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Esame di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione, requisiti di ammissione, tempistiche e modalità di svolgimento delle prove (Decreto)

"Possono accedere all’esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il ... "

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Il presente decreto definisce le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nonché le misure di vigilanza, idonee a garantirne il corretto svolgimento.

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Esami di idoneità nel primo ciclo d’istruzione. Requisiti di ammissione

1. Gli esami di idoneità nel primo ciclo d’istruzione sono disciplinati ai sensi dell’articolo 10, commi 1-4 e 7 e dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

2. Possono accedere all’esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono anno di età.

3. Possono accedere all’esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo anno di età.


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4. Accedono all’esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell’anno scolastico di riferimento.

5. Possono accedere, altresì, all’esame di idoneità per l’anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza scolastica, gli alunni ad alto potenziale intellettivo con opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale su richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all’unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di classe.

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6. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell’assolvimento dell'obbligo di istruzione.

7. Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l’esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria.

8. In caso di frequenza di scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall’ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi o Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.


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Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento

1. I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l’esame di idoneità al dirigente dell’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno. L’istituzione scolastica accerta l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.


2. Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l’esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

3. L’esame di idoneità si svolge in un’unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica.

4. Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle proposte formulate dal collegio dei docenti.

5. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.


6. Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell’anno di corso per il quale è richiesta l’idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.

7. L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio.

8. Nel caso di alunni con disabilità la commissione di cui ai commi 5 e 6 è integrata con un docente per le attività di sostegno.

9. L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.


10. Le prove d’esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1 nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente.

11. L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.


Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Sessione e requisiti di ammissione

1. Ai sensi dell’art. 192, comma 4, d. lgs. 297 del 1994, lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale.

2. Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono presso l’istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un’unica sessione che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni.


3. Il dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.

4. Possono sostenere gli esami di idoneità:

a) i candidati esterni, al fine di accedere alla classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;

b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere alla classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.

5. L’ammissione agli esami di idoneità è subordinata all’avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all’estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall’ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell’inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.

6. Non è prevista l’ammissione agli esami di idoneità nell’ambito dei percorsi quadriennali nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.

7. Gli studenti in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un’istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.


Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Commissioni

1. La commissione, nominata dal dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate nell’anno precedente.

2. Se l’esame si riferisce a un solo anno di corso, la commissione è presieduta dal dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche o da un suo delegato.


Se l’esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, l’istituzione scolastica lo segnala tempestivamente all’Ufficio scolastico regionale competente, che provvede alla nomina di un presidente esterno all’istituzione scolastica, individuato fra i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche viciniore. L’Ufficio scolastico regionale nomina un presidente per istituzione scolastica, salvo particolari condizioni, valutate dallo stesso Ufficio scolastico regionale, che comportino la necessità di ricorrere a diversi criteri di nomina.

3. La partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale dirigenziale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. Fatti salvi i casi di legittimo impedimento, non è consentito rifiutare o abbandonare l’incarico.


Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Prove d’esame

1. All’inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami.

2. I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.

3. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l’esame d’idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.

4. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.

Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a due anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove, distinte e specifiche per ogni anno e per ciascuna disciplina, con le modalità di cui al precedente comma 3, deve essere distinta per ciascun anno.

5. Per i candidati con DSA certificato, la commissione d’esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.

6. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

Verifica, monitoraggio e misure di vigilanza

1. Ai sensi dell’art. 192, comma 4, d. lgs. 297 del 1994, sono assicurate misure di vigilanza per garantire il corretto svolgimento degli esami di idoneità.

2. I presidenti delle commissioni degli esami di idoneità inviano ai competenti Uffici scolastici regionali una dettagliata relazione relativamente agli esami nei quali emergano eventuali violazioni delle vigenti disposizioni. Gli Uffici scolastici regionali adottano le conseguenti determinazioni.

Entrata in vigore, efficacia, disapplicazioni e neutralità finanziaria

1. Il presente decreto entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2025/2026, a decorrere dal quale non saranno più applicabili le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 8 febbraio 2021, n. 5, concernente “Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione”.

2. Gli uffici interessati provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DECRETO



di ISABELLA CASTAGNA




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