INIZIATIVA DELL’INPS A SOSTEGNO DELL’ISTRUZIONE
L’INPS sostiene gli studenti con borse di studio a copertura parziale delle spese per la frequenza di scuole di primo e secondo grado, università e, per gli studenti fuori sede, Istituti Tecnici Superiori (ITS).
A chi è rivolto
Le borse di studio sono rivolte ai figli (e orfani o loro equiparati) di:
iscritti (dipendenti o pensionati) alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.
Le borse di studio per la scuola di primo e secondo grado e l’università sono rivolte anche a figli (e orfani o equiparati) di:
iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;
dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA, dipendenti ex IPOST (sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui alla legge 27 marzo 1952, n. 208), pensionati già dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e già dipendenti ex IPOST.
Come funziona
L'assegnazione delle borse di studio viene effettuata attraverso bandi di concorso separati: uno per le scuole secondarie di primo e secondo grado, uno per la formazione di livello post-secondario, universitario, post-universitario e professionale e uno per la frequenza di studenti fuori sede di Istituti Tecnici Superiori (ITS). Sono considerati fuori sede gli studenti che frequentano una sede scolastica situata in un comune che disti almeno 100 chilometri e in provincia diversa da quella di residenza, calcolata in riferimento alla tratta più breve tra quelle possibili, compresi i mezzi pubblici.
La pubblicazione dei bandi avviene generalmente tra il penultimo trimestre dell'anno e il primo trimestre dell'anno successivo e sono consultabili nella sezione Borse di studio.
Domanda
REQUISITI
I concorrenti per le scuole secondarie di primo e secondo grado e per la formazione di livello post-secondario, universitario, post-universitario e professionale possono aver studiato presso:
istituti scolastici e università, statali o legalmente riconosciuti;
scuole italiane all'estero;
scuole europee dell'Unione europea;
istituti stranieri, i cui corsi siano legalmente riconosciuti equivalenti a quelli italiani.
I concorrenti per la frequenza di Istituti Tecnici Superiori devono:
aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore (ovvero il diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale per coloro che abbiano partecipato a un percorso integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore – IFTS – di durata annuale);
essere in regola con la frequenza minima obbligatoria dell’ITS, per coloro i quali abbiano già compiuto il primo anno del percorso formativo o il secondo anno nel caso di ciclo triennale;
non fruire per il medesimo anno formativo di altre provvidenze analoghe erogate dall’Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private in Italia o all’estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso;
essere studenti fuori sede in un comune che disti almeno 100 chilometri e in provincia diversa da quella di residenza, calcolata in riferimento alla tratta più breve tra quelle possibili, compresi i mezzi pubblici o 50 chilometri per i residenti in zone montane o disagiate;
avere un’età massima di 32 anni.
Inoltre, i concorrenti devono soddisfare anche altri requisiti previsti dal bando, tra cui quelli di merito.
È utile sapere che:
la scelta dei vincitori si basa sulle valutazioni scolastiche dei concorrenti e sul valore dell'indicatore: quanto migliore è stato il rendimento scolastico e minore il reddito, tanto più alto è il posto occupato in graduatoria;
nella redazione delle graduatorie nazionali è prevista riserva assoluta per le categorie particolari indicate nel bando (orfani, equiparati orfani, disabili ecc.).
Sono esclusi i concorrenti che già ricevono o hanno ricevuto per l’anno scolastico o accademico in concorso un altro beneficio dall’INPS, dallo Stato o da altre istituzioni, di valore superiore alla metà dell’ammontare della borsa di studio.
COME FARE DOMANDA
Le domande devono essere trasmesse online all'INPS, attraverso il servizio dedicato, dal:
genitore iscritto in servizio o in pensione (in qualità di titolare/richiedente);
genitore superstite o dal tutore (in qualità di richiedenti);
studente se maggiorenne (in qualità di richiedente/beneficiario).
Tempi di lavorazione provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.
di VALENTINA ZIN
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