PCTO, pubblicato il DECRETO che ne definisce il monitoraggio qualitativo. Albo nazionale delle buone pratiche e Osservatorio. Ecco tutte le indicazioni utili (pdf)
- La Redazione

- 29 lug
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"L’attività ha lo scopo di monitorare i PCTO attivati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, del territorio ... "

In attuazione dell’articolo 1, comma 784 ter, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, introdotto dall’articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di seguito PCTO, al fine di promuovere l’innovazione didattica e organizzativa, la cultura della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, i processi di apprendimento e, di conseguenza, migliorare il sistema educativo nazionale di istruzione e formazione.
L’attività ha lo scopo di monitorare i PCTO attivati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, del territorio nazionale, rilevando la qualità, l’efficacia, l’efficienza e l’innovatività ed eventuali criticità della progettazione dei percorsi.
Il monitoraggio ha altresì lo scopo di esaminare l’andamento di specifici progetti di PCTO realizzati dalle istituzioni scolastiche, attraverso azioni di osservazione diretta, svolte presso un campione di scuole rappresentativo sul piano territoriale e degli indirizzi di studio dei diversi ordini.
Campi di osservazione del monitoraggio
Il monitoraggio tiene conto dei seguenti campi di osservazione a partire dai quali individuare indicatori di qualità:
a) coerenza delle progettazioni con il piano triennale dell’offerta formativa comprensivo del piano per l’inclusione e con il profilo culturale, educativo e professionale (PECuP) in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche, come previsto dall’articolo 1, comma 784 bis, legge 30 dicembre 2018 n. 145;
b) coerenza tra i fabbisogni professionali del territorio, le proposte delle istituzioni scolastiche e le attitudini degli studenti, come previsto dal punto 4 delle Linee guida per i PCTO di cui al D.M. 774 del 04.09.2019;
c) co-progettazione dei percorsi di PCTO con la struttura ospitante e con il coinvolgimento dello studente e comunicazione alla famiglia, come previsto dal punto 4.2 delle Linee guida per i PCTO di cui al D.M. 774 del 04.09.2019;
d) descrizione delle competenze trasversali attese dai PCTO, anche con riferimento alla competenza multilinguistica, in ossequio a quanto stabilito dalla Raccomandazione del Consiglio UE del 22 maggio 2018 sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente, come previsto dal punto 3 delle Linee guida per i PCTO di cui al D.M. 774 del 04.09.2019;
e) individuazione degli strumenti predisposti dal Consiglio di classe per la valutazione degli esiti delle attività di PCTO e delle loro ricadute sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento, come previsto dal punto 4.4 delle Linee guida per i PCTO di cui al D.M. 774 del 04.09.2019;
f) individuazione della struttura ospitante con riferimento alle tematiche della salute e della sicurezza, tenendo conto della formazione specifica erogata alle studentesse e agli studenti, del documento di valutazione dei rischi (DVR), integrato con la sezione dedicata all’accoglimento degli studenti, e del rispetto della proporzione numerica studenti/tutor aziendale, come previsto dall’articolo 5 del D.I. 3 novembre 2017, n. 195 - Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, e dal comma 784 quater dell’ art 1 della Legge 30/12/2018, n.145, introdotto dall’art. 17, comma 4, del D.L. 48/2023;
g) individuazione della struttura ospitante con riferimento alla formazione del tutor aziendale nell’accoglienza e nell’affiancamento formativo degli studenti, anche con riferimento alla frequenza di corsi avanzati in materia di salute e sicurezza ex D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e alla presenza della figura di affiancamento alle studentesse e agli studenti, in caso di svolgimento dei lavori consentiti alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 2, della Legge 17 ottobre 1967, n. 977, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 e dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 262;
h) con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, descrizione delle attività previste presso la struttura ospitante italiana o estera, anche in riferimento all’Atlante del lavoro e, in particolare, ai settori economico-professionali (SEP), alle aree di attività (AdA), ai codici ATECO e ai codici NUP;
i) con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, descrizione delle competenze tecnico-professionali attese dai PCTO, anche in riferimento all’Atlante del lavoro e, in particolare, ai settori economico-professionali (SEP), alle aree di attività (AdA), ai codici ATECO e ai codici NUP;
j) utilizzo di laboratori territoriali per l’occupabilità ex legge 13 luglio 2015, n. 107 e decreto ministeriale del 4 settembre 2015, n. 657 o di altri spazi analoghi dall'alto profilo innovativo a disposizione di più scuole del territorio, dove sviluppare pratiche didattiche avanzate in sinergia con le politiche locali per il lavoro e le imprese;
k) efficacia comprovata della pratica e sua replicabilità in contesti territoriali differenti, capacità di adattarsi alle specificità culturali locali senza perdere la propria funzionalità e gli obiettivi principali, consentendo quindi un'applicazione efficace anche in realtà con risorse e caratteristiche culturali diverse;
l) ricadute su curricolo, orientamento e occupabilità, favorendo la transizione degli studenti verso il mondo del lavoro o l'apprendistato e quindi contribuendo concretamente alla costruzione di percorsi formativi coerenti con le esigenze del mercato del lavoro, facilitando l’inserimento degli studenti in opportunità di apprendistato o rapporti lavorativi;
m) realizzazione di un output tangibile, come un prodotto o un servizio, che risponda a un bisogno reale e abbia un impatto misurabile, dimostrando quindi di avere una capacità di generare valore aggiunto.
