Sostegno, CORSI INDIRE AL VIA: le ATTIVITÁ FORMATIVE si svolgeranno in MODALITÁ TELEMATICA SINCRONA O ASINCRONA? IL TIROCINIO come si SVOLGERÁ? ASSENZE CONSENTITE IN CHE MISURA? Facciamo chiarezza
- La Redazione
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Sostegno, CORSI INDIRE AL VIA: grazie alla pubblicazione dei Decreti attuativi (D.M. N. 75 e 77 del 24 Aprile 2025), il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha potuto finalmente dare il via ai Corsi di Specializzazione sul sostegno riservati ai docenti...

SOSTEGNO: CORSI INDIRE AL VIA
Grazie alla pubblicazione dei Decreti attuativi (D.M. N. 75 e 77 del 24 Aprile 2025) il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha potuto finalmente dare il via ai Corsi di Specializzazione sul sostegno riservati ai docenti triennalisti e ai docenti che hanno conseguito il titolo all'estero, facciamo riferimento più dettagliatamente ai CORSI INDIRE.
A tal proposito appare opportuno fornire degli utili chiarimenti in merito ad alcuni aspetti di notevole importanza riguardanti i percorsi stessi.
ATTIVITÁ FORMATIVE
Il primo quesito che ci si pone è il seguente: le attività formative si svolgeranno in modalità telematica sincrona o asincrona?
Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10 per cento delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.
Nel caso di funzionamento di più percorsi, le attività telematiche comunque sincrone affidate ad uno stesso docente non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario.
TIROCINIO
Nel caso dei percorsi riservati ai triennalisti il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intendono assolti dal servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici nei cinque anni precedenti;
per quanto concerne, invece, i percorsi di formazione riservati a chi ha conseguito il titolo all'estero, occorre ricordare che é prevista l’acquisizione di 12 CFU/ECTS di tirocinio in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado di istruzione, solo per coloro che non hanno maturato, alla data di presentazione della domanda, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse (e dovranno conseguire 48 CFU/ECTS). Il tirocinio si intende, invece, assolto per coloro che hanno maturato, alla data di presentazione della domanda, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse (e dovranno conseguire 36 CFU/ECTS).
ASSENZE CONSENTITE
Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 per cento sul totale delle attività.
ULTERIORI APPROFONDIMENTI
PERCORSI DI FORMAZIONE PER I DOCENTI CHE HANNO SVOLTO, NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE, UN SERVIZIO SU POSTO DI SOSTEGNO DELLA DURATA DI ALMENO TRE ANNI SCOLASTICI, ANCHE NON CONTINUATIVI, NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI
In particola modo con il Decreto N. 75 del 24 Aprile 2025 viene definito il profilo professionale del docente specializzato per il sostegno didattico agli alunni con disabilità e i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione, attivati ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, dall’INDIRE e dalle Università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE;
nonché i requisiti e le modalità per l’attivazione dei percorsi, i costi massimi, l’esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice, nonché le modalità di selezione dei partecipanti in caso di eccedenza delle domande rispetto al fabbisogno.
Requisiti per l’attivazione dei percorsi di formazione
Le Università, autonomamente o in convezione con l’INDIRE, possono presentare al Ministero dell’istruzione e del merito la disponibilità ad attivare i percorsi di specializzazione se in possesso dei seguenti requisiti:
a) proposta didattica conforme ai contenuti di cui all’Allegato A;
b) direzione del percorso di formazione affidata a un professore universitario di I o II fascia appartenente ad uno dei gruppi scientifico disciplinari a cui afferiscono gli insegnamenti obbligatori di cui all’Allegato A;
c) docenti del percorso di formazione di cui all’Allegato A, con competenze sui temi dell’inclusione;
d) laboratori affidati a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno per il grado di istruzione per il quale è attivato il laboratorio;
e) tutor d’aula a supporto delle attività formative in modalità sincrona
SCARICA L'ALLEGATO A DEL DECRETO MINISTERIALE n. 75 del 24 aprile 2025 (PDF)
Modalità per l’attivazione dei percorsi di formazione
I percorsi di formazione sono attivati dall’INDIRE ovvero dalle Università autonomamente o in convenzione con l’INDIRE.
