Carta docente pure ai precari? Certo che sì: “la diversità di trattamento non è obiettivamente giustificata”. Il tribunale di Padova risarcisce una supplente con 2.500 euro
- La Redazione
- 14 mag
- Tempo di lettura: 5 min
"L’esclusione del personale precario dall’accesso alla Carta del docente non ha motivo di esistere, perché i supplenti ... "

L’esclusione del personale precario dall’accesso alla Carta del docente non ha motivo di esistere, perché i supplenti svolgono un lavoro analogo a chi è già stato assunto nei ruoli dello Stato: lo ha confermato il Tribunale ordinario di Padova, prima sezione civile controversie del lavoro, nell’assegnare 2.500 euro ad una insegnante precaria che dal 2020 ad oggi ha sottoscritto supplenze annuali senza potere accedere alla card per l’aggiornamento professionale.
Tra le diverse motivazioni che hanno portato il giudice di Padova a dare ragione alla docente, difesa dei legali Anief, vi sono “le prescrizioni dell’art. 4 della Direttiva 1999/70/CE”, le quali “sono da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (cfr. sentenza CGUE Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09 “La clausola 4 punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”).
Di conseguenza i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell’Unione e a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l’interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 8.11.2011, Rosada Santana punti da 46 a 56, cfr. Cass. 9.6.2021 n. 16096)”. Secondo il giudice, alla luce di tutto questo rimane pertanto difficile giustificare “la diversità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, a danno di questi ultimi, trovi giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”.
Sempre nella sentenza di Padova, si ricorda che “Sulla questione della compatibilità con il diritto dell’Unione europea dell’esclusione dalla fruizione della Carta docente da parte del personale docente a tempo determinato è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato”.
Come se non bastasse, “anche il Consiglio di Stato – scrive ancora il giudice di Padova -, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
In particolare, secondo il C.d.S., “un tale sistema collide coni precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla”.
Infine, la sentenza di Padova mette in evidenza anche la posizione della Corte di Cassazione, secondo la quale “Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall’incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l’aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l’incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” (Cass. 29961/2023 cit.). In altri termini, la Carta docente si configura quale misura non tanto rivolta alla formazione del personale docente in sé e per sé considerato (sia esso di ruolo o precario), ma in particolare a sostegno alla didattica “annua”, finalizzata al miglior perseguimento dell’interesse del servizio scolastico (scelta che, di per sé, è espressione di discrezionalità “normativa” del legislatore)”.
E “alle medesime conclusioni perviene la stessa Suprema Corte, in sede di rinvio pregiudiziale (Cass. n. 29961/23 cit.), laddove ritiene che “l’art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 4, punto 1, dell’Accordo Quadro” ricordando che “ È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” (v. Cass. 28.11.2019 n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 3011, Rosada Santana)”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “non abbiamo di fatto più argomenti per ribadire che sulla Carta del docente da dare ai precari vale come oro quanto detto da Corte di Giustizia Europea, Consiglio di Stato e Corte di Cassazione hanno messo in chiaro i limiti dell’articolo 1 della Legge 107 del 2015, che esclude illegittimamente gli insegnanti supplenti dall’accesso alla card da 500 euro l’anno. Ecco perché diventa importante presentare ricorso gratuito con Anief. Tuttavia, per recuperare fino a 3.500 euro a docente, più interessi legali, bisogna muoversi entro cinque anni dalla sottoscrizione del contratto a tempo determinato, altrimenti si fa scattare la prescrizione”, ha concluso Pacifico.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PADOVA
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
1) accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e, per l’effetto,
2) condanna il Ministero convenuto a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2,5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi euro 2500,00;
3) condanna il Ministero a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in € 1030,00 per compenso – oltre all’incremento del 30% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 – oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
di LA REDAZIONE
Sostegno INDIRE, PUBBLICATI I DECRETI ATTUATIVI. L'accesso sarà contingentato, previsti più cicli. L'online non sarà quindi come per i percorsi abilitanti da 30 CFU art. 13 ( docenti ingabbiati )
Docenti in pensione a 60 anni: 7 insegnanti su 10 soffrono di burnout e stress cronico
TFS erogato fino a 7 anni dal pensionamento pure a rate mentre nel settore pubblico bastano 45 giorni per avere tutto, Anief rompe gli indugi: si costituisce alla Consulta e lancia petizione ad hoc
Comments