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Assegno di Inclusione (ADI), attribuzione d’ufficio dei carichi di cura. Ecco tutti i chiarimenti dell'Inps

"I componenti dei nuclei familiari che percepiscono l’ADI, che non siano calcolati nella scala di equivalenza, non abbiano responsabilità genitoriali e non ... "

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Con il messaggio n. 592 del 17 febbraio 2025 sono state fornite indicazioni in merito alle nuove modalità di gestione dell’attribuzione d’ufficio del parametro della scala di equivalenza dello 0,40, previsto per il carico di cura, a un componente maggiorenne del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di Inclusione (ADI) che abbia i requisiti richiamati dall’articolo 6, comma 5, lettera d), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.


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Nello specifico, è stato previsto che nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti minori di tre anni di età, tre o più figli minori di età o componenti con disabilità o non autosufficienza, come definite nell’allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e il carico di cura non sia stato indicato in domanda, si procede d’ufficio all’attribuzione del carico di cura, convenzionalmente, a un componente maggiorenne a cui viene attribuito il parametro 1 della scala di equivalenza ai fini dell’ADI.


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Nel medesimo messaggio è stata altresì previstala possibilità per i servizi sociali, in fase di analisi multidimensionale, di confermare l’assegnazione del carico di cura a tale soggetto o di modificarne l’attribuzione ad altro componente maggiorenne del nucleo. Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.

1. Attribuzione d’ufficio dei carichi di cura nelle ipotesi di componente del nucleo familiare beneficiario del Supporto per la Formazione e il Lavoro


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Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, i componenti dei nuclei familiari che percepiscono l’ADI, che non siano calcolati nella scala di equivalenza, non abbiano responsabilità genitoriali e non siano sottoposti agli obblighi previsti all’articolo 6, comma 4, del medesimo decreto-legge, di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni, possono presentare domanda per accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).


A tali soggetti, peraltro, può essere attribuito il coefficiente pari a 1 come valore di base della scala di equivalenza per il nucleo familiare, pur non essendo i medesimi inclusi nella scala di equivalenza ai fini dell’ADI. Infatti, l’attribuzione di tale parametro al componente maggiorenne beneficiario del SFL non comporta un’incompatibilità con la percezione della misura in quanto il parametro 1 è riferito all’intero nucleo familiare e non al singolo soggetto.

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Nel caso in cui, però, per quanto sopra riportato, a tali soggetti debba essere attribuito d’ufficio anche il parametro del carico di cura dello 0,40, in assenza di altri componenti del nucleo familiare a cui attribuirlo, l’inserimento nella scala di equivalenza ne determinerebbe l’incompatibilità con la misura del SFL. In tali ipotesi, per le domande dell’ADI in cui, in fase di rinnovo o di istruttoria iniziale, venga rilevata la presenza di una domanda del SFL di un componente del nucleo familiare, accolta al momento dell’attribuzione d’ufficio del carico di cura - tenuto conto che la presentazione della domanda del SFL costituisce una specifica manifestazione di volontà da parte del componente del nucleo familiare che percepisce l’ADI e che l’importo della misura del SFL risulta essere, potenzialmente, economicamente più vantaggioso - non si procede ad attribuire d’ufficio il carico di cura al soggetto maggiorenne del nucleo familiare che abbia la domanda attiva del SFL, quando il carico di cura non possa essere attribuito ad altri componenti, evitando che si possano verificare pagamenti non dovuti.


Tale soggetto continuerà, pertanto, a essere beneficiario del SFL fino a quando la sua domanda risulti nello stato di “accolta”, anche nel caso in cui nel mese di rilevazione non risultino pagamenti in corso. Il beneficiario del SFL può, in ogni caso, rinunciare alla stessa misura. Resta inteso che, al termine della fruizione del SFL o in caso di rinuncia alla misura da parte del beneficiario, a quest’ultimo potrà essere attribuito d’ufficio, dal mese successivo a quello del termine di fruizione o della rinuncia, il carico di cura sulla domanda dell’ADI del nucleo familiare nel quale risulta componente, sussistendone i presupposti.


Si ricorda altresì che anche in assenza del riconoscimento del SFL (ad esempio, in caso di rinuncia o domanda terminata) è sempre possibile avviare o proseguire un percorso volontario di attivazione lavorativa. Da ultimo, si rappresenta che nel caso di nuclei familiari che richiedano o a cui venga attribuito d’ufficio il carico di cura, il componente a cui è riconosciuto il relativo parametro non può accedere successivamente alla misura del SFL pure avendone i requisiti, per incompatibilità con il riconoscimento del carico di cura, a meno che il carico di cura non possa essere attribuito a un altro soggetto del nucleo dell’ADI o fintanto che non vengano meno i requisiti per la sua attribuzione.


2. Gestione delle domande dell’ADI riesaminate a seguito dell’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura e sospese per mancata comunicazione della variazione occupazionale

Come specificato nel citato messaggio n. 592/2025, in fase di attribuzione d’ufficio del carico di cura, si è proceduto anche a riesaminare le domande dell’ADI che erano state respinte per superamento della soglia del reddito familiare e per le quali non era stato, a suo tempo, richiesta in domanda l’attribuzione del carico di cura, pur sussistendone i presupposti. Conseguentemente, tali domande sono state oggetto di una nuova istruttoria e, in presenza di tutti i requisiti normativamente previsti, sono state accolte. Per tali domande è sorta l’esigenza, in alcuni casi, di gestire lo stato di sospensione determinato a causa di variazioni occupazionali non comunicate nel periodo in cui la domanda risultava respinta e per le quali risultano decorsi i termini normativamente previsti per la presentazione dei relativi modelli “ADI-Com esteso”.


Al fine di consentire l’adempimento dell’obbligo di comunicazione delle variazioni occupazionali, con conseguente riattivazione della domanda dell’ADI sospesa, i soggetti interessati possono presentare il citato modello presso gli Istituti di patronato o i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), per le domande patrocinate, o presso le Strutture dell’INPS territorialmente competenti, che procederanno all’acquisizione del citato modello. Si precisa che gli operatori di Sede o gli operatori degli Istituti di patronato e dei CAF devono inserire in procedura come data di presentazione quella temporalmente riferita al momento in cui si è verificata la variazione occupazionale. È, quindi, possibile indicare quale anno di presentazione anche il 2024. Al fine di accelerare le tempistiche di acquisizione dei modelli “ADI-Com esteso”, ai soggetti interessati sarà inviato il seguente SMS/e-mail: “La tua domanda è sospesa per mancata comunicazione variazione occupazionale. Entro 60 gg presenta il modello ADI-Com Esteso presso la sede INPS o Patronato/CAF”. Il termine di 60 giorni, trascorsi i quali la domanda è posta in decadenza, decorre dall’invio dell’SMS/e-mail.

Messaggio INPS


di LA REDAZIONE



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