L’azione di monitoraggio di cui al comma 1, diretto alla valutazione dell’efficacia della progettazione dei percorsi e del processo, è effettuata ad opera dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).
L’azione di monitoraggio afferente la valutazione degli esiti delle attività di PCTO e delle relative ricadute sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento è condotta dall’Istituto nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione (INVALSI).
Modalità di effettuazione del monitoraggio
1. Il monitoraggio è realizzato attraverso la consultazione di documenti, basi dati, l’osservazione diretta e la rilevazione telematica di dati e informazioni ricevute, entro il 15 maggio di ogni anno scolastico, dai docenti tutor PCTO in collaborazione con i coordinatori di progettazione PCTO ex art. 17 del decreto legge 04 maggio 2023, n. 48, delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, del territorio nazionale, relativamente alle classi terminali.
I dati e le informazioni sono acquisiti anche mediante un questionario compilato attraverso utilizzo dell’apposito ambiente web ad accesso protetto - sezione speciale PCTO su UNICA, collegata con il Curriculum dello studente e in interoperabilità con il Registro per l’alternanza scuola lavoro, in attuazione dell’art. 1, comma 41-bis della legge 13 luglio 2015, n. 107, introdotto dall’art. 17, comma 5, lettera b), del decreto-legge 04 maggio 2023, n. 48.
L’attività di cui al comma 1 concorre alla valutazione finale della progettazione dei percorsi unitamente alla consultazione dei documenti e determina le condizioni per la realizzazione di approfondimenti mediante osservazione diretta.
Gli esiti del monitoraggio e le relative elaborazioni sono restituiti annualmente attraverso report analitici e di sintesi, slide di presentazione e un rapporto di monitoraggio finale utile per le istituzioni scolastiche, anche ai fini del miglioramento per la progettazione dei PCTO e dell’eventuale aggiornamento del Rapporto di autovalutazione e Piano di Miglioramento.
Con successivo decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell’istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina le modalità di trattamento dei dati personali eventualmente raccolti nell’ambito delle attività di monitoraggio effettuate attraverso l’osservazione diretta e per il tramite sezione speciale PCTO su UNICA, definendo le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati, le procedure e le operazioni di trattamento, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Periodo di monitoraggio
Il presente monitoraggio è avviato annualmente a decorrere dai PCTO conclusi nell’anno scolastico 2025/2026.
Ulteriori informazioni presenti nel rapporto di monitoraggio
Il monitoraggio prende in esame anche le informazioni quali-quantitative esistenti all’interno della sezione speciale PCTO, di cui all’articolo 1, comma 41 bis, della legge 13 luglio 2015, n. 107, della piattaforma UNICA che recepisce i dati provenienti dal curriculum dello studente e dal registro dell’Alternanza Scuola Lavoro, di cui all’articolo 1, comma 41 della legge 13 giugno 2015, n. 107 nonché i dati contenuti nella piattaforma “Certifica Competenze” di Unioncamere.
