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GPS e GI: rinunciare alla supplenza? Sanzioni e rischi, dal posto comune al sostegno, per gli insegnanti che decidono di rinunciare all’incarico

Cosa rischiano davvero gli insegnanti che dicono no a una supplenza? Scopri le conseguenze su tutte le graduatorie...

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Daniela Rosano, segretaria generale Anief, ha rilasciato un’intervista all’agenzia Teleborsa: nel corso del servizio, la professoressa ha detto che “tra pochi giorni, presumibilmente dal primo di settembre, saranno pubblicati i bollettini delle supplenze da GPS e poi seguiranno anche le supplenze da graduatorie di istituto.

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È importante ricordare quali sono le sanzioni per chi non accetta, ossia per chi non si presenta in servizio, oppure per chi abbandona il servizio. Nei casi delle GAE, laddove ancora presenti, e delle GPS, per chi non si presenta e quindi rinuncia alla presa di servizio è previsto che, per l’intero anno, non possa conseguire supplenze né dalle GAE né dalle GPS, né dalle graduatorie di istituto, almeno per quanto riguarda i contratti fino al 30 giugno, quindi solo per l’anno in corso.”


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Nel caso di abbandono di servizio “la sanzione è più grave, perché prevede che la stessa sia prevista per tutto il periodo di vigenza delle graduatorie, che in questo caso, in effetti, è uguale perché nel 2026 comunque si rinnovano le graduatorie. Dunque, rinuncia o abbandono di servizio vuol dire che non posso più avere supplenze per l'anno in corso per tutte le graduatorie in cui sono inserita, incluse le graduatorie di istituto con riferimento soltanto però ai contratti al 30 giugno, quindi potrebbero arrivarmi supplenze più brevi del 30 giugno.


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Invece nel caso delle graduatorie di istituto, per chi rinuncia a una proposta di contratto oppure a una sua proroga laddove non sia già impegnato in una precedente supplenza, quindi ha motivo, insomma c'è una ragione per cui rinuncia, in questo caso non avrà più supplenze su quella scuola, quindi da quella specifica graduatoria di istituto e nemmeno sul sostegno per quell'ordine di scuola e questo vale se è anche specializzato su sostegno", ha continuato la segretaria generale Anief.



Se il docente è su posto comune e anche specializzato su sostegno e rinuncia a un contratto da una graduatoria di istituto non avrà supplenze da quella specifica graduatoria, quindi in quella scuola, per quell'ordine di scuola né da posto comune né da sostegno. Stessa cosa avverrà se la supplenza era su sostegno e quindi la sanzione sarà estesa anche al posto comune di quella specifica graduatoria. Anche qui l'abbandono prevede invece una sanzione per tutto il periodo di vigenza delle graduatorie, anche qui però vale la precisazione che le graduatorie si rinnovano nel 2026, comunque si tratta sempre dell'anno in corso. Vale sempre la pena ricordare che è sempre possibile però per chi ha un contratto in corso da graduatorie di istituto accettare un contratto al 30 giugno o al 31 agosto", ha concluso Rosano.

di LA REDAZIONE



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