tutte le istituzioni scolastiche senza eccezioni né discriminazioni.

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Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2749/2010, ha ribadito che l’attivazione delle attività alternative è un obbligo per le scuole. Tale principio è confermato da numerose circolari ministeriali che impongono di predisporre percorsi formativi specifici, garantire spazi adeguati, personale docente e vigilanza, come previsto dalla Legge 121/85 e dal D.Lgs. 297/94.

Secondo il Prof. Carmelo Mirisola, Referente Nazionale ANIEF per l’IRC, “la normativa non riconosce alcun diritto automatico per l’alunno che non si avvale dell’IRC di permanere in aula come semplice uditore. Tale prassi contraddice la scelta delle famiglie e può generare responsabilità civile per docenti e istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 2048 del Codice Civile”.


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La Coordinatrice Nazionale ANIEF IRC, Prof.ssa Moira Pattuglia, sottolinea inoltre che “la presenza in aula degli alunni non iscritti all' IRC, se prevista dall’organizzazione scolastica, risulta irrispettosa delle famiglie. Neppure una eventuale autorizzazione può giustificare tale pratica: le attività alternative devono essere efficaci, coerenti e non discriminatorie”.

ANIEF ricorda che le scuole sono tenute, anche nell'ambito dell’autonomia, a organizzare attività didattiche e formative che contribuiscano allo sviluppo della personalità degli studenti: studio assistito, approfondimenti disciplinari o altre attività coerenti con i valori della vita civile, come richiamato dalle circolari n. 31/1987 e n. 82/1989.

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La mancata attuazione delle attività alternative costituisce un grave inadempimento sia sul piano formativo sia su quello giuridico, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Padova n. 1176/2010.

ANIEF ribadisce che l’alunno non avvalentesi non rientra nella responsabilità didattica del docente di IRC: la sua permanenza in aula non può essere prevista né come prassi né come posizione di "osservatore" o "uditore". È dunque indispensabile che ogni istituzione scolastica garantisca la piena attuazione delle attività alternative, nel rispetto dei principi di libertà di coscienza e scelta educativa.

ANIEF continuerà a vigilare e intervenire affinché i diritti degli studenti e delle loro famiglie siano pienamente tutelati.


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di LA REDAZIONE




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