Consenso informato a scuola, cosa cambia dal 2026/27: quando serve, quando no e cosa devono fare le famiglie (NOTA in PDF)
La nuova nota del Ministero chiarisce le regole per le attività extracurricolari sui temi della sessualità. Il consenso scritto riguarda la secondaria, mentre restano esclusi...

Dal 2026/27, per alcune attività scolastiche sui temi della sessualità servirà il consenso scritto delle famiglie. Ma non per tutto: restano esclusi gli insegnamenti curricolari di Scienze, così come le attività su rispetto, relazioni, empatia e contrasto alla violenza.
La nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito chiarisce quali attività richiedono il consenso preventivo e quali, invece, continuano a rientrare nella normale attività didattica.
Quando serve il consenso
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado il consenso scritto dei genitori, o dello studente se maggiorenne, è necessario per partecipare ad attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa che riguardano temi attinenti alla sessualità.
La nota precisa che rientrano in questo ambito anche le attività riguardanti le teorie sull’identità di genere, comprese quelle affrontate indirettamente all’interno di altri argomenti.
La richiesta deve arrivare entro il settimo giorno precedente alla data prevista per l’attività e deve indicare con precisione finalità, obiettivi educativi, contenuti, argomenti e modalità di svolgimento.
Insieme alla richiesta, la scuola deve mettere a disposizione anche il materiale didattico che intende utilizzare. Se sono previsti esperti esterni, deve essere indicata anche la loro presenza.
Quando il consenso non serve
Il consenso non è invece richiesto per gli obiettivi curricolari già previsti dalle Indicazioni nazionali e dalle Linee guida.
Restano quindi esclusi dall’obbligo, per esempio, gli apprendimenti di Scienze relativi agli apparati riproduttivi, alle funzioni riproduttive, al concepimento, ai cambiamenti della pubertà e ai rischi delle malattie sessualmente trasmissibili.
Non serve il consenso neppure per le attività curricolari dedicate al rispetto della persona, all’empatia, alle relazioni corrette, alla dignità e al contrasto della violenza e delle discriminazioni.
Il Ministero chiarisce che queste attività restano parte del normale compito educativo della scuola e devono essere svolte in tutti gli ordini scolastici con modalità adeguate all’età degli alunni e degli studenti.
Infanzia e primaria: cosa resta consentito
Per la scuola dell’infanzia e la primaria sono escluse attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa sui temi della sessualità.
Restano però pienamente validi gli apprendimenti già previsti dal curricolo.
Alla scuola dell’infanzia può quindi proseguire il percorso di prima conoscenza del corpo umano e delle differenze sessuali, mentre alla primaria restano gli insegnamenti di Scienze sulle funzioni riproduttive e sugli apparati del corpo umano, compresi quelli sessuali.
Restano inoltre parte del percorso educativo le attività sul rispetto della persona, sull’empatia, sulle relazioni responsabili e sul contrasto alla violenza e alle discriminazioni.
Cosa succede se il consenso non viene firmato
Se si tratta di un’attività extracurricolare, lo studente per il quale non è stato acquisito il consenso non partecipa.
Se invece si tratta di un’attività di ampliamento dell’offerta formativa, la scuola deve garantire un’attività alternativa, affidata a docenti dell’istituto e compresa nel Piano triennale dell’offerta formativa.
La natura dell’attività alternativa deve essere comunicata alla famiglia nello stesso momento in cui viene richiesto il consenso.
Esperti esterni, serve il via libera degli organi collegiali
La nota interviene anche sulla scelta di eventuali soggetti esterni.
L’affidamento delle attività formative curricolari ed extracurricolari a soggetti esterni deve essere deliberato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di istituto. Il Collegio deve inoltre stabilire criteri per valutare i titoli e la comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica degli esperti coinvolti. Quando partecipano studenti minorenni, durante l’attività deve essere sempre presente un docente della scuola.
La novità riguarda quindi soprattutto le attività ulteriori rispetto alla didattica ordinaria: per quelle sui temi della sessualità, nella scuola secondaria, sarà necessario acquisire preventivamente il consenso scritto. Restano invece fuori da questo obbligo gli insegnamenti curricolari già previsti e le attività educative dedicate al rispetto, alle relazioni e al contrasto della violenza e delle discriminazioni.
La nota non cita altre testate giornalistiche: richiama la legge 9 giugno 2026, n. 104, le Indicazioni nazionali, le Linee guida per l’Educazione civica e il DPR 249/1998.
di Leandro Castagna
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