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Interdizione dal lavoro per madri ante e post-parto a tutela della salute di madre e bambino. Modalità e procedure (scheda UIL)

"Uniformato a livello nazionale la gestione delle interdizioni dal lavoro per lavoratrici madri ante e post-parto, garantendo procedure coerenti e una ... "

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 5944/2025, ha uniformato a livello nazionale la gestione delle interdizioni dal lavoro per lavoratrici madri ante e post-parto, garantendo procedure coerenti e una tutela efficace della salute di madre e bambino, senza modificare la normativa vigente.

Nella nota, l’Ispettorato del Lavoro analizza in dettaglio anche la possibilità per il datore di lavoro di riassegnare la lavoratrice madre ad altre mansioni.

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Le nuove linee guida:


– Riaffermano l’importanza della valutazione dei rischi per la tutela della maternità.

– Snelliscono e uniformano la procedura di interdizione su scala nazionale.

– Prevedono interdizione automatica in presenza di rischi evidenti (come postura eretta prolungata).

– Ribadiscono che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e dell’organizzazione del lavoro, ma l’Ispettorato del lavoro vigila sul rispetto delle norme.


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Quando si applica l’interdizione

Secondo l’art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 151/2001, lettere:

b) condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli;

c) impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni.

Entrambe le condizioni devono essere presenti.


Presentazione dell’istanza

Può farla la lavoratrice o il datore di lavoro. Va presentata tramite modulistica ufficiale dell’Ispettorato del Lavoro, allegando:

– Certificato medico di gravidanza o nascita

– Descrizione mansioni

– Dichiarazione del datore sull’impossibilità di spostamento

– Stralcio del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).


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Valutazione e istruttoria da parte dell’Ispettorato del Lavoro

– Verifica dei rischi presenti e della possibilità di spostamento.

– Non è un’ispezione, ma una verifica documentale e funzionale.

– In presenza di mansioni vietate (es. sollevamento pesi, postura eretta prolungata, esposizione a rischi), si dispone l’interdizione senza ulteriori valutazioni.


Tempi e modalità del provvedimento

– Deve essere adottato entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

– L’astensione decorre dalla data del provvedimento, non dalla richiesta.

– Comunicazioni preferibilmente via PEC/email.


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In caso di documentazione incompleta

– L’ Ispettorato del Lavoro può richiedere integrazioni o disporre accertamenti in loco.

– Se intende respingere l’istanza, deve inviare preavviso di rigetto alla lavoratrice (10 giorni per osservazioni).


Casi specifici di interdizione automatica

1) Mansioni faticose o pericolose (es. lavori in piedi, scale, pesi, vibrazioni, mezzi, temperature estreme, lavoro notturno).

2) Postura eretta prolungata (es. commesse): basta superare metà dell’orario lavorativo in piedi.


Settore Scuola

1) Nidi e infanzia: interdizione automatica per movimentazione bambini e rischi biologici.

2) Primaria: interdizione automatica per rischi esantematici.

3) Secondaria: valutazione specifica per contatti con studenti a rischio.

4) Sostegno: interdizione in presenza di assistenza a disabili o comportamenti aggressivi.

5) Pausa estiva: niente interdizione (non c’è esposizione a rischio).



Valutazione dei rischi e obblighi del datore di lavoro

– Deve valutare i rischi specifici per lavoratrici in gravidanza o puerperio (art. 11 D.Lgs. 151/2001), anche tramite il DVR.

– Obbligato a:

1) Modificare condizioni/orario

2) Spostare a mansioni compatibili

3) Chiedere l’interdizione se le prime due non sono attuabili


Spostamento ad altra mansione

– Va inteso in senso relativo, non assoluto.

– Il datore di lavoro ha potere esclusivo di valutare la fattibilità.

– Lo spostamento non deve essere inutile o gravoso per la lavoratrice o dannoso per l’organizzazione aziendale.

– L’ITL può intervenire solo in casi eccezionali e con motivazione.


Scheda Uil Scuola Rua


di LA REDAZIONE






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