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Sostegno: CORSI INDIRE PER TRIENNALISTI. Attività in aula, Attività di studio individuale e Attività di laboratorio: i 40 CFU come verranno suddivisi?Ecco tutte le indicazioni indispensabili in merito

In merito ai percorsi di specializzazione sul sostegno, i c.d. CORSI INDIRE da 40 CFU, riservati ai docenti che abbiano svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio...


In merito ai percorsi di specializzazione sul sostegno, i c.d. CORSI INDIRE da 40 CFU, riservati ai docenti che abbiano svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, occorre fare delle opportune precisazioni.


A tal riguardo il Ministero, attraverso un'apposita FAQ, fornisce delle utili delucidazioni in merito al criterio che dovrà essere seguito per la suddivisione dei 40 CFU tra attività d’aula, attività di studio individuale e attività di laboratorio.


Per poter fare chiarezza su tale aspetto riportiamo l'apposita FAQ del MIM:


Quale criterio deve essere seguito per la suddivisione dei 40 CFU, da conseguire nell’ambito del corso di specializzazione, tra attività d’aula, attività di studio individuale e attività di laboratorio?


Premesso che l'allegato A del D.M. n. 75/2025 indica che un CFU corrisponde a 25 ore di attività, comprensive dello studio individuale, la suddivisione dei CFU tra attività d’aula e attività di studio individuale segue le modalità stabilite dal DM 30 settembre 2011 che prevede 1 CFU di insegnamento = 7,5 ore d’aula e 17,5 di studio individuale e 1 CFU di laboratorio= 20 ore d’aula di 60 minuti. Con riferimento alle attività di laboratorio, nell’allegato A del D.M. n. 75/2025 viene fatto specifico rinvio alla tabella dell’allegato B al D.M. 30 settembre 2011.


ECCO TUTTE LE ALTRE FAQ DEL MINISTERO


  • Cosa accade se la mia domanda di iscrizione ad un percorso non è accolta perché le domande presentate a Indire o all’Università sono più numerose dei posti disponibili?


    L’Indire o l’Università devono stilare una graduatoria distinta per grado di istruzione secondo i criteri definiti dal DM 75/2025:

    - priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento

    - prevalenza del docente più giovane a parità di posizione.

    Nel caso in cui la domanda non fosse accolta, il docente dovrà verificare la disponibilità di posti residui presso altri Atenei.


  • Che titolo conseguo se partecipo ai corsi organizzati dall’Indire?

    Il titolo rilasciato da INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione. Ciò significa che chi consegue questo titolo si può iscrivere nelle graduatorie per le supplenze e partecipare ai concorsi per i posti di sostegno.


  • Che titolo conseguo se partecipo ai corsi organizzati dall’Università?

    Il titolo rilasciato dalle Università, autonomamente o in convenzione con INDIRE, è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.


  • Posso iscrivermi ai corsi se completo i tre anni di servizio su posto di sostegno nell’anno scolastico 2024/2025?

    No, l’Allegato B del DM 75/2025 stabilisce che i destinatari dei corsi sono i docenti che alla data del 31 agosto 2024, hanno svolto un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.

  • Cosa si intende per anno scolastico ai fini del calcolo del servizio per accedere ai corsi?

    Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali oppure il servizio prestato nella scuola dell’infanzia entro il 30 giugno.

  • Quanto dureranno i corsi? Posso fare delle assenze?

    I corsi devono durare almeno quattro mesi e si devono concludere entro il 31 dicembre 2025. È possibile assentarsi per un massimo del 10 per cento sul totale delle attività.



di VALENTINA TROPEA



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