INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE NON SUFFICIENTE, MANCANO CIRCA 4MILA EURO L'ANNO. ANCORA POSSIBILE RICORRERE PER RECUPERARE QUANTO SPETTA
- La Redazione
- 19 gen 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Anief: "Con la busta paga di dicembre 2023, per il personale della scuola si è già esaurita l’assegnazione dell’indennità di vacanza contrattuale prevista per il 2024"

Con la busta paga di dicembre 2023, per il personale della scuola si è già esaurita l’assegnazione dell’indennità di vacanza contrattuale prevista per il 2024: l’anticipazione è stata pari a 6,7 volte l’ammontare dell’indennità annuale (come previsto dall’articolo 3 del Decreto-legge 145 del 18 ottobre 2023), pari in media a poco più di 1.000 euro lordi a dipendente (media netta di 576,93), con l’importo che verrà poi riassorbito col rinnovo contrattuale.
La somma, però, non è affatto adeguata a quanto previsto dalla legge per tutelare il lavoratore in assenza di rinnovo contrattuale e per questo l’Anief ha prodotto una doppia contestazione, da presentare in sede giudiziaria, a seconda della propria posizione professionale nella scuola.
Per opporsi a questa doppia ingiustizia, ancora una volta arrecata a danno del personale scolastico, il sindacato Anief ha predisposto dei ricorsi specifici per i precari, così da fargli recupere l’una tantum sull’indennità di vacanza contrattuale oggi negata, più delle procedure di diffida a tutela di tutti gli insegnanti e Ata di ruolo così da fare recuperare loro per intero l’indennità di vacanza contrattuale al 50% del tasso di inflazione programmata, con risarcimenti che arrivano a 4.000 euro a lavoratore. In questo secondo ricorso si chiede poi il recupero del 2013 ai fini dell’anzianità professionale ed economica.
I successi ottenuti negli ultimi anni dall’Anief nei tribunali della Repubblica - dalla Carta del docente alla ricostruzione della carriera, delle ferie non godute agli scatti automatici in busta paga – sono fatti inequivocabili: ogni dipendente che ha ancora dei dubbi se aderire o meno al ricorso per il recupero dell’indennità di vacanza contrattuale non ne può non tenere conto.
di LA REDAZIONE
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