Carta del Docente va ai docenti precari anche se si assentano per lunghi periodi: lo dice la Cassazione, a Verona il giudice assegna 2.500 euro più interessi a una insegnante difesa dai legali Anief
- La Redazione
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"Il giudice ha spiegato che anche in caso di assenza dal lavoro la Carta del docente deve essere regolarmente assegnata: ha infatti specificato, sempre nella sentenza, che ... "

Anche in estate si prosegue con le sentenze vincenti per il conferimento della Carta del docente al personale precario: la sezione Lavoro del Tribunale di Verona dà piena ragione ai legali Anief che operano per il giovane sindacato e assegna 2.500 euro, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”, ad “una insegnante con contratto a tempo determinato. L'insegnante inserita nelle GPS della provincia di Verona ha prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine”, di tipo annuale, sottoscritti e portati a termine tra il 2019 e il 2024.
Il giudice del lavoro ha fatto riferimento alla sentenza della Cassazione n. 29961/2023 del 27.10.2023, nella parte in cui si spiega che ai supplenti annuali “spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”.
Quindi, il giudice ha spiegato che anche in caso di assenza dal lavoro la Carta del docente deve essere regolarmente assegnata: ha infatti specificato, sempre nella sentenza, che “irrilevanti sono le assenze documentate dal Ministero che non fanno venire meno il diritto alla formazione in capo alla ricorrente che sorge con il conferimento dell’incarico annuale (in base ai richiamati principi affermati dalla Corte di Cassazione) e permane fino a quando la docente sia inserita nel contesto delle docenze scolastiche, a prescindere dall’effettivo servizio: la carta docente viene infatti assicurata “anche ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute (ciò per evidenti ragioni di non discriminazione del docente malato o in gravidanza) ovvero ai docenti in congedo per astensione obbligatoria trattandosi, nel caso di questi ultimi, di dipendenti la cui stabilità di rapporto è evidente ed il cui rientro in servizio e, quindi, all’insegnamento, è più che probabile” (cfr. sul punto anche Tribunale di Verona, sentenza 85/2024)”.
Nella sentenza, infine, si spiega che “l’equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l’adempimento in forma specifica e cioè mediante l’assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.)”.
Anief ricorda che sulla faccenda della Carta del docente è stata quest’anno emessa anche la sentenza n. 121/25 da parte della Corte Costituzionale, attraverso la quale è stato ribadito già quanto espresso dalla Cassazione, sezione lavoro, il 27 ottobre 2023, ovvero che la card per l’aggiornamento professionale da 500 euro per anno scolastico va assegnata anche ai docenti supplenti e che eventuali carenze di finanziamenti pubblici sono un onore dello Stato e delle sue amministrazioni, anche locali.
“La linea condotta dalla Consulta – sostiene Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - è che limiti dei finanziamenti pubblici non possono danneggiare i docenti beneficiari, tra i quali figurano anche i precari: la sentenza 121/25 della Consulta ha quindi rafforzato quanto espresso dalla Corte di Cassazione due anni fa. Quindi, se lo Stato non ha soldi a sufficienza deve attivarsi per trovarli approvando leggi appropriate. E non certo cercando di portare avanti motivi risibili, come le eccessive assenze dei docenti beneficiari, per evitare di assegnare la card. A questo punto, sarebbe utile presentare ricorso gratuito con Anief, così da portare in tribunale l’amministrazione e potere recuperare fino a 3.500 euro, più interessi legali, facendo sempre attenzione a non oltrepassare un quinquennio dalla sottoscrizione del contratto a termine”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VERONA
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni
contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. in accoglimento del ricorso, dichiar il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.107/2015 per gli anni scolastici: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2. condanna il Ministero convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;
3. condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, oltre maggiorazione del 10% ex art. 4, co.1bis DM 55/14 s.m.i., oltre IVA e CPA, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
di LA REDAZIONE
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