L’ALBO NAZIONALE DELLE BUONE PRATICHE DEI PCTO
(Istituzione e finalità dell’Albo nazionale delle buone pratiche dei PCTO)
1. L’Albo nazionale delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell’articolo 1, comma 784 quinquies, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, introdotto dall’articolo 32, comma 1, della legge n. 203 del 13 dicembre 2024, si propone di perseguire le seguenti finalità:
valorizzare, condividere e diffondere le esperienze virtuose di eccellenza in tema di PCTO messe in atto dalle istituzioni scolastiche di secondo grado;
promuovere la cultura della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni;
promuovere l’adozione di percorsi innovativi e funzionali all’orientamento degli studenti e allo sviluppo di competenze trasversali e tecnico-professionali;
promuovere il miglioramento della qualità, della progettualità ed esecutività dei PCTO offerti agli studenti;
stimolare il dialogo e il confronto tra istituzioni scolastiche e il contesto operativo imprenditoriale, industriale e professionale a livello locale, regionale e nazionale;
L’Albo rappresenta uno strumento di riferimento per dirigenti scolastici, docenti, studenti, imprese partner e gli stakeholder interessati al miglioramento e all'innovazione della progettazione dell’offerta formativa da riadattare alle particolari condizioni di contesto, al fine di promuovere e, di conseguenza, migliorare il sistema educativo nazionale di istruzione e formazione.
(Ambito di applicazione)
1. Le potenziali buone pratiche ammesse all’Albo devono riguardare i PCTO attuati all’interno delle istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie, realizzati presso strutture ospitanti, laboratori territoriali per l’occupabilità ex legge del 13 luglio 2015, n. 107 e decreto ministeriale del 04 settembre 2015, n. 657 o altri spazi analoghi dall'alto profilo innovativo a disposizione di più scuole del territorio. 2. Le potenziali buone pratiche possono essere presentate da istituzioni scolastiche di secondo grado collocate al centro di un sistema di relazioni con realtà esistenti sul territorio, dotate di spazi laboratoriali e didattici attrezzati e caratterizzate da una progettualità ampia che ne esprime l’apertura al territorio.
(Modalità di presentazione delle buone pratiche)
1. I campi di osservazione che dimostrino efficacia, qualità ed innovatività delle potenziali buone pratiche dei PCTO, al fine della loro ammissibilità alla pubblicazione nell’Albo, sono quelli di cui all’art. 2 del presente decreto.
2. Il docente coordinatore di progettazione ex art. 17 del decreto-legge del 04 maggio 2023, n. 48 di ciascuna istituzione scolastica di secondo grado interessata a partecipare, dovrà presentare la propria proposta attraverso apposito modulo, disponibile sulla sezione speciale PCTO della piattaforma UNICA, corredato di:
Descrizione dettagliata dell’iniziativa, comprensiva dei soggetti coinvolti, degli ambienti, degli obiettivi formativi, delle metodologie e strategie di insegnamento-apprendimento e di inclusività adottate, degli strumenti utilizzati e dei risultati conseguiti;
Documentazione esplicativa e, se possibile, materiali integrativi (relazioni, schede tecniche, evidenze di impatto, testimonianze, video clip della durata massima di 5 minuti, fotografie e qualsiasi altro prodotto multimediale);
Indicazioni sul contesto di attuazione e sulle eventuali collaborazioni con enti esterni.
3. La proposta dovrà essere inviata in formato elettronico, tramite inserimento nella sezione dedicata all’Albo, della sezione speciale PCTO della piattaforma Unica, seguendo le modalità e le scadenze che saranno periodicamente comunicate dal Ministero.
(Procedura di valutazione e ammissione)
1. La valutazione delle potenziali buone pratiche presentate è affidata all’Osservatorio ai sensi dell’articolo 1, comma 784-sexies, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, introdotto dall’articolo 32, comma 1, della legge 13 dicembre 2024, n. 203 la cui composizione e funzionamento sono disciplinato dal successivo capo III del presente decreto.
2. L’Osservatorio procederà alla valutazione secondo criteri quali:
Innovatività e originalità: grado di novità rispetto alle prassi consolidate;
Efficacia e risultati: evidenza dell’impatto positivo sull’apprendimento e sull’orientamento degli studenti;
Inclusività: capacità di progettazione inclusiva dei percorsi per le studentesse e gli studenti con disabilità;
Sostenibilità e replicabilità: possibilità di estendere o adattare l’esperienza in contesti diversi;
Documentazione e trasparenza: chiarezza, completezza e rigore della documentazione presentata;
Valorizzazione delle competenze trasversali: capacità di sviluppare competenze quali il pensiero critico, la creatività, il problem solving, la collaborazione e la comunicazione e delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.
