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Borse di studio 2025: importi tra 150 e 500 euro per studenti iscritti alle scuole secondarie di II grado. Ecco tutte le indicazioni per l'erogazione dei contributi

"Le borse di studio sono progressivamente erogate dal Ministero, sulla base della ricezione di ciascun ... "

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In attuazione di quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, il presente decreto, al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, disciplina i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio, per l’anno 2025, a favore delle studentesse e degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto e per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale.

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Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) per “Ministero” si intende il Ministero dell’istruzione e del merito;

b) per “decreto legislativo” si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63;

c) per “Fondo” si intende il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, iscritto nello stato di previsione del Ministero al capitolo 1527, piano gestionale 1;

d) per “ISEE” si intende l’indicatore della situazione economica equivalente.


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Definizione degli importi erogabili e modalità di ripartizione delle borse di studio

1. Ai sensi di quanto già indicato in premessa, l’importo della borsa di studio è determinato dalle Regioni in misura non inferiore ad euro 150,00 e non superiore a euro 500,00.

2. L’assegnazione di euro 37.715.000,00 (trentasettemilionisettecentoquindicimila/00), stanziata sul capitolo 1527/1 - Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio” - è ripartita tra le Regioni come da Tabella A allegata, secondo i seguenti criteri:

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a) per quota parte, pari a euro 18.857.500,00 (diciottomilioniottocentocinquantasettemilacinquecento/00), in proporzione al numero delle famiglie a rischio povertà, come risultanti dai dati forniti dall’INPS riferiti all’anno 2024;

b) per quota parte, pari a euro 18.857.500,00 (diciottomilioniottocentocinquantasettemilacinquecento/00), in proporzione al numero di studenti in condizioni di abbandono scolastico nell’anno scolastico 2023/2024, come derivanti dal sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito


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Modalità di richiesta ed erogazione delle borse di studio

1. Le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado o, qualora minori, chi ne eserciti la responsabilità genitoriale, con un livello ISEE determinato dalle Regioni in misura non superiore a 15.748,78 euro, possono presentare istanza di accesso alla borsa di studio, secondo modalità stabilite dalle stesse Regioni.

2. Le Regioni individuano gli importi delle borse di studio ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto e gli effettivi beneficiari e ne trasmettono i relativi elenchi al Ministero a decorrere dal 31 marzo 2026 e fino al 15 giugno 2026.


3. Le borse di studio sono progressivamente erogate dal Ministero, sulla base della ricezione di ciascun elenco di cui al precedente comma 3.

4. L’effettiva erogazione delle borse di studio nei confronti dei beneficiari è disposta relativamente a ciascuna Regione con provvedimenti da emanare entro i successivi 30 giorni dal definitivo e completo invio dei singoli elenchi da parte delle Regioni, tenuto conto dei tempi occorrenti al perfezionamento degli atti attraverso il superamento delle verifiche da parte degli organi di controllo e dei controlli delle strutture informatiche coinvolte nella procedura di erogazione.

5. L’erogazione avviene secondo le modalità previste all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.

6. L’avente diritto o, qualora minore, chi ne eserciti la responsabilità genitoriale, esige gratuitamente il beneficio, disponibile presso qualsiasi ufficio postale.


Adempimenti tecnici per l’utilizzo della piattaforma dedicata

1. La piattaforma digitale consente alle Regioni di inviare l’elenco dei soggetti e i relativi importi del beneficio economico. Viene preso in considerazione per il pagamento un unico invio completo e definitivo che è trasmesso dalla Regione entro la data di cui all’articolo 4, comma 3.

2. Attraverso la medesima piattaforma di cui al comma 1, le Regioni possono monitorare le fasi del processo di assegnazione delle borse.

3. Al fine di semplificare le modalità del controllo dei dati dei beneficiari, da parte delle Regioni o dei Comuni laddove previsto, il Ministero, all’avvenuto rilascio in produzione dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST) e per i successivi anni, mette a disposizione, tramite la PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati), un apposito servizio di verifica preliminare che le Regioni, i Comuni, le città Metropolitane e le Province possono integrare nei propri applicativi.


TABELLA A

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DECRETO



di CLAUDIO CASTAGNA




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