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Permessi per il DIRITTO ALLO STUDIO 2026: ULTIMI GIORNI PER PRESENTARE LA PROPRIA DOMANDA. Ecco come procedere correttamente per beneficiarne. In caso di eccedenza viene stilata una GRADUATORIA?

Permessi per il DIRITTO ALLO STUDIO 2026: si avvicina il termine ultimo di presentazione delle domande per la concessione dei...

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Il 15 novembre è il termine ultimo di presentazione delle domande per la concessione dei permessi retribuiti per l’anno solare 2026, utili alla frequenza di corsi di studio nella misura massima di 150 ore individuali.  

Tali permessi sono riconosciuti al personale docente, educativo, ATA e agli insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato o determinato fino al 31/08 o 30/06, formalmente iscritti a corsi di studio (percorsi di laurea, diplomi, specializzazioni, qualifiche professionali, esami singoli o conseguimento/integrazione CFU, abilitazioni, master, titoli post-universitari…).

Per il personale in part-time o con orario inferiore a quello contrattualmente stabilito, i permessi spettanti sono concessi in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese.

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Il CCNL 2019/2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024 disciplina la materia all’art. 37 e prevede la delega alla contrattazione regionale (CCIR) in merito alla definizione delle tipologie dei corsi, i criteri di fruizione delle ore di frequenza/esami/studio libero e la priorità in base alla quale vengono graduate le domande, nell’ottica di regolare la quota-massima assegnabile pro-capite per consentire di soddisfare il maggior numero di richieste.

Le disposizioni, di carattere generale, non precludono l'iscrizione alle università telematiche né quelle presso enti/organismi su piattaforma online, purché riconosciuti dal Ministero.

I permessi accordabili riguardano una percentuale di beneficiari non superiore al 3% del totale di organico in servizio a livello provinciale. In caso di trasferimento o assegnazione provvisoria da altra provincia l'interessato, cui sono già stati concessi i permessi, conserva la parte-oraria residua fino al 31 dicembre, senza che questo alteri il contingente disponibile nella nuova provincia.


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Per le operazioni di competenza, la modalità e la tempistica di inoltro delle domande, le ammissioni con riserva, occorre fare riferimento agli Uffici Scolastici Regionali e agli Ambiti territorialmente competenti, dove possono essere previste clausole più estensive per il personale a tempo determinato, ma anche scadenze diverse per consentire la trasmissione degli elenchi in tempo utile da parte delle istituzioni scolastiche. L’elenco dei beneficiari e ulteriori comunicazioni sono pubblicati sui siti istituzionali.


Presentazione delle domande

La domanda, redatta su apposito modello fornito di norma da ciascun Ambito territorialedeve essere indirizzata all'Ambito territoriale stesso, tramite la scuola di titolarità (che provvederà al successivo inoltro) entro il termine del 15 novembre.

Il dirigente scolastico - non appena pervenuto dal superiore ufficio il decreto con i nominativi del personale ammesso a fruire dei permessi in questione (di norma entro il 15 dicembre) - emette il provvedimento concessivo al personale da lui amministrato e presente nell'elenco provinciale degli aventi diritto.


Solo in caso di eccedenza del limite numerico del 3% sarà necessario provvedere a stilare una graduatoria in base ai seguenti criterio di priorità:

  1. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento dei titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;

  2. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione di I e II grado o di un diploma di laurea o equipollente;

  3. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di qualifica professionale, di attestati professionali, riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;

  4. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post- universitari;

  5. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altri titoli di studio di pari grado a quello già posseduto;

  6. anzianità di servizio;

  7. età.

A parità di condizioni, sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai fruito di tali permessi per la frequenza di corsi.

Coloro che già godono dei permessi in questione, hanno diritto al rinnovo degli stessi con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, per tutta la durata del corso frequentato.

La certificazione deve essere presentata al dirigente scolastico della scuola di servizio, subito dopo la fruizione dei permesso e comunque non oltre il termine di ciascun anno solare (o di un eventuale cambiamento di sede).

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di VALENTINA TROPEA



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