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Scelta 150 scuole: torna il paradosso dell'algoritmo? Chi ha più punti potrà essere ancora scavalcato da chi ne ha meno? Facciamo chiarezza

Aggiornamento: 11 giu

Occorre a tal proposito sottolineare come la mancata presentazione della domanda per la scelta delle 150 preferenze è considerata come...

La domanda con le 150 preferenze, come ben sanno i docenti inseriti nelle GPS, è necessaria per partecipare alla procedura informatizzata per l’assegnazione degli incarichi di supplenza a tempo determinato.

L'indicazione fino ad un massimo di 150 preferenze è necessaria ai fini dell’assegnazione delle supplenze al 30 giugno (fino al termine delle attività didattiche), al 31 agosto (fino al termine dell’anno scolastico) o su spezzone orario.

Per l’attribuzione delle supplenze annuali fino al 31 agosto dell’anno di riferimento e per le supplenze fino al termine delle attività didattiche sono utilizzate le GAE, esaurite le quali si procede con le GPS e successivamente, in caso di esaurimento o incapienza delle GPS, si procede con le graduatorie d’istituto.

Occorre a tal proposito sottolineare come la mancata presentazione della domanda per la scelta delle 150 preferenze è considerata come rinuncia alla partecipazione della procedura.

Dunque chi non presenterà apposita domanda per le 150 preferenze non potrà ricevere incarichi di supplenza al 30 giugno e al 31 agosto dalle GPS per tutte le classi di concorso nelle quali è inserito per l’anno scolastico di riferimento.

Sarà possibile, invece, ottenere supplenze dalle GI, nell'ipotesi in cui sia stata realizzata la scelta delle 20 sedi.

La selezione delle 20 scuole, effettuata insieme alla domanda delle Gps, si riferisce esclusivamente alla possibilità di ottenere supplenze brevi e occasionali dalle graduatorie d’istituto.

La scelta delle 150 preferenze consente di aspirare a supplenze annuali, con termine al 30 giugno, e anche al ruolo dalla I fascia delle Gps sostegno.

Non è obbligatorio che tra le 150 e le 20 scuole ( scelte per le graduatorie d’istituto ) ci siano coincidenze . Ogni aspirante può decidere di selezionare scuole diverse a propria discrezione, si tratta infatti di due procedure separate che avvengono in momenti diversi.

Nella domanda i docenti dovranno indicare le loro preferenze concernenti la sede, il tipo di contratto, l’insegnamento, il tipo di posto, il tipo di scuola e il tipo di cattedra. Ciascuna preferenza sarà così articolata:

  • Insegnamento;

  • Sede: scuola/comune/distretto;

  • Tipo di contratto: annuale, fino al termine delle attività didattiche, su spezzone orario;

  • Tipo di cattedra: esterna nello stesso comune, esterna in un altro comune;

  • Tipo di posto (solo per la scuola dell’Infanzia e Primaria);

  • Tipo di scuola.


Si ricordi, a tal fine, che l’assegnazione delle cattedre avviene tramite una procedura informatizzata, in cui un algoritmo abbina le preferenze espresse dagli aspiranti con le disponibilità delle cattedre, tenendo conto della posizione in graduatoria e dell’ordine di preferenza.

Ed allora ci si chiede se, anche quest'anno, si ripresenterà il paradosso dell'algoritmo che non torna indietro.

Sono stati davvero tanti, gli anni precedenti, i reclami e le diffide presentate.

Si tratta essenzialmente di reclami concernenti 2 diverse casistiche:

  • La prima, in cui l’aspirante docente lamenta di essere stato superato, in fase di nomina, da altri in posizione inferiore e con punteggio più basso ( a prescindere dal numero di sedi indicate) ;

  • la seconda nella quale, invece, il docente reclama il mancato conferimento di incarico a t. d. in una scuola selezionata, nonostante il punteggio sia superiore.

Per quanto concerne la prima casistica, la motivazione è rappresentata dal fatto che i candidati in posizione inferiore sono titolari di una riserva di legge e, pertanto, destinatari di una determinata quota di posti, e/o beneficiano di una precedenza ai sensi della Legge n. 104/1992, con conseguente diritto alla scelta prioritaria della sede, qualora rientrino nel turno di nomina, in virtù del punteggio posseduto.

Per quanto concerne la seconda casistica, la motivazione è riconducibile alle preferenze espresse nel cd modello INS. Il sistema informatico, infatti, nello scorrimento della graduatoria, fatti salvi i diritti di riserva e precedenza, giunto alla posizione del partecipante, assegna l’incarico solo se trova perfetta corrispondenza tra le preferenze, da lui espresse in domanda, e le sedi disponibili e lasciate libere dai candidati che lo precedono. Ne consegue l’impossibilità per lo stesso di ottenere un incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento. A tal ultimo proposito, si rinvia all’art. 12, comma 4, dell’O.M. 16 maggio 2024, n. 88.

Si precisa che il sistema, una volta processata la posizione di un candidato senza possibilità di conferimento dell'incarico, “non torna indietro”, ma ad ogni turno di nomina, come del resto accadeva con il meccanismo delle nomine in presenza, riparte dalla posizione successiva a quella dell’ultimo nominato nel precedente bollettino.

Ne deriva che il candidato ricaduto in turno di nomina senza assegnazione di incarico non parteciperà ai successivi turni per la medesima classe di concorso, pur in presenza di disponibilità sopravvenute collimanti con quelle espresse in domanda.

Anche quest'anno ci ritroveremo ad affrontare le medesime problematiche? Si attendono presto chiarimenti e delucidazioni in merito.



di VALENTINA TROPEA



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