Bollo auto arretrato, dal 16 ottobre si apre la rottamazione: sanzioni ridotte e fino a 54 rate in cinque Regioni
La possibilità riguarda i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023. Prima della domanda bisogna controllare l’adesione e le regole approvate dalla Regione creditrice.

Un vecchio bollo auto non pagato può diventare, con il passare degli anni, un debito molto più pesante della tassa iniziale. Dal 16 ottobre 2026, però, per alcuni contribuenti si apre la possibilità di regolarizzare gli arretrati beneficiando della riduzione delle somme aggiuntive.
La novità nasce dall’estensione della rottamazione quinquies ai tributi regionali e locali, prevista dal decreto-legge 38/2026 e confermata dalla legge 88/2026.
Non si tratta, tuttavia, di una sanatoria valida automaticamente in tutta Italia. Il bollo auto è un tributo regionale e l’applicazione della definizione agevolata dipende dalla scelta compiuta dalla Regione alla quale è dovuta la tassa.
Le Regioni che hanno aderito
In base alle ricognizioni disponibili dopo la scadenza del 31 luglio, le Regioni che hanno aderito sono:
Campania;
Lazio;
Basilicata;
Puglia;
Umbria.
Il punto decisivo non è soltanto la residenza attuale dell’automobilista, ma la Regione creditrice del bollo arretrato. Prima di presentare la domanda bisogna quindi controllare quale ente richiede il pagamento e quali condizioni abbia stabilito nella propria delibera.
In Sicilia è stata invece introdotta una misura territoriale autonoma denominata “straccia bollo”, che segue regole proprie e non coincide con la rottamazione quinquies.
Quali bolli possono rientrare
La definizione agevolata riguarda i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Non basta quindi avere una tassa automobilistica non pagata. Occorre verificare che il debito sia stato effettivamente affidato alla riscossione nel periodo ammesso e che la Regione creditrice abbia deciso di applicare la sanatoria. Gli eventuali bolli gestiti direttamente dalla Regione, senza affidamento all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, possono seguire procedure differenti e rientrare soltanto in presenza di una specifica disposizione territoriale.
Quanto si può risparmiare
La rottamazione non cancella il bollo originariamente dovuto. Consente invece di regolarizzare la posizione beneficiando dell’eliminazione delle sanzioni e degli interessi indicati dalla disciplina agevolata.
Restano da pagare la tassa e le altre somme eventualmente previste dalla procedura, comprese le spese sostenute per la notifica degli atti o per le azioni esecutive già avviate. Il risparmio effettivo cambia quindi da una cartella all’altra. Nei debiti più vecchi, sui quali si sono accumulate somme aggiuntive per diversi anni, la riduzione può assumere un peso considerevole.
Pagamento fino a 54 rate
Il contribuente può scegliere il versamento in un’unica soluzione oppure chiedere la rateizzazione secondo il piano previsto dalla procedura, che può arrivare fino a 54 rate bimestrali. La possibilità di distribuire il pagamento nell’arco di nove anni può rendere più sostenibile la regolarizzazione per chi ha accumulato diverse annualità. Condizioni, importi minimi e scadenze devono però essere verificati nelle disposizioni adottate dalla Regione e nella comunicazione inviata al contribuente.
Domande fino al 15 dicembre
La finestra per presentare la richiesta si apre il 16 ottobre e termina il 15 dicembre 2026.
Queste date riguardano la definizione agevolata dei tributi regionali e locali e non devono essere confuse con quelle della rottamazione quinquies nazionale, per la quale le domande si sono chiuse il 30 aprile.
Per le posizioni gestite dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il contribuente riceverà successivamente la comunicazione con l’esito della richiesta, le somme dovute e l’eventuale piano delle rate. Le date dei versamenti dovranno essere controllate nel documento ricevuto, perché non possono essere estese indistintamente alle procedure amministrate direttamente dalle singole Regioni.
Il controllo da fare prima della richiesta
Prima di aderire è opportuno accedere con SPID, CIE o CNS all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e consultare la propria situazione debitoria.
Bisogna controllare:
l’anno al quale si riferisce il bollo;
la data di affidamento del debito alla riscossione;
la Regione che richiede il pagamento;
l’effettiva adesione dell’ente;
le somme eliminate e quelle che restano dovute;
le modalità previste per presentare la domanda.
La rottamazione può rappresentare un’occasione concreta per chi deve chiudere vecchie pendenze, ma l’ammissione non dipende soltanto dall’esistenza del debito. È necessario che il bollo rispetti il periodo previsto e le condizioni stabilite dalla Regione creditrice.
di La Redazione
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