Realizzazione di un output in termini di prodotto o servizio.
3. Le proposte che rispondono in modo soddisfacente ai criteri sopra elencati saranno approvate per la pubblicazione sull’Albo.
4. L’Osservatorio potrà richiedere integrazioni o chiarimenti alle scuole proponenti, entro termini stabiliti in specifiche comunicazioni.
(Modalità di pubblicazione e aggiornamento dell’Albo)
1. Le buone pratiche saranno pubblicate su UNICA, nella pagina dedicata all’Albo nell’ambito della sezione speciale PCTO, collegata con il Curriculum dello studente e in interoperabilità con il Registro per l’alternanza scuola lavoro.
2. Ogni proposta pubblicata dovrà essere corredata da un video di 5 minuti e da una scheda riepilogativa contenente:
a. titolo e descrizione sintetica dell’iniziativa;
b. dimensione organizzativa del percorso (soggetti coinvolti, ambienti utilizzati, tempi di realizzazione, ecc.);
c. strategie di insegnamento-apprendimento e di inclusività attivate;
d. obiettivi formativi conseguiti e ricadute sull’apprendimento e sull’orientamento; e. prodotto e/ servizio realizzato.
3. L’Albo sarà periodicamente aggiornato, anche in funzione delle evoluzioni normative e delle nuove esperienze di eccellenza, mediante procedure di revisione e integrazione coordinate dal Ministero.
4. Le istituzioni proponenti potranno inviare, in ogni momento, aggiornamenti o integrazioni alle proprie buone pratiche, i quali saranno esaminati dall’Osservatorio in sede di revisione periodica.
5. Le pratiche valutate positivamente dall’Osservatorio in merito ai criteri di innovatività, sostenibilità e trasferibilità saranno pubblicate anche in una sezione dedicata della Biblioteca dell’Innovazione di INDIRE per assicurarne la massima visibilità.
(Riconoscimenti di qualità per le scuole e per le strutture ospitanti)
L’Albo nazionale delle buone pratiche è messo a disposizione degli stakeholder interessati a valorizzare progetti innovativi di qualità in ambito di PCTO con premi e riconoscimenti promossi in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e del merito a favore delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e delle strutture ospitanti che si siano distinte per la qualità dei PCTO e per le collaborazioni virtuose con le scuole.
(Piattaforma PCTO)
L’Albo delle buone pratiche dei PCTO trova collocazione all’interno di uno spazio specifico della sezione speciale PCTO all’interno di UNICA, posta in interconnessione con il registro dell’Alternanza Scuola Lavoro, di cui all’articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
L’OSSERVATORIO NAZIONALE PER I PCTO
(Finalità dell’Osservatorio nazionale per i PCTO)
1. L’Osservatorio nazionale per i PCTO, istituito presso il Ministero dell’istruzione e del merito, ai sensi dell’articolo 1, comma 784-sexies, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, introdotto dall’articolo 32, della legge 13 dicembre 2024, n. 203, si propone di perseguire le seguenti finalità:
sostenere le attività di monitoraggio e di valutazione dei PCTO attuati nelle istituzioni scolastiche;
consolidare i PCTO che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo formale e orientativo.
2. Per la realizzazione delle dette finalità l’Osservatorio promuove forme di collaborazione con gli organismi della rete delle scuole professionali di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e al D.I. 23 dicembre 2021, n. 358 nonché con l’Osservatorio nazionale dell’istruzione tecnica e professionale di cui al decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 e al decreto ministeriale 18 dicembre 2024, n. 259.
(Funzioni e compiti dell’Osservatorio)
L'Osservatorio svolge funzioni di sostegno alle attività di monitoraggio e di valutazione dei PCTO e di consolidamento degli stessi, in particolare, compiendo le seguenti attività:
valida il monitoraggio;
formula proposte in ambito didattico e orientativo e sulla regolamentazione dei PCTO;
promuove lo scambio di esperienze e di informazioni con le regioni, le altre amministrazioni centrali e locali interessate, gli organismi di ricerca e i portatori di interessi;
favorisce forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzati nell’analisi dell’evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni;
valuta le candidature di potenziali buone pratiche da pubblicare nell’Albo nazionale delle buone pratiche, ai sensi dell’art. 9 del presente decreto.
DECRETO
di ISABELLA CASTAGNA
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