Carta Docente anche ai Precari con supplenze temporanee su cattedra annuale non vacante: il giudice spiega perché la norma “è in contrasto con il principio di parità di trattamento”
- La Redazione
- 2 giorni fa
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L’accesso alla carta del docente va esteso al personale precario con supplenze annuali e anche a coloro che coprono una supplenza annuali attraverso contratti di...

L’accesso alla carta del docente va esteso al personale precario con supplenze annuali e anche a coloro che coprono una supplenza annuali attraverso contratti di tipo temporaneo: lo scrivo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell’accordare la card annuale da 500 euro per l’aggiornamento ad un supplente che ha presentato ricorso attraverso i legali del sindacato Anief.
Il giudice – dopo avere ampiamente fatto riferimento agli orientamenti assunti in merito da Consiglio di Stato, Corte di Giustizia Europea e Cassazione, è giunto alla conclusione che la “L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
Nello specifico, il giudice del lavoro sostiene che il comma 2 della L. 124 del 1999 dice che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere parte ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Ne consegue che “l'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170)”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “oramai aumentano giorno dopo giorno, grazie alle sentenze dei tribunali del lavoro, i casi di supplenze che danno diritto al pagamento della Carta del Docente ai precari che hanno presentato ricorso con i nostri avvocati. Tutte le espressioni dei giudici si riconducono, comunque, alle posizioni favorevoli Consiglio di Stato, dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione. Ogni precario o ex precario è certamente libero di fare le sue valutazioni sull’opportunità di presentare o meno ricorso con Anief, ma la realtà dice che chi ha intrapreso questa strada ha trovato soddisfazione”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del
Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così
provvede:
1) Previa disapplicazione di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali contrari,
accoglie il ricorso e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione del Merito
all’assegnazione in favore di parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado” per l’a.s. 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre a interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il Ministero resistente soccombente al pagamento di metà delle spese di lite, che liquida in euro 260,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del
15% come per legge, iva e cpa – se dovute -, in base ai valori medi del D.M.
55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, con attribuzione
agli Avv.ti Giovanni RINALDI, Walter MICELI, Nicola ZAMPIERI, Fabio
GANCI e Paolo COLOMBO per anticipo fattone, compensando tra le parti la
restante metà delle spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
IL GIUDICE DEL LAVORO
di VALENTINA TROPEA
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