Esami integrativi, il MIM pubblica l’ordinanza 163/2026: nuove regole per i passaggi di indirizzo nella scuola secondaria di secondo grado
L’ordinanza ministeriale 163 del 7 agosto 2026 disciplina i passaggi di indirizzo nel primo biennio e negli anni successivi, gli esami integrativi e i percorsi quadriennali e...

"Il MIM in data 11 settembre 2026 ha pubblicato l’ordinanza ministeriale 163 del 7 agosto 2026 a firma del Ministro Giuseppe Valditara concernente gli esami integrativi nei percorsi della scuola secondaria di secondo grado. Al testo dell'ordinanza è allegata una sintesi a cura della dott.ssa Carmela Palumbo.
Di seguito riportiamo le novità più salienti del provvedimento che, ricordiamo, ridisegna la disciplina dei passaggi di indirizzo e degli esami integrativi per le scuole superiori e riguarda esclusivamente i percorsi della scuola secondaria di secondo grado.
Primo biennio
L’articolo 1 introduce le seguenti disposizioni concernenti il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado.
Entro il 31 gennaio, gli studenti del primo e del secondo anno possono chiedere di passare a un altro percorso o indirizzo, entrando nella classe corrispondente a quella già frequentata.
Nel primo biennio non sono più previste prove d’ingresso: il passaggio avviene attraverso un colloquio orientativo presso la scuola di destinazione, con particolare attenzione alle discipline non presenti nel percorso di provenienza.
La scuola ricevente deve inoltre predisporre interventi didattici integrativi per consentire allo studente di recuperare conoscenze, abilità e competenze necessarie.
L’unica eccezione riguarda i licei musicali e coreutici, per i quali rimane necessario il superamento delle specifiche prove di verifica.
Dopo il primo biennio
L’articolo 2 introduce le seguenti disposizioni concernenti gli anni successivi al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado.
A partire dagli anni successivi al primo biennio, il passaggio ad altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione richiede invece il superamento degli esami integrativi.
Gli esami riguardano esclusivamente le discipline o le parti di discipline non comprese nel percorso di provenienza.
Le prove devono essere svolte in una sessione speciale unica, che deve concludersi prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico.
Il dirigente della scuola di destinazione, sentito il Collegio dei docenti, stabilisce il calendario. La commissione deve essere composta da almeno tre docenti e deve rappresentare tutte le discipline oggetto dell’esame.
Filiera tecnologico-professionale e percorsi quadriennali
L’articolo 3 è particolarmente significativo e concerne il passaggio tra percorsi quadriennali, ivi compresa la filiera tecnologico-professionale, e quinquennali e viceversa.
Nel primo biennio, il passaggio dal quadriennale al quinquennale segue le regole generali del primo biennio di cui all’art. 1. Il passaggio inverso, dal quinquennale al quadriennale, è invece subordinato alla valutazione positiva del Consiglio di classe della scuola ricevente.
Negli anni successivi, per chi proviene da un percorso quadriennale, il passaggio al quinquennale richiede l'esame integrativo.
La norma introduce però una forte asimmetria: dal secondo biennio in poi non è mai consentito il passaggio da un percorso quinquennale a uno quadriennale.
Anche il passaggio tra diversi percorsi quadriennali segue regole differenti a seconda dell'anno frequentato: valutazione del Consiglio di classe nel primo biennio ed esami integrativi nel secondo biennio.
Studenti delle scuole straniere, in Italia all’estero, e istruzione degli adulti
Infine, per gli studenti che hanno frequentato una scuola straniera all’estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall’ordinamento estero, per iscriversi a un percorso di scuola secondaria di secondo grado, se non più soggetti all'obbligo di istruzione, devono sostenere esami integrativi sulle materie difformi dal percorso italiano; se gli stessi sono soggetti all’obbligo di istruzione allora si fa riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 45, comma 2, del DPR 31 agosto 1999, n. 394. Esclusione: le disposizioni dell'ordinanza ministeriale 163 del 7 agosto 2026 non si applica ai corsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti.
La posizione della FLC CGIL
L’ordinanza ministeriale 163/2026 del MIM rappresenta una necessaria risposta alla sentenza n. 3250/2024 del Consiglio di Stato secondo cui un percorso scolastico, scelto in età adolescenziale al termine del I ciclo, non può e non deve rappresentare una scelta irreversibile se non altro per evitare la cristallizzazione di un sistema duale a canalizzazione precoce. Ma, come abbiamo già riferito in una precedente nota cui rinviamo, per la FLC CGIL le risposte adottate dalla bozza di ordinanza ministeriale all’art. 1 comma 1 lett. a), b) c) avrebbero certamente più efficacia nella lotta alla dispersione scolastica se proposte nel contesto di un "biennio unitario orientativo", unica reale e vera risposta al bisogno di posticipare la scelta definitiva dell'indirizzo di studi superiore. Purtroppo, proprio con la riforma dell’istruzione tecnica voluta da Ministro Valditara, si sta procedendo definitivamente nella direzione inversa nell’intento di smantellamento di quel che restava del biennio unitario nell’istruzione tecnica e anticipando le discipline caratterizzanti già al primo biennio".
di La Redazione
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