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Personale ATA: tutto su permessi, ferie e assenze (Schede di sintesi)

"La fruizione di permessi, ferie e assenze da parte del personale ATA con contratto a tempo determinato avviene secondo il CCNL... "

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La fruizione di permessiferie e assenzeda parte del personale ATA con contratto a tempo determinato avviene secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e specifiche disposizioni normative. Qui di seguito la scheda di sintesi.

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Assenza per malattia, personale ATA con contratto al 31 agosto o al 30 giugno. L’assenza per malattia comporta la conservazione del posto per un periodo di 9 mesi in un triennio scolastico.

 La retribuzione in ciascun anno:

  • è intera per il primo mese

  • 50% nel secondo e terzo mese

  • senza retribuzione nel restante periodo.

Assenza per malattia, personale ATA su supplenze brevi

L’assenza per malattia comporta la conservazione del posto, nei limiti della durata del contratto, per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%. 

Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono l’anzianità di servizio.

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Gravi patologie

In caso di gravi patologie, che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, i giorni di ricovero ospedaliero e/o i giorni di day hospital e le assenze dovute alle conseguenze certificate delle terapie. Per questi giorni spetta l’intera retribuzione.

Permessi del personale ATA a tempo determinato

  • 3 giorni complessivi all’anno retribuiti, fruibili anche ad ore nella misura di 18 ore complessive, per: motivi personali e familiari. Il motivo personale o familiare deve essere documentato o autocertificato (supplenza 30 giugno - 31 agosto).

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  • 6 giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per: motivi personali e familiari. Il motivo personale o familiare deve essere documentato o autocertificato (supplenza breve).

  • 8 giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per: partecipazione a concorsi ed esami (ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio).

  • 3 giorni, retribuiti (anche non continuativi), per lutto per: coniuge, partenti entro il secondo grado, convivente o componente la famiglia anagrafica, affini di 1° grado.

  • 15 giorni, retribuiti, consecutivi per matrimonio nei limiti di durata del rapporto di lavoro (fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio medesimo).

  • 3 giorni di permesso, previsti da particolari disposizioni di legge (articolo 33, comma 3, legge 104/92), fruibili anche a ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.

  • Altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

I periodi di assenza non retribuiti interrompono l’anzianità di servizio.


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Permessi brevi

Al personale a tempo determinato possono essere concessi permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario di servizio giornaliero, che dovranno essere recuperati, su richiesta della scuola, entro i due mesi successivi e, comunque, entro la scadenza della nomina.

Assenze per visite, terapie, esami diagnostici

Al personale ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, fruibili su base, sia giornaliera che oraria, fino ad un massimo di 18 ore per anno scolastico. Sei ore di permesso su base oraria sono assimilate ad una intera giornata di assenze per malattia ai fini del periodo di comporto.


Ferie

Al personale a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie stabilite dal contratto all’art.19, per il personale a tempo indeterminato, con alcune precisazioni. Le ferie sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. Il pagamento delle ferie è possibile solo in via residuale per incapienza contrattuale e solo per i supplenti brevi e temporanei.

Al personale ATA a tempo determinato, con un’anzianità di servizio fino a 3 anni, spettano 30 giorni di ferie. Al personale ATA a tempo determinato, con un’anzianità di servizio superiore a 3 anni, spettano 32 giorni di ferie.

Altre assenze per motivi tutelati da leggi speciali

Congedi per le donne vittime di violenza

Le lavoratrici inserite in percorsi certificati di protezione contro la violenza di genere hanno diritto a un congedo retribuito fino a 120 giorni lavorativi, da utilizzare entro tre anni dall'inizio del percorso di protezione. La richiesta di congedo deve essere fatta per iscritto al datore di lavoro, con almeno 7 giorni di preavviso (salvo casi di oggettiva impossibilità), indicando le date e allegando la certificazione del percorso di protezione.


di LA REDAZIONE



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