Bonus nuovi nati, ampliato da 60 a 120 giorni il termine per la presentazione delle domande. Ecco tutti i requisiti di accesso
- La Redazione

- 25 lug
- Tempo di lettura: 5 min
"Con il presente messaggio si comunica che il termine per la presentazione delle domande di “Bonus nuovi nati” ..."

Con la circolare n. 76 del 14 aprile 2025 sono state fornite indicazioni relative all’importo una tantum di 1.000 euro (c.d. Bonus nuovi nati) previsto dall’articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e sono stati illustrati i requisiti di accesso al contributo e le istruzioni per la presentazione delle relative domande.
Con il presente messaggio si comunica che il termine per la presentazione delle domande di “Bonus nuovi nati”, indicato al paragrafo 3 della citata circolare n. 76/2025, è ampliato da 60 a 120 giorni dalla data dell’evento (nascita o ingresso in famiglia del minore).
Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2025 al 24 maggio 2025, per i quali non è stata presentata la domanda entro il termine di 60 giorni, gli interessati possono presentare la domanda entro 60 giorni (22 settembre 2025) dalla data di pubblicazione del presente messaggio.
Requisiti di accesso
Requisito di cittadinanza
I potenziali beneficiari del Bonus nuovi nati possono essere:
cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia. Con riferimento alla natura e alla tipologia dei permessi di soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, in applicazione della normativa UE e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia[1] possono accedere al Bonus nuovi nati anche i cittadini extracomunitari in possesso di tipologie di permesso non espressamente elencati nell’articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025. In particolare, considerato che l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, individua nella durata non inferiore all’anno la durata minima della validità dei permessi per accedere alle prestazioni sociali, possono accedere al Bonus nuovi nati anche i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di durata non inferiore a un anno.
Ai fini del beneficio in argomento ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale (cfr. l’art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e l’art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).
Con riferimento ai cittadini del Regno Unito, ai fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia, gli stessi devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione europea se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Qualora nei confronti dei suddetti cittadini risulti accertata la decorrenza del requisito della residenza anagrafica in data precedente o pari al 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR - o altri archivi anagrafici), non sono richiesti ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data. Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale successivamente al 31 dicembre 2020 si applicano le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
Requisito di residenza
Alla data di presentazione della domanda del Bonus nuovi nati il genitore richiedente deve essere residente in Italia. Considerata la finalità della norma di incentivare la natalità in Italia, tale requisito deve sussistere dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo) alla data di presentazione della domanda.
Requisito economico
Ai fini dell’accesso al Bonus nuovi nati è necessario un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nel cui nucleo è presente il figlio per il quale si chiede il contributo, stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, escludendo dalla determinazione dell’indicatore le erogazioni relative all’Assegno unico e universale (AUU) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Per la verifica del requisito economico si tiene conto dell’indicatore ISEE minorenni. neutralizzando da tale indicatore gli importi dell’AUU erogati ai componenti del nucleo. Ad esempio, nel caso di un indicatore ISEE per prestazioni ai minorenni con un parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del minore pari a 2,5 e un importo dell’AUU erogato di 1.500 euro, l’importo da escludere dal valore ISEE sarà pari a 600 euro (1.500:2,5). In questo caso, ad esempio, con un indicatore ISEE pari 40.400 euro, l’indicatore utilizzato ai fini del Bonus nuovi natiè pari a 39.800 (40.400 – 600) euro.
Data di nascita, adozione o affido preadottivo
Per accedere al Bonus nuovi nati, il figlio deve essere nato o adottato dal 1° gennaio 2025. Per le adozioni il contributo può essere richiesto esclusivamente per i figli minorenni. Con riferimento alle adozioni si evidenzia che in presenza di un provvedimento di affido preadottivo viene assunta come data di riferimento la data di ingresso del minore nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l’affidamento preadottivo di cui all’articolo 22, comma 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Tale interpretazione risulta maggiormente rispondente alle finalità della norma, che è quella di fornire un sostegno al momento dell’ingresso del figlio in famiglia, evento questo che può precedere anche di molto la sentenza definitiva di adozione. Per le adozioni internazionali viene assunta come data di riferimento la data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. In sede di prima attuazione, per i minori adottati a decorrere dal 1° gennaio 2025 con provvedimento di affido preadottivo antecedente a tale data è possibile richiedere il Bonus nuovi nati con riferimento alla data della sentenza di adozione.
Il servizio per la presentazione della domanda è accessibile attraverso i seguenti canali:
portale web dell’Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale - SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS;
utilizzando la funzione Bonus nuovi natidisponibile nell’app INPS mobile;
Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Messaggio INPS
Messaggio INPS del 14 aprile 2025 (REQUISITI)
di LA REDAZIONE
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