top of page

Aggiornamento Graduatorie ad Esaurimento (GaE) per il biennio 2026/27 e 2027/28, tempistica e modalità di presentazione delle domande dall’8 al 22 gennaio 2026 (Scheda Uil Scuola)

La Uil Scuola Rua, in occasione dell'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento (GaE) per gli anni scolastici ...

ree

ree

La Uil Scuola Rua, in occasione dell'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento (GaE) per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, ha disposto una guida utile per la compilazione della domanda.

"Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 dell’8 gennaio fino alle ore 23.59 del 22 gennaio 2026, esclusivamente in modalità telematica.

ree

Gli aspiranti devono inoltrare l’istanza unicamente attraverso il Portale Unico del Reclutamento, accessibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per la compilazione della domanda è necessario essere in possesso delle credenziali SPID oppure della Carta di Identità Elettronica (CIE). È inoltre richiesto che l’utente sia abilitato al servizio “Istanze online”. Il servizio è raggiungibile anche tramite il sito www.mim.gov.it, seguendo il percorso: Argomenti e Servizi → Reclutamento e servizio del personale scolastico → Graduatorie ad esaurimento. Le istanze presentate con modalità diverse da quelle indicate non saranno prese in considerazione.

ree

ree

OPERAZIONI POSSIBILI

Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento (GaE) costituite in ciascuna provincia, può presentare domanda per una o più delle seguenti operazioni:

a) Aggiornamento del punteggio: Richiesta di aggiornamento del punteggio con cui l’aspirante risulta attualmente inserito in graduatoria.

b) Reinserimento in graduatoria: Richiesta di reinserimento nelle GaE, con recupero del punteggio posseduto al momento della cancellazione, per mancata presentazione della domanda di permanenza e/o aggiornamento nei precedenti bienni o trienni.

ree

c) Permanenza in graduatoria e gestione della riserva: Richiesta di permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva, nonché di scioglimento della riserva, ove previsto. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

d) Trasferimento di provincia: Richiesta di trasferimento da una provincia a un’altra, mantenendo il punteggio eventualmente aggiornato.


ree

ree

SITUAZIONI SOGGETTE A SCADENZA

Le situazioni soggette a scadenza, quali il diritto a usufruire delle preferenze a parità di punteggio, devono essere espressamente riconfermate in sede di presentazione della domanda, anche nel caso di semplice permanenza in graduatoria. Pertanto, il personale interessato è tenuto a barrare le apposite caselle nella specifica sezione dell’istanza. In mancanza di tale riconferma, i titoli di preferenza non saranno mantenuti nelle graduatorie ad esaurimento.


POSTI RISERVATI

Ai fini dell’assunzione sui posti riservati, i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in qualità di disoccupati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di aggiornamento. Tale dichiarazione non è richiesta qualora l’aspirante abbia già reso identica attestazione in occasione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova inclusione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

In questo caso, l’interessato è tenuto esclusivamente a riconfermare il diritto alla riserva. Coloro che richiedono per la prima volta il diritto alla riserva dei posti e che risultino occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda di aggiornamento, devono indicare la data e la procedura nell’ambito delle quali hanno precedentemente presentato la certificazione richiesta.


PERSONALE INSERITO NELLA I FASCIA DELLE GaE IN DUE PROVINCE

Il personale docente ed educativo già inserito nelle graduatorie ad esaurimento di I fascia in due province, a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto all’inclusione nelle medesime graduatorie e nelle stesse province. Tali aspiranti devono pertanto presentare l’istanza di aggiornamento, reinserimento o permanenza a entrambe le province, fatta salva la possibilità di richiedere il trasferimento da una o da entrambe le province, secondo le modalità previste.


OPERAZIONI ANNUALI PER L’A.S. 2026/27

  • Scioglimento della riserva per conseguimento dell’abilitazione

    Il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo abilitante, devono conseguire l’abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l’anno scolastico 2026/2027 è fissato al 30 giugno 2026. A tal fine, i docenti interessati devono presentare apposita istanza nel periodo compreso dal 15 giugno 2026 al 2 luglio 2026.

