Docenti CONFERMATI dalle FAMIGLIE: "PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PERCHÉ INADEGUATO rispetto agli ALUNNI CON DISABILITÁ e LESIVO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI PRECARI"
- La Redazione
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"Per quanto riguarda la procedura, non vengono esplicitati i tempi e le modalità con cui il docente dovrebbe esprimere il proprio consenso. Così come non viene chiarito se la piattaforma informatizzata sarà integrata con..."

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la Nota N. 105914 del 7 maggio 2025 che fornisce le indicazioni operative per l’applicazione del D.M. n. 32/2025 relativo alla conferma dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026.
La nota ribadisce che la conferma dei contratti a tempo determinato interviene nell’ambito dell’attribuzione delle supplenze fino al termine dell’anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche, dopo la conclusione delle operazioni relative al personale già di ruolo (ivi comprese le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie) e al personale individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo.
Inoltre, chiarisce che possono essere confermati solo i docenti con supplenza fino al 31 agosto 2025 o al 30 giugno 2025 (anche su spezzone orario) escludendo dalla procedura i docenti con supplenze temporanee.
Inoltre, sono ammesse alla conferma le seguenti categorie di docenti:
Docenti specializzati individuati da qualsiasi procedura di reclutamento (GAE, GPS, graduatorie d’istituto, interpelli).
Docenti non specializzati inseriti nella seconda fascia GPS, solo se individuati a livello provinciale.
Docenti non specializzati individuati a livello provinciale dalle “graduatorie incrociate” delle GAE e GPS.
Nel caso sussistano tali prerequisiti, il dirigente scolastico attiverà la procedura di conferma:
acquisizione della richiesta da parte delle famiglie degli alunni con disabilità certificata entro il 31 maggio 2025;
valutazione della sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente, anche sentendo il GLO con riferimento alla specifica situazione dell’alunno/a e della classe, da comunicare all’USR, alla famiglia e al docente entro il 15 giugno;
espressa manifestazione di consenso alla conferma da parte del docente interessato.
Prima di procedere alla conferma, l’Ufficio scolastico territorialmente competente dovrà verificare che il docente abbia titolo alla nomina su uno dei posti del contingente complessivo dei posti disponibili nell’ambito delle operazioni di conferimento delle supplenze per l’anno scolastico 2025/2026 e che il posto di sostegno su cui operare la conferma sia istituito anche nell’anno scolastico 2025/2026 e non assegnato a personale di ruolo.
Qualora ricorrano tutte le condizioni sopra dettagliatamente individuate, l’Ufficio territorialmente competente procederà alla conferma del docente entro il 31 agosto 2025.
OSSERVAZIONI DELLA CGIL
Per quanto riguarda la procedura, non vengono esplicitati i tempi e le modalità con cui il docente dovrebbe esprimere il proprio consenso. Così come non viene chiarito se la piattaforma informatizzata sarà integrata con la funzione relativa all’opzione di conferma come l’amministrazione aveva affermato in sede di informativa. Al contrario, la nota riporta un’indicazione generica che crea ulteriore confusione e incertezza.
La FLC CGIL ribadisce ancora una volta che tale norma rende manifesta la totale inadeguatezza e incapacità del ministero di dare continuità all’offerta formativa attraverso la stabilità degli organici di sostegno mentre la soluzione adottata generalizzerà il lavoro precario sottoponendolo a una nuova ricattabilità.
Per queste ragioni, la FLC CGIL ha impugnato il DM. 32/2025 davanti al Tar del Lazio per sospendere gli effetti di un provvedimento inadeguato rispetto agli alunni con disabilità e lesivo dei diritti dei lavoratori precari.
SCARICA LA NOTA N. 105914 del 7 MAGGIO 2025 (PDF)
di VALENTINA TROPEA
Sostegno INDIRE, PUBBLICATI I DECRETI ATTUATIVI. L'accesso sarà contingentato, previsti più cicli. L'online non sarà quindi come per i percorsi abilitanti da 30 CFU art. 13 ( docenti ingabbiati )
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