Il Ministero dell’istruzione e del merito acquisisce dall’INDIRE la potenziale offerta formativa dei percorsi di formazione ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106; acquisisce, altresì, attraverso uno o più avvisi pubblici, la manifestazione di interesse delle Università all’attivazione dei suddetti percorsi di formazione, nonché la rispettiva potenziale offerta formativa.
I percorsi sono attivati con un numero di corsisti compreso fra le cinquanta e le centocinquanta unità distinti per ogni grado di istruzione, fino al raggiungimento del numero massimo di posti assegnati all’INDIRE e alle Università.
A ciascun Direttore di corso possono essere assegnati fino ad un massimo di tre percorsi di formazione.
I percorsi erogati dalle Università autonomamente o in convenzione con l’INDIRE prevedono l’acquisizione di 40 Crediti Formativi Universitari (CFU). I percorsi erogati dall’INDIRE prevedono l’acquisizione di 40 Crediti Formativi afferenti al sistema degli ECTS (European Credit Transfer System). I percorsi si svolgono in non meno di quattro mesi.
I percorsi si articolano in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e ai laboratori.
Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intendono assolti dal servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici nei cinque anni precedenti.
Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10 per cento delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.
Nel caso di funzionamento di più percorsi, le attività telematiche comunque sincrone affidate ad uno stesso docente non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario.
Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 per cento sul totale delle attività. Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.
Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.
Esame finale
L'esame finale consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all’esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche adottate e all’uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l’inclusione.
Le sedi di svolgimento dell’esame finale sono individuate dall’INDIRE e dalle Università anche in collaborazione con le scuole polo per la formazione e comunicate agli Uffici scolastici regionali competenti territorialmente.
La commissione d'esame è composta dal direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d’esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi e che opera nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.
L'esame finale è superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
La valutazione complessiva finale è espressa in trentesimi.
La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione rilasciato dall’INDIRE o dall’Università che ha erogato il percorso.
VALIDITÁ DEL TITOLO
Il titolo rilasciato dalle Università, autonomamente o in convenzione con INDIRE, è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; il titolo rilasciato da INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione.
Alla conclusione dei percorsi, l’INDIRE e le Università trasmettono al Ministero dell’istruzione e del merito gli elenchi dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno, distinti per grado di istruzione, nonché una relazione sull’andamento e sugli esiti dei percorsi di formazione.
Destinatari dei percorsi di formazione
Accedono ai percorsi di formazione, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, i docenti in possesso del prescritto titolo di accesso che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.
Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.
Iscrizione ai percorsi di formazione
Coloro che sono in possesso dei requisiti presentano istanza di iscrizione ai percorsi erogati dall’INDIRE ovvero da una Università.
In caso di eccedenza di iscrizioni, l’INDIRE e le Università stilano proprie graduatorie distinte per grado di istruzione, assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento. A parità di posizione prevale il docente più giovane. Nel caso di mancato accoglimento dell’istanza di iscrizione, l’interessato può verificare la disponibilità di posti residui presso i percorsi autorizzati.
Se le richieste non possono essere soddisfatte, le eccedenze di iscrizioni saranno trattate con priorità per un ulteriore ciclo di percorsi di formazione, eventualmente autorizzato dal Ministero dell’istruzione e del merito, da concludersi entro il 31 dicembre 2025.
L’iscrizione ai percorsi di cui al presente decreto preclude la possibilità di iscriversi ai percorsi di formazione previsti ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
Costi
1. Gli oneri relativi alla frequenza dei percorsi di formazione sono a carico dei corsisti.
2. L’importo del percorso di specializzazione, determinato nella misura massima di euro 1.300,00 (milletrecento/00) è versato all’INDIRE o all’Università a seguito dell’avvenuta iscrizione.
PERCORSI DI FORMAZIONE PER CHI HA CONSEGUITO IL TITOLO ALL'ESTERO
Con il Decreto n. 77 del 24 aprile 2025 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ed il Ministro dell’Università e della Ricerca hanno definito i contenuti dei percorsi di formazione, riferiti ai diversi gradi di istruzione, attivati dall’INDIRE o dalle Università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, ai sensi dell’articolo 7 del decreto - legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106; nonché i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi svolti all’estero per l’insegnamento su posto sostegno ed i corrispondenti requisiti di qualità, nonché le modalità di attivazione dei percorsi, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l’esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice.
