Docenti precari: tutto su permessi, ferie e assenze (Schede di sintesi)
- La Redazione

- 7 ago
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"La fruizione di permessi, ferie e assenze da parte del personale docente con contratto a tempo determinato avviene secondo il CCNL... "

La fruizione di permessi, ferie e assenze da parte del personale docente con contratto a tempo determinato avviene secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e specifiche disposizioni normative. Qui di seguito la scheda di sintesi.
Assenza per malattia, docenti con contratto al 31 agosto o al 30 giugno
L’assenza per malattia comporta la conservazione del posto per 9 mesi in un triennio scolastico. La retribuzione in ciascun anno
è intera per il primo mese
50% nel secondo e terzo mese
senza retribuzione nei mesi successivi.
Riferimento: articolo 35, commi 3 e 4, CCNL 2019-2021.
Assenza per malattia, docenti su supplenze brevi
L’assenza per malattia comporta la conservazione del posto, nei limiti della durata del contratto, per un periodo massimo di 30 giorni annuali. La retribuzione in questo periodo è pari al 50%.
Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono l’anzianità di servizio.
Riferimento: articolo 35, commi 6 e 7, CCNL 2019-2021.
Gravi patologie
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero, i giorni di day hospital e le assenze dovute alle conseguenti terapie certificate. Per questi giorni spetta l’intera retribuzione.
Riferimento: articolo 17, CCNL 2006-2007.
Permessi del personale docente a tempo determinato
3 giorni complessivi all’anno retribuiti, per: motivi personali e familiari. Il motivo personale o familiare deve essere documentato o autocertificato (supplenza 30 giugno - 31 agosto).
6 giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per: motivi personali e familiari. Il motivo personale o familiare deve essere documentato, o autocertificato (supplenza breve).
8 giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per: partecipazione a concorsi ed esami.
3 giorni retribuiti per lutto per: coniuge, parenti entro il secondo grado, convivente o componente la famiglia anagrafica, affini di 1° grado.
15 giorni retribuiti consecutivi per matrimonio nei limiti di durata del rapporto di lavoro.
3 giorni di permesso, previsti da particolari disposizioni di legge (art. 33, comma 3, legge 104/1992).
Altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
I periodi di assenza non retribuiti interrompono l’anzianità di servizio.
Riferimento: art. 15, commi 6 e 7, CCNL 2019-2021; art. 35, commi 8, 9, 12, 13, 14, 15 CCNL 2019-2021.
Permessi brevi
Al personale a tempo determinato possono essere concessi permessi brevi fino alla metà dell’orario di servizio giornaliero, e comunque massimo due ore, che dovranno essere recuperati, su richiesta della scuola, entro i due mesi successivi e, comunque, entro la scadenza della nomina. Il tetto massimo di permessi orari per anno scolastico è pari alle ore di insegnamento settimanale del profilo corrispondente.
Riferimento: articolo 16, CCNL 2006-2007.
Ferie
Le ferie del personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. La fruibilità dei sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.
Riferimento: articolo 13, CCNL 2006-2007; art. 35, commi 1 e 2 CCNL 2019-2021.
Altre assenze per motivi tutelati da leggi speciali
Congedi per le donne vittime di violenza
Le lavoratrici inserite in percorsi certificati di protezione contro la violenza di genere hanno diritto a un congedo retribuito fino a 120 giorni lavorativi, da utilizzare entro tre anni dall'inizio del percorso di protezione. La richiesta di congedo deve essere fatta per iscritto al datore di lavoro, con almeno 7 giorni di preavviso (salvo casi di oggettiva impossibilità), indicando le date e allegando la certificazione del percorso di protezione.
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