  • Riserva dei posti (legge n. 68/1999 e art. 6, comma 3-bis, D.L. n. 4/2006)

    Il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è fissato al 2 luglio 2026.

    I docenti interessati devono presentare la relativa istanza dal 15 giugno 2026 al 2 luglio 2026.


  • In sede di compilazione dell’istanza, gli aspiranti devono dichiarare il titolo di riserva posseduto e l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999 alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

    Qualora la provincia destinataria dell’istanza sia diversa da quella di residenza, devono essere indicati gli estremi della documentazione attestante il diritto alla riserva ovvero la pubblica amministrazione in possesso della documentazione stessa.


  • Conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno

    Il termine entro il quale i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire il titolo di specializzazione per il sostegno è fissato al 30 giugno 2026. Ai fini dell’inclusione negli elenchi di sostegno, i docenti interessati devono presentare la relativa istanza dal 15 giugno 2026 al 2 luglio 2026.

  • Titoli per i metodi didattici differenziati

    Entro il termine del 2 luglio 2026 possono essere dichiarati i titoli di specializzazione all’insegnamento relativi ai metodi didattici differenziati, conseguiti entro il 30 giugno 2026, ai fini dell’inclusione nei relativi elenchi.


DICHIARAZIONE DI TITOLI E SERVIZI

È consentito dichiarare:

  • nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 15 marzo 2024 ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

  • titoli e servizi già posseduti, ma non dichiarati entro il termine del 15 marzo 2024.


Attenzione: i servizi prestati nell’anno scolastico 2023/2024 successivamente al 15 marzo 2024 possono essere dichiarati esclusivamente qualora l’aspirante non abbia già raggiunto il punteggio massimo valutabile per il medesimo anno scolastico. I docenti che presentano domanda di reinserimento in graduatoria possono aggiungere i titoli conseguiti successivamente a quelli già posseduti e valutati prima della cancellazione dalla graduatoria.


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO – REGOLE PRINCIPALI

Tabelle di valutazione di riferimento

  • Per il personale iscritto nella I e II fascia delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli avviene sulla base della tabella di cui al D.M. 12 febbraio 2002, n. 11, come modificata dall’articolo 1, comma 3, del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 (Allegato 1).

  • Per il personale iscritto nella III e IV fascia, la valutazione è effettuata secondo la tabella di cui al D.M. 15 marzo 2007, n. 27, integrata dal D.M. 25 settembre 2007, n. 78 (Allegato 2).


È valutabile esclusivamente il servizio di insegnamento o di educatore prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente al momento della nomina e coerente con la classe di concorso o il posto per il quale si richiede l’inserimento in graduatoria. Non sono valutabili i servizi per i quali non risultino versati i contributi previdenziali secondo la normativa vigente.


Tipologie di servizio valutabile e punteggio

1. Servizio prestato nelle scuole statali e paritarie

Il servizio di insegnamento prestato:

  • nelle scuole dell’infanzia e primarie;

  • negli istituti di istruzione secondaria e artistica;

  • nelle scuole paritarie;

  • sui posti di sostegno;

  • dal personale educativo,

è valutato fino a un massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico, secondo i seguenti criteri:

  • 16–45 giorni → 2 punti

  • 46–75 giorni → 4 punti

  • 76–105 giorni → 6 punti

  • 106–135 giorni → 8 punti

  • 136–165 giorni → 10 punti

  • da 166 giorni 12 punti.

2. Servizio prestato nelle scuole legalmente riconosciute, parificate o autorizzate

Il servizio di insegnamento prestato:

  • negli istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati;

  • nella scuola primaria parificata;

  • nella scuola dell’infanzia autorizzata,

è valutato fino a un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico, secondo i seguenti criteri:

  • 1 punto per ogni mese o frazione di servizio pari ad almeno 16 giorni;

  • 6 punti per ciascun anno scolastico (punteggio massimo annuale).


3. Servizio nelle sezioni primavera

Il servizio svolto nelle sezioni primavera, regolarmente autorizzate e attivate presso scuole dell’infanzia statali o paritarie, nonché nei nidi d’infanzia a gestione pubblica o privata, è valutabile esclusivamente per i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, secondo i seguenti criteri:

  • Graduatorie di scuola primaria: attribuzione fino a un massimo di 3 punti;

  • Graduatorie di scuola dell’infanzia: attribuzione fino a un massimo di 6 punti.

