Scuole paritarie: Classe terminale collaterale, esami di idoneità, documento di valutazione in formato elettronico, registri on line e protocollo informatico. Ecco le novità. Scarica la NOTA del MIM
- La Redazione

- 24 set
- Tempo di lettura: 4 min
"L’art. 5, co. 1, del citato d.l. n. 45 del 2025, introduce, dopo il comma 6 dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, il comma 6-bis, che dispone quanto segue: “Non può essere autorizzata l’attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun ... "

L’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell'anno scolastico 2025/2026”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, ha introdotto alcune importanti disposizioni per quanto concerne gli esami di idoneità, nonché, per le istituzioni scolastiche paritarie, per quanto attiene all’attivazione delle classi terminali collaterali;
inoltre ha previsto l’introduzione dell’obbligo di redigere il documento di valutazione degli apprendimenti degli alunni in formato elettronico e di adottare i registri on line ed il protocollo informatico.
Al riguardo, in ragione della rilevanza, su tali argomenti, delle novità normative introdotte dal sopra citato articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, e per favorirne la corretta applicazione, si ravvisa l’opportunità di procedere, con la presente, ad una sintetica ricognizione delle recenti disposizioni, come di seguito rappresentato.
1) Scuole paritarie - Classe terminale collaterale
L’art. 5, co. 1, del citato d.l. n. 45 del 2025, introduce, dopo il comma 6 dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, il comma 6-bis, che dispone quanto segue: “Non può essere autorizzata l’attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L’attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentare entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento”.
La nuova disposizione prevede che l’attivazione dell’unica classe terminale collaterale possa avvenire solo previa motivata richiesta del soggetto gestore dell’istituzione scolastica paritaria, da presentare entro il 31 luglio precedente l’anno scolastico di riferimento, e soltanto dopo l’avvenuta notifica del provvedimento di autorizzazione, rilasciato dall’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente all’esito della relativa istruttoria. La citata disposizione entra in vigore dal presente anno scolastico.
2) Esami di idoneità
L’art. 5, co. 3, del citato d.l. n. 45 del 2025 novella l’articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introducendo i seguenti periodi: “L’alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l’esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all’istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”.
La suddetta novella introduce il limite - che entra in vigore nel corrente anno scolastico - per cui, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, non possono essere sostenuti gli esami di idoneità per più di due anni di corso successivi a quello per il quale il candidato ha conseguito l’ammissione per effetto dello scrutinio finale. Viene, inoltre, stabilito che, nel caso in cui l’esame di idoneità si riferisca a due anni di corso, la commissione di esame sarà presieduta da un presidente esterno all’istituzione scolastica, nominato dall’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente fra i dirigenti scolastici. La partecipazione alle suddette commissioni di esame non darà diritto al riconoscimento di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al riguardo, nel segnalare che è in corso di predisposizione il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di cui all’art. 5, comma 3, del d.l. n. 45 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, la novella in questione entrerà in vigore nel corrente anno scolastico 2025/2026 e comunque dopo l’emanazione di tale Decreto.
3) Scuole paritarie - Documento di valutazione in formato elettronico, registri on line e protocollo informatico
L’art. 5, co. 4, del d.l. n. 45 del 2025 dispone che “All’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 27 è abrogato; b) dopo il comma 31, sono inseriti i seguenti: «31-bis. Le disposizioni di cui ai commi 29, 30 e 31 si applicano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alle scuole paritarie a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 31-ter. Le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il protocollo informatico, a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Nello specifico, in forza delle suddette modifiche, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, le istituzioni scolastiche paritarie sono tenute: - a redigere in formato elettronico il documento di valutazione degli allievi, il quale ha medesima validità legale del documento cartaceo ed è reso disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale; in ogni caso, resta fermo il diritto dell’interessato di ottenere gratuitamente, su richiesta, copia cartacea del predetto documento redatto in formato elettronico; - ad adottare registri on line e a inviare le comunicazioni agli allievi e alle famiglie in formato elettronico. Inoltre, le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione sono tenute ad adottare il protocollo informatico.
NOTA
di ISABELLA CASTAGNA
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