Carta del docente ai precari: il giudice disapplica la norma che nega la card ai supplenti con 180 giorni di servizio l’anno
- La Redazione

- 24 set
- Tempo di lettura: 6 min
"Anche sulla formazione professionale: per questo motivo è giusto riconoscere anche ai supplenti l’assegnazione e l’utilizzo della Carta del docente. A stabilirlo è stato ... "

Le norme che tutelano i diritti dei precari non possono essere diverse da quelle dei colleghi di ruolo. Anche sulla formazione professionale: per questo motivo è giusto riconoscere anche ai supplenti l’assegnazione e l’utilizzo della Carta del docente. A stabilirlo è stato il Tribunale di Padova – Sezione Civile, Controversie del lavoro – che nell’esaminare il ricorso presentato da un’insegnante, assistita dai legali Anief, ha deciso di fare avere alla docente i 1.500 euro relativi alla card per l’aggiornamento, a seguito delle tre supplenze annuali - di “durata complessiva superiore a 180 giorni” - svolte tra il 2021 e il 2024.
Il giudice del lavoro ha ricordato, nella sentenza, che “le prescrizioni dell’art. 4 della Direttiva 1999/70/CE sono da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (cfr. sentenza CGUE, cause riunite C-
444/09 e C-456/09, Gaviero: “La clausola 4 punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”; di conseguenza i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell’Unione e a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l’interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (sentenza CGUE, C-177/10, Rosada Santana, punti da 46 a 56, cfr. Cass. del 9 giugno 2021, n. 16096)”.
“Sulla base di tale premessa – ha continuato il giudice del Tribunale di Padova - la Corte di Giustizia ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una Carta elettronica”.
Nella sentenza emessa dal Tribunale del capoluogo veneto è stato quindi rammentato che “anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16 marzo 2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
In particolare, sempre secondo il Consiglio di Stato, “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
Ne consegue, continua il giudice del lavoro, che “dalla lettura dell’art. 1 comma 121 e ss. Legge n. 107/2015 emerge che la ratio legis è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all’aggiornamento del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del Ministero nella formazione personale e professionale di una figura chiave per la collettività; la formazione e l'aggiornamento del docente non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato.
A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti cosiddetti precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento rispetto al personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole ed in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe anche con il ledere il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, perché, in tal modo, si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro; ne deriva che il lavoratore a tempo determinato può ritenersi effettivamente comparabile al docente di ruolo destinatario per legge della Carta elettronica, qualora sia stato assunto a termine nell’anno scolastico a cui si riferisce il beneficio richiesto per un periodo sufficientemente lungo da garantire quella stabilità di rapporto che porti a presumere che della spesa in formazione fatta in favore del docente il Ministero possa trarre un vantaggio”.
Infine, ancora nella sentenza di Padova, è stato specificato che anche “la Corte di Cassazione, investita della questione in via pregiudiziale, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 ha sottolineato come alla luce della “connessione temporale” esistente tra il diritto alla Carta elettronica e la “didattica annuale” appare ingiustificata la limitazione del beneficio suddetto ai soli insegnanti di ruolo, con esclusione dei “docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale […] risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili”, ravvisando dunque la necessità di individuare dei criteri sulla base dei quali svolgere tale giudizio di comparazione”.
Infine, anche andando ad esaminare “le disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria”, dice sempre il giudice del lavoro, “si può dunque concludere che “il personale educativo seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e all’istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l’espressa collocazione all’interno dell’area professionale del personale docente” (Cass. Civ. sez. lav. 24.02.2025, n. 4810; Cass. Cass. Civ. sez. lav., ord. 12.04.2024, n. 9984)”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “ribadisce che i dettami indicati dalle direttive UE, dal Consiglio di Stato, dalla Corte di Giustizia Europea e della Suprema Corte di Cassazione, oltre che il Ccnl e anche i contenuti generali della Costituzione, rappresentano un vero monito alla politica governante e al legislatore nel modificare la norma e allargare la Carta del Docente a tutti i precari che hanno svolto servizio con una certa continuità nell’arco dell’anno scolastico. È chiaro che fino a quando questo non avverrà – continua Pacifico - ai supplenti annuali attuali e passati, anche se entrati nel frattempo di ruolo, non possiamo che consigliare di procedere con la presentazione del ricorso gratuito con Anief: l’obiettivo, centrato già da decine di migliaia di ricorrenti, è recuperare fino a 3.500 euro, più interessi legali, facendo sempre attenzione a non oltrepassare cinque anni dalla sottoscrizione del primo contratto a termine per non incorrere nella prescrizione”.
LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI PADOVA
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra istanza rigettata:
- accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 Legge n.107/2015, per gli aa.ss. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024;
- condanna il Ministero convenuto a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 una Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari a € 500,00 per ciascuno degli aa.ss. 2021-2022, 2022-2023,
2023-2024;
- condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 400,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
di LA REDAZIONE
Bonus da 500 euro al via, le liste e le priorità per ottenere la Carta dedicata a te 2025. Scopriamo insieme gli esclusi e chi invece ne ha pieno diritto
Stipendi NOIPA SETTEMBRE 2025, PAGAMENTI ed EMISSIONI URGENTI e SPECIALI: ecco tutte le DATE utili per gli ACCREDITI
Docenti di Sostegno CONFERMATI dalle Famiglie: CHI NON HA LA SPECIALIZZAZIONE SCAVALCA CHI HA IL TITOLO. CGIL:"Se si vuole garantire continuità BISOGNA ASSUMERE su tutti i posti realmente disponibili"






.jpg)






















%20(2).jpg)
.jpg)



















Commenti