4. Servizio su posti di sostegno

Il servizio svolto su posti di sostegno, se prestato con il prescritto titolo di studio e con il diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato:

  • in una delle classi di concorso comprese nell’area disciplinare o nel posto di appartenenza, a scelta dell’interessato;

  • nella scuola secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, qualora in assenza di candidati nell’area di riferimento.

In assenza del diploma di specializzazione sul sostegno, il servizio è valutato esclusivamente nella graduatoria dalla quale è derivata la nomina.


5. Servizi non valutabili

Non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante la durata legale dei seguenti percorsi, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria:

  • Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS);

  • corsi di Didattica della musica;

  • corsi COBASLID;

  • corso di laurea in Scienze della formazione primaria.


Il vincolo della non valutabilità del servizio, prestato contestualmente alla durata legale del corso di laurea in Scienze della formazione primaria e del Diploma di didattica della musica, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della tabella, sono già iscritti in graduatoria permanente, rispettivamente, per la scuola dell’infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.


6. Progetti regionali ed elenchi prioritari

Il personale docente ed educativo incluso negli elenchi prioritari (D.M. nn. 82/2009, 100/2009, 68/2010, 80/2010, 92/2011) ha diritto al riconoscimento del servizio per l’intero anno. Per il personale non incluso negli elenchi prioritari, il punteggio è commisurato alla durata effettiva del progetto, secondo le indicazioni ministeriali richiamate (Allegato 7). Sono inoltre valutabili, come servizio di insegnamento, i progetti regionali convenzionati con il Ministero, di durata minima 3 mesi e massima 8 mesi, a partire dall’a.s. 2012/2013.


Criteri particolari di attribuzione del punteggio

1. Il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato in una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, a decorrere dall’a.s. 2003/2004.

2. Il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie in classe di concorso o posto diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50% del punteggio previsto per il servizio specifico, a decorrere dall’a.s. 2003/2004. Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi.


3. Il servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali ordini o attività.

4. Il servizio prestato nella scuola secondaria di I e II grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali ordini di scuola.

5. Il servizio prestato dall’a.s. 2003/2004 all’a.s. 2006/2007:

  • nelle scuole primarie pluriclassi dei comuni di montagna;

  • nelle scuole delle isole minori;

  • negli istituti penitenziari

    è valutato in misura doppia.

6. I servizi prestati nelle scuole statali o riconosciute dei Paesi dell’Unione europea sono equiparati a quelli prestati in Italia, anche se antecedenti all’ingresso dello Stato nella UE, previa certificazione dell’Autorità diplomatica italiana. La valutazione è demandata a una Commissione istituita presso ciascun USR.

7. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

8. È possibile richiedere il ricalcolo del punteggio dei servizi pregressi a seguito dell’accorpamento delle classi di concorso (D.P.R. n. 19/2016).

9. Il servizio prestato nelle classi A-83 e A-84 è valutabile come servizio specifico per le classi A-24 e A-25.


ELENCHI DI SOSTEGNO

Gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito secondo la normativa vigente, possono richiedere l’inclusione nei corrispondenti elenchi di sostegno per l’assegnazione di posti a favore di alunni con disabilità psico-fisica, della vista e dell’udito, per tutti gli ordini e gradi di scuola per i quali risultino inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e per i quali abbiano conseguito il relativo titolo di specializzazione.

  • Scuola dell’infanzia e scuola primaria

    Per gli insegnamenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria sono predisposti specifici elenchi di sostegno, articolati in fasce. Ciascun aspirante è incluso nella medesima fascia in cui risulta inserito per il posto comune e con il medesimo punteggio.

  • Scuola secondaria di I grado

    Per tutti gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado è compilato un unico elenco di sostegno, articolato in fasce. Ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e, all’interno di questa, nella graduatoria ad esaurimento della scuola secondaria di I grado nella quale risulta inserito con il punteggio più elevato.


