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Carta Docente, a Venezia 1.500 euro più interessi a un insegnante che tra il 2021 ad oggi ha svolto tre supplenze annuali senza potere fruire della card da 500 euro l’anno

"Pure a Venezia il giudice del lavoro non ha dubbi: la Carta del Docente va assegnata anche ai precari. E anche se hanno stipulato contratti brevi... "


Pure a Venezia il giudice del lavoro non ha dubbi: la Carta del Docente va assegnata anche ai precari. E anche se hanno stipulato contratti brevi e saltuari, purchè senza soluzione di continuità. Il Tribunale del lavoro veneto ha dato ragione ai legali Anief che hanno presentato ricorso in difesa di un insegnante che tra il 2021 ad oggi ha svolto tre supplenze annuali senza potere fruire della card da 500 euro l’anno che la Legge 107/15 ha erroneamente solo destinato al personale di ruolo.


Il giudice ha studiato la norma e le tante sentenze finora emesse ed è giunto alla conclusione che il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve ora risarcire al docente 1.500 euro oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria”. Poco importa che le supplenze dell’anno in corso fossero frutto di contratti inizialmente per brevi periodi: ciò che conta, ha sottolineato il giudice, è che abbiano coperto periodi continuativi, come stabilito dalla Cassazione.


La decisione, ha spiegato il giudice del lavoro del tribunale veneto, è stata del resto già presa da diversi tribunali di rango. E va applicata anche nel caso in cui, come quello del docente ricorrente, il supplente abbia svolto delle supplenze annuali “fino al termine delle attività scolastiche” e pure quella dell’annualità in corso, considerando, ha scritto ancora il giudice, che “da gennaio 2025” è stata “preceduta da 2 supplenze di fatto continuative da ottobre, presso il medesimo Istituto Scolastico”.


Nella sentenza, il giudice spiega che la decisione giunge anche “in forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all’ordinanza 10.5.2022 resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza 29961/23, condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche – come nella fattispecie in esame. Per le medesime ragioni va disapplicata anche la normativa interna (si veda l’art. 15 del D.L. 69/2023 convertito dalla L. 103/2023) che, comunque per il solo a.s. 2023/24, ha esteso il beneficio in parola anche al personale supplente con incarico annuale, laddove non si riferisce anche ai docenti supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche”.



Il giudice ha quindi fatto osservare che “anche la recente modifica normativa dell’art. 1, co. 121, L. 107/15, che prevede l’assegnazione della carta docente anche ai supplenti annuali - peraltro non ancora attuale necessitando di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione di criteri, modalità di assegnazione della Carta, dell’importo nominale e delle risorse necessarie -, sconta per le ragioni espresse dalla CGUE e dalla Corte di Cassazione sopra citate una discriminazione contrastante con l’ordinamento comunitario laddove esclude dal beneficio in parola altre categorie di docenti a tempo determinato, in particolare i docenti con assegnazione di incarico fino al termine delle attività didattiche – quale il ricorrente – nonostante analoghe mansioni e durata dell’attività lavorativa effettiva, da cui la necessità di una sua disapplicazione”.


Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “sta diventando quasi inutile ribadire quanto espresso dalla Corte di Giustizia Europea  e dalla Suprema Corte di Cassazione, che hanno sonoramente bocciato la dimenticanza dei precari nella normativa contenuta nella Legge 107/15 che ha introdotto la formazione continua del personale docente supportata annualmente dallo Stato. Presentando comunque ricorso gratuito con Anief, rivolgendosi quindi al giudice del lavoro, sempre facendo attenzione a non far passare troppo tempo per non cadere nella prescrizione, ogni docente potrà comunque recuperare le somme sottratte e che hanno generato discriminazione”.


LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VENEZIA

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all’accredito sulla Carta elettronica di € 1.500,00, e conseguentemente condanna il Ministero a provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Condanna il Ministero convenuto a rifondere ai procuratori di parte ricorrente – che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 maggiorate del 30% ex art. 4, co. 1 bis del DM 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 49,00.


di LA REDAZIONE



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