Docenti precari e ferie: vanno pagate, non si può collocare in ferie coatte i supplenti. 2500 euro più interessi ad un insegnante dopo l’intervento dei legali Anief
- La Redazione

- 22 set
- Tempo di lettura: 6 min
"Il giudice del lavoro ha spiegato che la docente ricorrente “ha dimostrato il suo diritto a ricevere l’indennità sostitutiva il numero di giorni di ferie non godute analiticamente calcolato per i ... "

Non è corretto collocare in ferie coatte il supplente con contratto in scadenza il 30 giugno. A ribadirlo è stato il giudice del lavoro di Parma esaminando un ricorso presentato dai legali Anief in difesa di una insegnante a cui è stata negata “l’indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021”: il Tribunale emiliano ha esaminato normativa e giurisprudenza arrivando a stabilire, nella sentenza, che le ferie non godute vanno monetizzate e pagate al supplente: quindi, l’insegnante a chi sono stati sottratti quei giorni ha diritto a ricevere “2.584,12 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, oltre interessi legali o rivalutazione dal dovuto al saldo”.
Il giudice del lavoro ha spiegato che la docente ricorrente “ha dimostrato il suo diritto a ricevere l’indennità sostitutiva il numero di giorni di ferie non godute analiticamente calcolato per i diversi aa.ss. di servizio negli atti difensivi, non potendosi accogliere la ricostruzione proposta dal Ministero, secondo cui andrebbero conteggiati tra i giorni in cui il personale ha diritto di fruire delle ferie anche i giorni di giugno intercorrenti tra la fine delle lezioni e la fine del mese. Questi giorni non possono infatti essere considerati come giornate di sospensione delle attività didattiche, dato che in quel periodo, pur non tenendosi lezioni, il corpo docente si deve dedicare a un complesso di impegni afferenti all’attività didattica, come l’elaborazione delle schede valutative degli studenti, i collegi docenti di fine anno e la preparazione degli esami”. Anche perché, ha sottolineato il Tribunale di Parma, “se i docenti con contratto in scadenza al 30 giugno fossero obbligati a fruire delle ferie dopo la sospensione delle lezioni, si avrebbe un trattamento differenziato rispetto ai docenti di ruolo, per i quali tali giorni non sono computati automaticamente come ferie”.
Nella sentenza, inoltre, si fa riferimento diretto alla “Corte di Giustizia dell’Unione Europea”, che “ha recentemente stabilito i seguenti principi di diritto: “L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un’indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro”.
Ne consegue “che il giudice nazionale, investito di una controversia tra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro avente qualità di privato, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che, ove detto datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ai sensi del diritto dell’Unione, il lavoratore medesimo non possa essere privato dei diritti da lui maturati a dette ferie annuali retribuite, né, correlativamente, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, essere privato dell’indennità finanziaria per le ferie non godute, il cui pagamento è direttamente a carico, in tal caso, del datore di lavoro interessato» (CGUE Grande Sezione, 6 novembre 2018, cause riunite C-619/16 e C-684/16)”.
Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha statuito che la normativa interna che prevede la perdita del diritto alle ferie in caso di mancata fruizione entro un certo termine – ossia l’art 5 co. 8 d.l. 95/2012, come integrato dall’art. 1 co. 55 l. 228/2012 – deve essere interpretata in conformità con l’art. 7 paragrafo 2 direttiva 2003/88/CE che, secondo la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all’indennità sostitutiva, in assenza di previa verifica del fatto che il lavoratore sia stato adeguatamente informato sul punto dal datore di lavoro e, dunque, posto nella condizione di esercitare effettivamente il suo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 5 maggio 2022, n. 14268; Cass. 8 luglio 2022, n. 21780).
Come se non bastasse, “con alcune recenti pronunce, la Cassazione ha altresì stabilito il seguente principio di diritto (Cass. 17 giugno 2024, n. 16715; in senso conforme, Cass. 6 novembre 2024, n. 28587): “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro; in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”.
Per concludere, il giudice del lavoro di Parma arriva ad asserire che “il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “anche stavolta i il ricorso Anief per recuperare i giorni di ferie mai fruiti dal supplente vengono recuperati in toto. Su questo punto, del resto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16715/2024, ha esplicitato che qualora quelle giornate non siano state formalmente sollecitate dal dirigente scolastico, quindi concordando la loro fruizione con il lavoratore, vanno senza ombra di dubbio monetizzate e assegnate al precario perché si tratta di un diritto, non di una concessione”, conclude il sindacalista leader dell’Anief.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI PARMA
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra
istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore
di Chini Francesca di € 2.584,12 a titolo di indennità sostitutiva di ferie
non godute, oltre interessi legali o rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore
della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00 per compenso
professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta e c.p.a. come
per legge, e in € 49,00 per esborsi, con distrazione a favore dei procuratori
dichiaratisi antistatari.
LA POSIZIONE DEL SINDACATO
Il sindacato Anief ricorda che la Cassazione già con ordinanza n. 14268 del 5 maggio 2022 aveva chiarito che la normativa interna deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, la quale, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, sempre la Cassazione ha stabilito che è onere del dirigente fornire un duplice avviso: uno per ricordare al docente la necessità di presentare una richiesta esplicita di ferie; un secondo avviso, invece, per chiarire che, in assenza di tale richiesta, non si avrà diritto né alle ferie né alla relativa indennità.
La giurisprudenza ha di conseguenza precisato che i docenti non possono essere considerati automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, come le vacanze natalizie e pasquali o il periodo finale dell’anno scolastico, se non hanno espressamente richiesto la fruizione delle stesse: il diritto all’indennità sostitutiva si concretizza quando il docente non presenta una domanda di ferie e, allo stesso tempo, non riceve una comunicazione scritta da parte del dirigente.
Tutti i docenti che hanno sottoscritto nell’anno corrente o negli ultimi anni una supplenza a tempo determinato, con scadenza 30 giugno, possono approfondire la propria situazione attraverso la sezione Anief più a loro vicina o aderire direttamente al ricorso Anief attraverso la pagina internet creata ad hoc.
di LA REDAZIONE
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