  • Scuola secondaria di II grado

    Analogamente, per tutti gli insegnamenti della scuola secondaria di II grado è predisposto un unico elenco di sostegno, articolato in fasce. L’inclusione avviene in base alla migliore collocazione di fascia e, nell’ambito di questa, nella graduatoria ad esaurimento della scuola secondaria di II grado nella quale l’aspirante risulti inserito con il massimo punteggio.

CONFERMA ISCRIZIONE CON RISERVA E SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA

  • Permanenza in graduatoria con riserva

    Devono richiedere la permanenza in graduatoria con riserva, compilando l’apposita sezione dell’istanza:

    a) i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante, qualora il titolo venga acquisito successivamente al termine di scadenza della presentazione delle domande;

    b) i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento che abbiano pendente un ricorso giurisdizionale o un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avverso l’esclusione dalle graduatorie ad esaurimento o dalle procedure abilitanti propedeutiche all’inserimento.

    I docenti che permangono in graduatoria in posizione di riserva sono comunque tenuti a dichiarare i titoli valutabili.

  • Scioglimento della riserva

    I docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo abilitante, ivi compresi quelli di cui all’articolo 15, comma 17, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, possono richiedere lo scioglimento della riserva qualora abbiano conseguito il titolo entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, compilando la relativa sezione dell’istanza. In sede di compilazione, il periodo di durata legale del corso, da indicare ai fini dell’eventuale decurtazione del servizio, decorre dalla data di iscrizione al corso stesso.

  • Mancata presentazione dell’istanza

    I docenti già iscritti con riserva che non presentano la domanda di permanenza o di scioglimento della riserva nei termini previsti sono cancellati dalle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici successivi.


PRIMA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO

  • Periodo di validità

    L’aggiornamento della prima fascia delle graduatorie di istituto avverrà, analogamente alle graduatorie ad esaurimento, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.

  • Modalità di inserimento

    L’inserimento nelle graduatorie di istituto di I fascia avviene per effetto della presentazione dell’istanza di scelta delle istituzioni scolastiche. La posizione in graduatoria è determinata mediante automatica trasposizione dell’ordine di fascia, punteggio e precedenze con cui l’aspirante risulta inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento.


  • Scelta delle istituzioni scolastiche

    L’aspirante alle supplenze può presentare domanda indicando fino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche della provincia prescelta, con le seguenti specificazioni:

    -per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, è previsto il limite massimo di 10 istituzioni, di cui non più di 2 circoli didattici; le indicazioni relative agli istituti comprensivi sono valutate, per infanzia e primaria, entro il predetto limite di 10 istituzioni;

    -nell’ambito del numero massimo sopra indicato, gli aspiranti alle supplenze nella scuola dell’infanzia e primaria possono indicare fino a 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi nei quali dichiarare la disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni, con modalità particolari e celeri di interpello e presa di servizio.

  • Provincia di inclusione

    Per gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione nelle graduatorie di istituto di I fascia coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze.


  • Modalità e tempi di presentazione delle istanze

    La presentazione delle istanze per le graduatorie di istituto di I fascia avverrà esclusivamente in modalità telematica. Le date di apertura e di chiusura dei termini saranno comunicate con successivo avviso del Ministero.


SCHEDA UIL SCUOLA RUA (Pdf)





di LA REDAZIONE




Commenti


EDUCAZIONE
E CULTURA

NUOVI BANNER - 2 (2000 × 2160 px) (2).jpg
ID CERT (3).jpg
SUCCESSO 1
AUMENTA IL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA DOCENTI
SUCCESSO 1
BANNER - NUOVA HOME PAGE

GPS 2024 2026

AUMENTA IL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA DOCENTI
BANNER - NUOVA HOME PAGE

INVIACI IL TUO COMUNICATO

info@ascuolaoggi.it

ascuolaogginews@gmail.com

A scuola oggi è un portale che tratta notizie su quanto accade nel mondo scuola. Notizie per docenti di ruolo, docenti di sostegno, docenti precari, personale ATA, educatori, genitori e alunni. Inoltre le sezioni dedicate ai membri offrono servizi aggiuntivi: corsi gratuiti e supporto a quanti richiedono informazioni.

bottom of page