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Congedo straordinario per assistere un familiare disabile: chi ne ha diritto e quando si può parlare di abuso

La legge stabilisce un preciso ordine di priorità tra i familiari. La convivenza, però, non coincide necessariamente con la stessa residenza e l’assistenza può comprendere anche attività pratiche.

Chi può ottenere il congedo straordinario retribuito per assistere una persona con disabilità grave? E quando il suo utilizzo può essere considerato illegittimo?

La disciplina è contenuta nell’articolo 42, comma 5, del Decreto legislativo 151/2001. Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti che assistono un familiare con disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge 104.


Non tutti i familiari, tuttavia, possono scegliere liberamente chi debba richiederlo. La norma stabilisce un preciso ordine di priorità:

  • coniuge convivente, parte dell’unione civile o convivente di fatto;

  • padre o madre, anche adottivi;

  • uno dei figli conviventi;

  • uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;

  • un parente o affine entro il terzo grado convivente.

Si può passare al familiare collocato nella categoria successiva soltanto quando chi lo precede sia mancante, deceduto o affetto da patologie invalidanti. Per accedere al congedo devono inoltre sussistere le specifiche condizioni indicate dalla legge, compreso il requisito della convivenza nei casi previsti.


La convivenza non dipende soltanto dalla residenza

La giurisprudenza ha chiarito che la convivenza non deve essere valutata esclusivamente attraverso l’indirizzo indicato nei registri anagrafici. Ciò che conta è la presenza effettiva di una relazione continuativa di cura e assistenza. Non è quindi sempre necessaria una coabitazione ininterrotta. Può assumere rilievo anche una convivenza organizzata in determinate fasce della giornata, purché il lavoratore garantisca concretamente il proprio sostegno alla persona con disabilità. Anche l’assistenza non consiste soltanto nella presenza fisica accanto al familiare. Può comprendere visite mediche, acquisto di farmaci, pratiche amministrative e altre attività svolte nel suo interesse. Il congedo diventa abusivo quando viene utilizzato per occuparsi di esigenze completamente estranee alla persona assistita. Il semplice allontanamento dall’abitazione, invece, non dimostra automaticamente un comportamento fraudolento.


Il caso del docente che assisteva la suocera

Questi principi sono stati applicati dalla Corte dei conti nella sentenza n. 63 del 25 marzo 2026, relativa a un docente che aveva usufruito del congedo per assistere la suocera.

In primo grado l’insegnante era stato condannato a restituire al Ministero 20.160 euro. Secondo l’accusa, la presenza dei figli della donna avrebbe impedito al genero, collocato più in basso nell’ordine di priorità, di ottenere il beneficio.

In appello è però emerso che quei familiari non convivevano con la madre oppure si trovavano in condizioni incompatibili con l’assistenza. Il docente poteva quindi subentrare nell’ordine previsto dalla legge.


La Corte ha inoltre escluso che alcune normali attività quotidiane, come accompagnare la figlia a scuola, acquistare generi alimentari o fare rifornimento, fossero sufficienti a dimostrare un uso fraudolento del congedo. Il ricorso è stato accolto e la precedente condanna è stata riformata.

Il caso conferma che l’accesso al beneficio deve essere verificato sulla base della situazione familiare concreta. L’ordine di priorità resta vincolante, ma la legittimità del congedo non può essere esclusa automaticamente per una diversa residenza anagrafica o per brevi allontanamenti del lavoratore.

di La Redazione


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