Nel mese di maggio, nei giorni 24, 25, 26 e 27, si svolgeranno le prove selettive del TFA sostegno, che prevede tre prove: la preselettiva, la prova scritta e quella orale. Ma quali sono i requisiti necessari che devono possedere gli aspiranti per accedere al VII ciclo del TFA sostegno?
Per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, i candidati devono essere in possesso di uno dei titoli:
titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002.
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, possono partecipare i candidati in possesso di uno dei titoli richiesti:
abilitazione specifica sulla classe di concorso;
laurea magistrale con l’aggiunta di 24 CFU
Per quanto riguarda la partecipazione degli ITP (insegnanti tecnico-pratici) i candidati devono essere in possesso del diploma specifico sulla classe di concorso fino al 2024 - 2025, e sarà necessario essere in possesso della laurea triennale più 24 CFU.
Al corso TFA saranno ammessi coloro che superano su computer based la prova preselettiva dalla durata di due ore formata da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti.
In ultimo, i candidati dispensati dalla prova preselettiva, sono coloro che:
abbiano sospeso il percorso precedente ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile;
abbiano superato la prova preselettiva del VI ciclo ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove;
beneficiari della legge 104/92.
di CLAUDIO CASTAGNA
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