Edilizia scolastica, autorizzazione all’utilizzo dei residui contributi pluriennali. Ecco cosa stabilisce il decreto pubblicato in GU (PDF)
- La Redazione

- 22 lug
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"L’erogazione del netto ricavo derivante dell’attualizzazione dei residui contributi pluriennali deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in... "

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 177 - bis , della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato l’utilizzo - da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica già autorizzati con D.I. (MIUR-MIT-MEF) 1° settembre 2015, n. 640, D.I. (MIURMITMEF) 6 giugno 2017, n. 390, decreto ministeriale 3 gennaio 2019, n. 2, decreto ministeriale 25 settembre 2019, n. 835 (c.d. Mutui BEI 2015-2016) - dei contributi pluriennali previsti dall’art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall’art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, mediante la stipula di mutui a valere sui residui contributi pluriennali di euro 463.920.912,37 per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti richiamati in premessa.
L’utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma l, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell’intervento anche gli oneri di finanziamento, avviene per i singoli beneficiari sulla base di quanto riportato nell’Allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto, in relazione alla decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di ammortamento per capitale e interessi posti a carico del bilancio dello Stato, che le regioni, soggetti beneficiari dei contributi, sono autorizzate a perfezionare con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, nonché al piano delle erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni del suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei soggetti beneficiari dei contributi devono essere preventivamente comunicate al Ministero dell’istruzione e del merito che provvede a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’economia - Direzione I e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di bilancio.
Al fine di ottimizzare la gestione delle operazioni oggetto del presente decreto, il perfezionamento delle stesse può avvenire mediante la stipula di un contratto di mutuo sulla base di uno schema tipo, che deve essere sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’Economia - Direzione I.
Entro 30 giorni dalla stipula del contratto di mutuo, l’Istituto finanziatore deve notificare al Ministero dell’istruzione e del merito e al Ministero dell’economia e delle finanze copia conforme dei contratti di mutuo perfezionati.
Nel contratto di mutuo stipulato con l’Istituto finanziatore, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia e, in particolare, di quanto previsto dall’art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, deve essere inserita apposita clausola che prevede l’obbligo a carico dello stesso di comunicare, al massimo entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, al Dipartimento dell’economia - Direzione I e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Ispettorato generale del bilancio - Ufficio XVII), all’ISTAT e alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento dell’operazione finanziaria con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 24 maggio 2010, n. 2276, tenuto conto della tipologia dell’operazione finanziaria perfezionata.
L’erogazione del netto ricavo derivante dell’attualizzazione dei residui contributi pluriennali deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, di quanto previsto dall’art. 4 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015, così come modificato dal successivo decreto interministeriale 27 aprile 2015.
In ogni caso l’erogazione dei contributi da parte del Ministero dell’istruzione e del merito è effettuata su base pluriennale e in misura non eccedente l’importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio. Ai fini dell’erogazione dei contributi, gli interventi sono identificati dai CUP (Codice Unico di Progetto) ai sensi dell’art. 11 della legge n. 3 del 2003.
rileva la stessa difformità già segnalata nel primo parere tra i percorsi erogati dalle Università e quelli erogati da INDIRE, nonché tra i titoli finali rilasciati dai due soggetti;
evidenzia un’eccessiva semplificazione dei percorsi rivolti a soggetti che risultano in possesso di titolo di specializzazione conseguito all’estero e non riconosciuto dalle autorità italiane. L’opportunità di accedere a tali percorsi, pur vincolata alla rinuncia all’eventuale contenzioso in corso o all’istanza di riconoscimento già presentata e per la quale siano decorsi i termini di legge previsti per il riconoscimento, comprende i soggetti che abbiano ricevuto dal Ministero dell’istruzione e del merito rigetto dell’istanza;
ritiene che il superamento presso un’università estera legalmente accreditata nel Paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, di un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU, non costituisca garanzia di coerenza rispetto alle caratteristiche del sistema scolastico italiano;
rileva altresì che non essendo prevista una durata minima dei percorsi, è possibile che gli stessi siano compressi in tempi anche molto ridotti, inferiori alle necessità di una formazione adeguata, peraltro prevista in non meno di 4 mesi per i docenti a tempo determinato con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno (art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71);
ritiene, infine, che il sistema controverso di acquisizione dei titoli di specializzazione all’estero richieda attenzione e cautela: le numerose sentenze, talora tra loro contraddittorie, non hanno fatto sufficiente chiarezza su una materia tanto complessa.
Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, le risorse impegnate ed eventualmente non pagate entro il termine dell’esercizio di competenza possono essere erogate negli esercizi successivi.
Le somme erogate che non sono utilizzate dai soggetti beneficiari dei contributi devono essere versate da parte dello stesso soggetto all’entrata del bilancio dello Stato.
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