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Certificato di malattia valido anche dal giorno precedente: il promemoria sulle nuove regole INPS

20 ore fa
Tempo di lettura: 2 min

La circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 estende la possibilità di riconoscere il giorno precedente alla redazione del certificato anche per la...

A dieci giorni dalla pubblicazione della circolare INPS, torniamo su una novità che potrebbe essere sfuggita a molti lavoratori: in determinate condizioni, il certificato di malattia può coprire anche il giorno precedente alla visita effettuata nell’ambulatorio del medico. "Con la circolare 92 settembre 2026, l’INPS introduce una novità sulla data di decorrenza della malattia, superando il precedente orientamento che consentiva il riconoscimento del giorno precedente al rilascio del certificato, a determinate condizioni, solamente nei casi di visita domiciliare.


Dal 4 settembre la tutela previdenziale può infatti essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato quando la visita viene effettuata presso l’ambulatorio del medico curante. La regola generale resta comunque quella secondo cui la malattia decorre dalla data di redazione del certificato.

La retrodatazione può riguardare un solo giorno.


Non è ammessa quando il giorno precedente è un sabato, una domenica o un giorno festivo infrasettimanale, poiché in tali giornate è garantito il servizio di continuità assistenziale. Il riconoscimento del giorno precedente rappresenta una deroga specifica e richiede che nel certificato sia indicata la data dalla quale la lavoratrice o il lavoratore dichiara di essere ammalato, sulla base della valutazione clinica del medico. La disciplina si applica anche ai certificati di continuazione e ricaduta della malattia.


La corretta individuazione della data di inizio della malattia assume particolare rilievo anche ai fini del computo del periodo di comporto, oltre che per la decorrenza del trattamento economico e degli altri effetti connessi all’assenza per malattia.

Resta invariato l’obbligo per lavoratrici e lavoratori di comunicare tempestivamente l’assenza secondo le modalità e i termini previsti dalla disciplina contrattuale, indipendentemente dalla data della visita medica".

di La Redazione


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