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Carta del Docente, 2500 euro a insegnante precaria per il servizio svolto tra il 2018 e il 2023: la formazione degli insegnanti (anche precari) è obbligatoria

"La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino ... "

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“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche”: a scriverlo è stata, nella sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, la Suprema Corte di Cassazione e non si contano più i tribunali del lavoro che stanno applicando questo principio.

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Tra i giudici che danno seguito all’allargamento della card al personale insegnante non di ruolo risultano anche quelli di Roma: il 23 luglio scorso, la sezione Lavoro del Tribunale della Capitale ha assegnato, a seguito di ricorso condotto dai legali Anief, ben 2.500 euro, oltre accessori, ad una insegnante “assunta a tempo determinato per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 presso diversi istituti presenti sulla città di Roma”.


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Il Tribunale romano ha ricordato che sul caso “è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: ‘La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.


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Inoltre, si legge ancora nella sentenza di Roma, “la menzionata pronuncia della Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall’art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall’art. 63 e dall’art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l’art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l’aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.


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“A loro volta – ha continuato il giudice del lavoro – gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.

Per giudice del Tribunale di Roma non vi sono dubbi: “un’interpretazione rispettosa della legislazione europea”, ma anche nazionale “e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente la formazione del personale docente, impone di ritenere l’illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo”.


Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “anche stavolta sull’aggiornamento dei docenti, anche ai supplenti, i fari da seguire sono gli illustri pareri di Corte di Giustizia Europea e Corte di Cassazione, i quali hanno dato pieno ragione alla linea difensiva intrapresa dai nostri legali Anief. Troppo evidente risulta, infatti, la discriminazione verso lavoratori che svolgono medesime mansioni ed hanno quindi accesso ai medesimi diritti. Acquisisce, dunque, ancora maggiore valenza la presentazione del ricorso gratuito con Anief, per andare in tribunale e recuperare fino a 3.500 euro, più interessi legali, facendo sempre attenzione a non oltrepassare cinque anni dalla sottoscrizione del primo contratto a termine”.


Il giovane sindacato Anief ricorda che sull’estensione della card annuale da 500 euro rivolta ai docenti è stata quest’anno emessa un’importante sentenza, la n. 121/25, da parte della Corte Costituzionale, con la quale è stato ribadito già quanto espresso dalla Cassazione, sezione lavoro, il 27 ottobre 2023, ovvero che la Carta da 500 euro annuale per l’aggiornamento professionale da 500 euro per anno scolastico va assegnata anche ai docenti supplenti e che eventuali carenze di finanziamenti pubblici rappresentano un onere dello Stato e delle sue amministrazioni, quindi non possono ricadere sui dipendenti.


LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA

P.Q.M.

accerta il diritto della ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 della Carta elettronica del docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015;

per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura di € 2.500,00, oltre accessori come per legge;

condanna il Ministero convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore della ricorrente, in complessivi €. 1200,00, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.


di LA REDAZIONE




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