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Registro elettronico anche nelle scuole paritarie: ecco tutte le NOVITÁ introdotte dal DECRETO SCUOLA. Qual è la normativa di riferimento? Scopriamolo insieme

Nonostante manchi un piano di dematerializzazione da parte del Ministero, il Registro elettronico viene utilizzato già...

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Nonostante manchi un piano di dematerializzazione da parte del Ministero, il Registro elettronico viene utilizzato già da diversi anni dalle istituzioni scolastiche statali. Alcune importanti novità sono state introdotte dal Decreto Scuola.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL REGISTRO ELETTRONICO NELLE SCUOLE STATALI

L’articolo 7, comma 31, del DL 95/2012, ha disposto espressamente che:

“A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico”.

Sempre l’articolo 7 ma al comma 27 ha previsto inoltre la predisposizione di un apposito Piano di dematerializzazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Tale Piano però non è stato mai pubblicato.


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Dunque le scuole, in assenza del Piano di dematerializzazione, non erano obbligate ad adottare il Registro elettronico ma nell’ipotesi in cui lo stesso fosse stato deliberato dal collegio docenti, allora in tal caso avrebbe dovuto essere utilizzato.


Con il Decreto Scuola ( DL n. 45/2025) si è provveduto all’abolizione del comma 27 dell’articolo 7, che prevedeva appunto la predisposizione di tale Piano e quindi le scuole statali devono utilizzare il Registro elettronico.


REGISTRO ELETTRONICO NELLE SCUOLE PARITARIE

L’altra novità introdotta dal Decreto Scuola è l’introduzione e quindi l’obbligatorietà del Registro elettronico anche nelle scuole paritarie.

Si ricordi, infatti, che l’articolo 4, comma 5, del Dl 45/2025 dispone espressamente che:

“All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 è abrogato;

b) dopo il comma 31, sono inseriti i seguenti:

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«31-bis. Le disposizioni di cui ai commi 29, 30 e 31 si applicano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alle scuole paritarie a decorrere ((dall'anno scolastico 2025/2026)).




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di VALENTINA TROPEA



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