Sono iniziate le assegnazioni dei contratti per i supplenti da organico Covid, nello specifico quest’anno, anche se in una misura ridotta, risultano numerose le esigenze all’interno delle scuole.
Supplenze Covid riguardano sia docenti che ATA
Queste supplenze con il relativo contratto possono essere firmate ai docenti e anche al personale Ata, inoltre per i docenti sarà possibile acquisire per poco tempo degli incarichi finalizzati “al recupero degli apprendimenti”, invece per gli Ata si rimanda alla situazione epidemiologica.
Contratti max fino al 30 dicembre
I contratti firmati avranno una durata massima fino al 30 dicembre dell’anno corrente, e inoltre, le segreterie avranno l’incarico di inserire al SIDI il contratto che riporta il codice N19 appartenente a questa tipologia di supplenze.
Nomine da graduatorie di istituto
Le nomine avverranno stilando le graduatorie di istituto per Ata e per il personale docenti. Inoltre, i docenti potranno decidere di mettere da parte la supplenza temporanea firmata con contratto da Covid per un’altra supplenza avuta da GaE e/o dalle GPS fino al 30 giugno.
Malattia al 50%
L’art. 19 comma 10 del CCNL scuola afferma che: “10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.” Quindi, per tutti i supplenti a breve incarico, in caso di malattia prevede la conservazione del posto di lavoro fino al tetto massimo di 30 giorni con una retribuzione del 50%. Nel caso in cui, le assenze di malattia oltre ai 30 giorni, il contratto di lavoro cessa.