Recupero Carta del Docente, se non arriva interviene il Tar: il Ministero obbligato a pagare 3.000 euro entro 60 giorni
- La Redazione

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"Chiunque si trovi nelle condizioni di avere vinto il ricorso presso il Tribunale del lavoro ma a distanza di tempo non abbia ancora ricevuto la somma indicata dal giudice... "

“Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza”.
Così ha scritto il Tribunale Amministrativo del Veneto nel sollecitare il Ministero dell’Istruzione che a distanza di tempo ancora non ha risarcito un insegnante supplente privato per sei anni scolastici, tra il 2017 e il 2023, della Carta del Docente. Il Tar, sollecitato dai legali Anief, già vincenti in Tribunale, ha dato quindi due mesi di tempo all’amministrazione per pagare i 3.000 euro di risarcimento, così come aveva stabilito il giudice del lavoro.
Qualora il risarcimento non abbia effetto, il Tar del Veneto ha anche nominato “quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove il Ministero medesimo, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, non vi sono più dubbi: “Chiunque si trovi nelle condizioni di avere vinto il ricorso presso il Tribunale del lavoro ma a distanza di tempo non abbia ancora ricevuto la somma indicata dal giudice, deve necessariamente presentare ricorso gratuito con Anief per il recupero della card elettronica da 500 euro l’anno. Dopo il sì del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, della Calabria,dell’Emilia Romagna, adesso anche del Veneto, tutti i Tribunali amministrativi, si stanno uniformando nel chiedere al Ministero di operare al pagamento entro 60-90 giorni di tempo, con subentro di un commissario ad acta in caso di mancato ulteriore non assegnazione della somma indicata a suo tempo dal Tribunale del lavoro”.
LE CONCLUSIONI DEL TAR PER IL VENETO
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e,
per l’effetto:
1) ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel
termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della
presente sentenza;
2) nomina quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove
il Ministero medesimo, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento,
non abbia provveduto all’adempimento.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese dell’odierno
giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 800,00
(ottocento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori
antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei
diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere
all'oscuramento delle generalità.
di LA REDAZIONE
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