I tutor sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi istituiti e aggiornati tra i docenti confermati in ruolo o, per le istituzioni paritarie, con contratto a tempo indeterminato
In merito ai percorsi abilitanti formativi per l’insegnamento, con il decreto n.256, il MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito) ha reso noto la ‘Disciplina per la determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’articolo 2-bis, comma 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59’.
Nello specifico il decreto stabilisce:
a) i criteri e le modalità di determinazione annuale del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado da utilizzare per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore previsto nel percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie;
b) i criteri di selezione dei docenti che aspirano alle funzioni di tutor coordinatore presso i Centri e di tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche.
È determinato il contingente massimo complessivo di utilizzazioni del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado da collocare in posizione di esonero o semiesonero fino al massimo del 50% dall’insegnamento per lo svolgimento dell’incarico di tutor coordinatore presso i Centri.
Determinato in un massimo di 1.588 unità di esoneri totali o in un massimo di 3.176 unità di semiesoneri fino al 50% dall’insegnamento.
Entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei posti disponibili per la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per le scuole secondarie, tenuto conto dell’offerta formativa attivata su base regionale, è stabilito con apposito decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il contingente, suddiviso tra gli uffici scolastici regionali, del personale docente delle istituzioni scolastiche statali da collocare in posizione di esonero o semiesonero fino al massimo del 50% dall’insegnamento per lo svolgimento dell’incarico di tutor coordinatore presso i Centri nel rispetto del limite di spesa previsto.
Stabilisce inoltre la data, comunque antecedente il 1° agosto di ogni anno, entro la quale i Centri dovranno aver completato le procedure di selezione e/o di conferma o di revoca del personale cui affidare gli incarichi di tutor coordinatori. Tutor che sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi istituiti e aggiornati tra i docenti confermati in ruolo o, per le istituzioni paritarie, con contratto a tempo indeterminato. Inoltre l’incarico di tutor coordinatore, svolto sotto la direzione del Centro, ha durata quadriennale, ed è prorogabile per non più di un anno, e rinnovabile, per una volta e non consecutivamente. In caso di mancata attivazione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione, il personale in esonero o semiesonero eventualmente già selezionato e collocato in posizione di esonero o semiesonero rientra in servizio nelle sedi di titolarità.
Per approfondimenti, qui il DECRETO
REQUISITI E TITOLI VALUTABILI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO DI TUTOR COORDINATORE. ( ALLEGATO A TAB 2 )
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