Supplenze da GPS 2025/26: ERRORI NELLE NOMINE. I DOCENTI RINUNCIATARI PARTECIPANO AI TURNI SUCCESSIVI? Ecco i RISCONTRI DEGLI USR AI RECLAMI (AGGIORNATO)
- La Redazione

- 25 set
- Tempo di lettura: 5 min
Supplenze da GPS 2025/26: numerosi docenti si ritrovano senza nomina o hanno ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbero...

AGGIORNATO AL 25 SETTEMBRE
L'attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026 avviene mediante procedura informatizzata prevista dall’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024.
Tale meccanismo, però, spesso appare complesso ed eccessivamente macchinoso: numerosi aspiranti si ritrovano senza nomina o hanno ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbero avuto diritto.
Ma cosa è successo?
Scopriamo insieme come gli Uffici Scolastici Regionali hanno dato riscontro ai reclami, fornendo utili chiarimenti sulla continuità didattica e sulla procedura di assegnazione delle supplenze.
Continuità didattica e procedura informatizzata
L’indicazione della continuità da parte del Dirigente scolastico, unitamente alla conferma resa dal docente nella domanda informatizzata, non comporta l’automatica attribuzione dell’incarico sul medesimo alunno, né la conferma del numero di ore precedentemente ricoperto. La partecipazione alla fase di conferma è infatti subordinata alla verifica informatica dell’effettiva nominabilità dell’aspirante. Questa verifica tiene conto di tutte le disponibilità di posti presenti nel sistema e riguarda qualsiasi classe di concorso per la quale l’aspirante risulti inserito nelle GPS e abbia presentato regolare domanda, secondo le regole generali previste per il conferimento degli incarichi da GPS. Pertanto, può verificarsi che, pur in presenza di una richiesta di continuità e di disponibilità di posti, il docente non risulti nominabile nel c.d. “Bollettino 0”. Ovvero anche se l’aspirante sia risultato nominabile, la continuità didattica potrà essere assicurata nei limiti dei posti e delle ore effettivamente disponibili e nel rispetto della normativa vigente in materia di conferimento delle supplenze anche in relazione alle preferenze espresse (cattedra annuale, fino al termine delle attività didattiche, spezzone orario).
Superamento da parte di candidati in posizione inferiore
Per quanto concerne le ipotesi in cui l’aspirante lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione inferiore e/o con punteggio notevolmente più basso, la spiegazione è che i candidati in posizione inferiore potrebbero beneficiare della precedenza di cui alla Legge n. 104/1992, secondo la quale, se il candidato beneficiario rientra nel contingente da assumere, sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri, a seconda poi se si tratti di beneficio personale o assistenziale.
Vi è poi il caso dei candidati “riservisti” beneficiari della Legge n. 68/1999, a cui spetta un posto intero ciascuno, in misura variabile della dotazione organica provinciale a seconda della tipologia (ad esempio, il 7% del contingente per le riserve per gli invalidi civili) per ciascuna classe di concorso.
Il candidato riservista potrebbe anche essere assistito da un diritto di precedenza ai sensi della legge n. 104/1992, nel qual caso non solo entrerebbe a far parte del contingente, ma sceglierebbe prioritariamente la sede rispetto agli altri candidati. Fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, hanno diritto alla riserva del posto anche i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché volontari in servizio permanente, come prescritto dal D.lgs. n. 66/2010. Tale riserva ammonta al 30% dei posti, nel rispetto del limite previsto dall’art. 5/1 del DPR 3/1957, secondo cui i posti riservati non possono superare la metà dei posti messi a concorso. Ancora, sempre fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, hanno altresì diritto alla riserva di posti anche gli operatori volontari, che hanno concluso il servizio civile universale, senza demerito, come previsto dal DL 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023): per questi ultimi la riserva di posti è pari al 15% dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale (compresa naturalmente la procedura di assegnazione delle supplenze) e opera nel rispetto del limite previsto dall’art. 5/1 del DPR 3/1957.
Mancata assegnazione della sede o assegnazione diversa da quella attesa. I DOCENTI RINUNCIATARI PARTECIPANO AI TURNI SUCCESSIVI?
Per quanto concerne le ipotesi in cui l’aspirante lamenta di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto diritto, la motivazione è nell’istanza di scelta delle 150 sedi che il candidato ha prodotto entro il 30 luglio 2025.
Il sistema informatico, nello scorrimento della graduatoria, fatti salvi i diritti di riserva e precedenza come sopra descritti, arrivato alla posizione del candidato “X”, se non individua fra le preferenze espresse da quel candidato nessuna delle sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, automaticamente e inderogabilmente, considera il candidato rinunciatario e non gli attribuirà alcuna nomina per quella classe di concorso per l’intero anno scolastico in corso ai sensi dell’art. 12, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n. 88/2024.
Nelle successive fasi di nomina, le sedi divenute nuovamente disponibili – anche a seguito delle rinunce espresse dai candidati individuati nelle precedenti fasi di nomina – non saranno assegnate ai candidati che sono stati già “superati”.
Il sistema informatico ripartirà infatti dall’ultimo candidato individuato per ciascuna classe di concorso all’esito della precedente fase di nomina, così come stabilito dall’art. 12, comma 10, dell’ordinanza ministeriale n. 88/2024 che qui si riporta per maggior evidenza: L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento.
Per maggiore chiarezza, si riporta un esempio esplicativo: se all’esito della prima fase di nomine a tempo determinato del personale docente ed educativo, per la classe di concorso A022, il sistema informativo si è arrestato al candidato X, in posizione 1150, alla seconda fase ripartirà dal candidato X, in posizione 1151, senza riconsiderare le domande dei candidati già “superati”. Le sedi possono essere assegnate al candidato solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento. Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo rispetto alle casistiche, non potranno essere assegnate cattedre orario esterne (COE) con completamento in comune diverso a chi ha optato solo per le COE con completamento nello stesso comune, oppure corsi serali a chi non lo abbia espressamente richiesto e abbia indicato il corretto codice meccanografico del plesso nel quale si svolge il corso serale. Le su esposte considerazioni sono da intendersi come riscontro ai reclami riconducibili alle fattispecie esaminate.
L'Ufficio Scolastico di Messina, ad esempio, definisce rinunciatario il soggetto che non ha ricevuto assegnazione di incarico per non aver indicato nell’istanza presentata posti disponibili in talune sedi che, in ragione della posizione in graduatoria, avrebbero potuto essere assegnategli, ossia colui che, pur trattato dal sistema nel singolo turno di nomina, non ha ricevuto una sede in conseguenza delle limitazioni alle sedi espresse nella sua domanda. È palese, dunque, come la normativa in esame espressamente preveda che alla sopravvenienza di disponibilità, tali da rendere necessaria l’elaborazione di ulteriori turni di nomina, debba inderogabilmente farsi fronte mediante scorrimento della graduatoria, senza alcuna possibilità di recuperare le posizioni, ormai superate, degli aspiranti precedentemente rinunciatari, anche nell’ipotesi in cui le relative sedi sopraggiunte siano state dagli stessi indicate nell’istanza.
ECCO I RISCONTRI DEGLI USR AI RECLAMI (IN AGGIORNAMENTO)
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
LAZIO
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PUGLIA
SICILIA
TOSCANA
di VALENTINA TROPEA
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