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Carta del docente, va anche ai supplenti con scadenza 30 giugno, il Tribunale di Roma condanna il Ministero a risarcire una supplente con 1.500 euro: Anief ricorda che tramite ricorso è possibile

"Nella sentenza del Tribunale di Roma è stato anche ricordato che “con sentenza 27.10.2023, n. 29961 la Corte di Cassazione ha stabilito che la carta docente spetta ai ... "

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Anche il Tribunale di Roma, prima sezione Lavoro, apre alle richieste dei legali Anief per fare avere ad un insegnante la Carta del docente immotivatamente negata dalla normativa vigente (la L. 107/15): nell’esaminare il ricorso riguardante una supplente, che ha stipulato tre contratti annuali, fino al 30 giugno, negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, non ha avuto dubbi nel condannare l’amministrazione scolastica a risarcire la docente con 1.500 euro, a cui aggiungere gli interessi maturati.

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Il giudice del lavoro ricorda che “la Corte di Giustizia” Europea, con apposita ordinanza, ha ribadito "il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (punto 29); ba affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) "è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali" (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione "non risulta giustificata da una ragione obiettiva" (punto 47)”.


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Lo stesso giudice del lavoro ha osservato che sulla questione deve anche “comunque aggiungersi che i medesimi principi erano stati in precedenza affermati e sostenuti anche dalla giurisprudenza amministrativa, intervenuta ad annullare il citato DPCM del 25settembre 20I5, che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022)”.

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Nella sentenza del Tribunale di Roma è stato anche ricordato che “con sentenza 27.10.2023, n. 29961 la Corte di Cassazione ha stabilito che la carta docente spetta ai docenti precari con incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi fino al termine delle attività didattiche, e cioè fino al 30 giugno, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero; che a detti docenti, ai quali il beneficio della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche (perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto”.


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Nel commentare questa sentenza, Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “ancora una volta le posizioni, tutte favorevoli ai precari, rispettivamente di Consiglio di StatoCorte di Giustizia Europea e Suprema Corte di Cassazione diventano decisive nell’accogliere le richieste formulate dal docente precari a cui è stato negata in modo illegittimo l’accesso alla card per l’aggiornamento professionale da 500 euro l’anno. La nostra richiesta è quindi lecita, altrimenti si legittima la discriminazione verso i supplenti. Anche coloro che hanno sottoscritto supplenze fino al 30 giugno, come anche ormai accettato dal legislatore che prevede d’ora in poi il pagamento della Carta del docente anche a loro. Tutti i supplenti anniali, quindi hanno piena ragione a presentare ricorso gratuito con Anief, entro cinque anni dalla stipula del contratto di lavoro a termine, così da recuperare i fondi della Carta del docente degli ultimi 5 anni”.


LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI ROMA

… relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo nominale di € 1500,00, condanna il Ministero convenuto alla all’attribuzione della carta docente a favore della ricorrente, per tali anni scolastici, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;

condanna il convenuto al pagamento a favore della ricorrente delle spese processuali che liquida in € 800, oltre CVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi ai favor-e dei procuratori antistatari.

di LA REDAZIONE




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