Percorsi da 30,36 e 60 CFU: Titoli valutabili e punteggi. Tabelle (DM 620 e 621 ) e approfondimenti
- La Redazione

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Sui percorsi abilitanti 30,36 e 60 CFU riproponiamo di seguito la pubblicazione di due importanti decreti

Sui percorsi abilitanti 30,36 e 60 CFU riproponiamo di seguito la pubblicazione di due importanti decreti:
Il primo decreto (DM n.621 del 22 Aprile 2024) :
Detta disposizioni concernenti l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico- pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024, nonché l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila.
Il secondo decreto (DM n.620 del 22 Aprile 2024):
Detta disposizioni concernenti la quantificazione della riserva dei posti per specifiche categorie di candidati.
Entrambi i decreti sono accompagnati da allegati che definiscono i titoli valutabili per l’accesso ai percorsi.
TITOLI VALUTABILI PER I PERCORSI ABILITANTI
Analizziamo alcuni dei titoli valutabili ed il loro punteggio:
Votazione conseguita nel titolo di accesso alla specifica classe di concorso. Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento (purché in possesso del titolo di scuola secondaria superiore), diploma accademico di secondo livello, diploma di scuola superiore (per gli ITP) : 1 punto per ogni voto superiore a 95/100 e 2 punti per la lode;
Votazione media ponderata conseguita negli esami del corso di studi a ciclo unico o nel corso di laurea magistrale: 1 punto per ogni media ponderata superiore a 25/30;
Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso: Laurea triennale o diploma accademico di primo livello: punti 2 per ciascun titolo. Laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello: punti 3 per ciascun titolo;
Master universitari e accademici di secondo livello: 1 punto per ciascuno;
Diplomi: 2 punti per ciascuno;
Dottorati di ricerca: 3 punti per ciascuno;
Certificazioni linguistiche: 0,5 punti per il livello C1 e 1 punto per il livello C2;
Servizio di insegnamento: 1 punto per ciascun anno di servizio nella classe di concorso non specifica, due nella classe di concorso specifica.
POSTI RISERVATI E TITOLI VALUTABILI
Il decreto sulla riserva dei posti prevede l’accesso prioritario ai percorsi abilitanti per le seguenti categorie:
Candidati con esperienza di servizio: Almeno tre anni di servizio, di cui uno nella classe di concorso specifica, negli ultimi cinque anni.
Candidati del concorso straordinario bis: Coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale.
Docenti di istruzione e formazione professionale: Titolari di contratti di docenza nelle regioni.
Per queste categorie, i titoli valutabili sono simili a quelli per i percorsi generali, ma con alcune differenze:
Inserimento in graduatoria per i candidati che non rientrano nella riserva (dall’anno accademico 2024/2025): 2 punti;
Servizio di insegnamento: 3 punti per ogni anno di servizio nella classe di concorso non specifica e 6 punti per ogni anno nella classe di concorso specifica.
ULTERIORI APPROFONDIMENTI SUI PERCORSI ABILITANTI 30, 36 E 60 CFU
L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM è articolata come segue:
a) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell’art.
2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all’art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023;
b) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4-bis e dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023;
c) percorso universitario o accademico di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023;
d) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023;
e) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023.
SCARICA IL DECRETO MUR NUM. 621
ALLEGATO A Ripartizione dei posti per l’attivazione dei percorsi di formazione insegnanti
ALLEGATO B TABELLA TITOLI DEL DM N 621
RISERVA DEI POSTI
SCARICA IL DECRETO MINISTERIALE N. 620 DEL 22 APRILE 2024
ALLEGATO A DEL DECRETO MINISTERIALE N. 620 DEL 22 APRILE 2024
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