Docenti, stop alle supplenze brevi nella scuola secondaria con la Legge di Bilancio 2026: per le assenze fino a 10 giorni niente più chiamate esterne. Cosa cambia davvero e quando restano le eccezioni
- La Redazione

- 7 ore fa
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Una norma che cambia l’organizzazione delle scuole e il modo di coprire le supplenze brevi dei docenti, ma non per tutti allo stesso modo: cosa succede in infanzia, primaria e secondaria...

Con la Legge di Bilancio 2026 arriva una modifica che rischia di incidere in modo concreto sulla vita quotidiana delle scuole secondarie, anche se a prima vista può sembrare una norma tecnica. Il tema è quello delle supplenze brevi, quelle assenze di pochi giorni che finora venivano spesso coperte chiamando docenti dalle Graduatorie di Istituto.
Dal prossimo anno, però, l’impostazione cambia. Per le scuole secondarie di primo e secondo grado, le assenze fino a 10 giorni non dovranno più essere coperte automaticamente con supplenti esterni. La regola diventa un’altra: prima si usano le risorse interne, solo dopo – e in casi ben motivati – si potrà ricorrere a una nomina dall’esterno.
La novità nasce dalla modifica di una norma già esistente, che fino ad oggi lasciava al Dirigente Scolastico una certa libertà organizzativa. L’utilizzo dell’organico dell’autonomia, in particolare dei docenti di potenziamento, era una possibilità.
Con la Manovra 2026 quella possibilità diventa un obbligo: il Dirigente scolastico provvede alla sostituzione del docente assente utilizzando il personale interno.
In pratica, per le supplenze brevi su posto comune nella scuola secondaria, la chiamata del supplente esterno diventa l’eccezione: prima la scuola dovrà verificare se l’assenza può essere coperta con il personale già in servizio, riorganizzando le risorse interne.
Il ricorso a un supplente dalle Graduatorie di Istituto resterà possibile solo in presenza di motivate esigenze di natura didattica, cioè in situazioni in cui la copertura interna risulti oggettivamente impraticabile. È facile immaginare che, in questi casi, la motivazione dovrà essere formalizzata, anche per giustificare la spesa.
La stretta, però, non riguarda tutto il sistema scolastico allo stesso modo. La norma lascia fuori due ambiti delicati. Scuola dell’infanzia e primaria non rientrano nel nuovo vincolo, così come le supplenze su posti di sostegno, in qualsiasi ordine e grado. Qui il Dirigente mantiene la possibilità di nominare un supplente fin dal primo giorno di assenza, soprattutto per garantire continuità e tutelare il diritto allo studio degli alunni con disabilità.
La scelta di intervenire sulle supplenze brevi si inserisce in un disegno più ampio di razionalizzazione. Dal 2026 l’organico dell’autonomia non sarà più definito su base triennale, ma annuale, per adeguarsi meglio ai cambiamenti demografici e alle esigenze dei territori.
Cambia anche il sistema di controllo: la spesa per supplenze brevi e saltuarie sarà monitorata con cadenza quadrimestrale e una parte dei risparmi potrà confluire nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.
È una norma che parla di numeri e procedure, ma che avrà ricadute molto concrete sull’organizzazione interna delle scuole, sul lavoro dei docenti dell’organico dell’autonomia e, inevitabilmente, sulle opportunità di supplenza breve per molti insegnanti precari. Come spesso accade, sarà l’applicazione quotidiana a dirci quanto questa stretta riuscirà davvero a coniugare risparmio, funzionalità e qualità della didattica.
di LA REDAZIONE
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