Requisiti per l’attivazione dei percorsi di formazione da parte delle Università
I percorsi sono organizzati dall’INDIRE, o dalle Università autonomamente o in convenzione con l’INDIRE.
Le Università possono presentare al Ministero dell’istruzione e del merito la disponibilità ad attivare i percorsi di formazione se in possesso dei seguenti requisiti:
a) presenza di una proposta didattica conforme ai contenuti di cui all’Allegato A;
b) direzione del percorso di specializzazione affidata a un professore universitario di I o II fascia dei gruppi scientifico disciplinari a cui afferiscono gli insegnamenti obbligatori di cui all’Allegato A;
c) presenza di docenti a cui affidare gli insegnamenti dell’Allegato A, con competenze sui temi dell’inclusione;
d) presenza di laboratori affidati a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno per il grado di istruzione per il quale è attivato il laboratorio;
e) presenza di tutor d’aula a supporto delle attività formative in modalità sincrona.
Modalità di attivazione dei percorsi di formazione sul sostegno
Il Ministero dell’Istruzione e del merito acquisisce dall’INDIRE la potenziale offerta formativa e, attraverso apposito avviso pubblico, la manifestazione di interesse delle Università all’attivazione dei percorsi di formazione, nonché la rispettiva potenziale offerta formativa. L’effettiva partecipazione ai predetti percorsi deve essere garantita a tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti predeterminati.
I percorsi erogati dalle Università in maniera autonoma o da quest’ultime in convenzione con l’INDIRE prevedono l’acquisizione di Crediti Formativi Universitari (CFU).
I percorsi erogati dall’INDIRE prevedono l’acquisizione di crediti formativi afferenti al sistema ECTS. In particolare:
- coloro i quali sono in possesso dei requisiti prestabiliti e non hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi di formazione attivati dall’INDIRE o dalle Università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse, devono conseguire 48 crediti formativi, di cui 12 relativi all’attività di tirocinio;
- coloro i quali sono in possesso dei requisiti prestabiliti e hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi di formazione attivati dall’INDIRE o dalle Università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse, devono conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto, con il servizio effettivo, il tirocinio.
Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.
I percorsi si articolano in attività formative relative agli insegnamenti, in attività di laboratorio riferite alle tematiche indicate nell’Allegato B al decreto ministeriale 30 settembre 2011 ed in attività di tirocinio diversificate per gradi di istruzione. Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità.
Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque, sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10% delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.
Nel caso di funzionamento di più corsi, le attività sincrone affidate ad uno stesso docente non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario. L’attività di tirocinio non può essere svolta in modalità online bensì in modalità in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado di istruzione. I percorsi si svolgono in non meno di quattro mesi.
Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 per cento. Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici. Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.
Il percorso si conclude con l’esame finale. A ciascun Direttore di corso possono essere assegnati fino ad un massimo di tre percorsi di formazione.
Criteri di ammissibilità e requisiti di qualità dei percorsi formativi svolti all’estero
Possono iscriversi ai percorsi di formazione esclusivamente coloro i quali abbiano superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso.
Iscrizione ai percorsi di formazione
L’iscrizione ai percorsi di formazione è subordinata alla rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero sia pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso.
Alla rinuncia si applica quanto previsto dall’articolo 7, comma 2 bis, del decretolegge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106.
La rinuncia è comunicata al Ministero dell’Istruzione e del merito esclusivamente con le seguenti modalità:
- tramite apposita piattaforma “Riconoscimento professione Docente”, in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno, formulate all’Amministrazione attraverso la predetta piattaforma;
- tramite posta elettronica certificata, in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno, presentate all’Amministrazione in formato cartaceo.
All’atto di presentazione della domanda di iscrizione ai percorsi, gli interessati comunicano all’INDIRE e alle Università gli estremi della rinuncia espressa secondo le modalità indicate nel precedente comma.
La domanda di iscrizione può essere rivolta o all’INDIRE o ad un’Università; in caso di eccedenza di iscrizioni presso le Università, queste provvederanno a trasmettere le domande eccedenti all’INDIRE.
L’iscrizione a tali percorsi di formazione preclude la possibilità di iscriversi ai percorsi di cui all’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
Esame finale
L'esame finale consiste in un colloquio da svolgersi in presenza su un elaborato scritto concernente uno studio di caso a scelta del corsista, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche e all’uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l’inclusione.
Le sedi di svolgimento dell’esame finale sono individuate dall’INDIRE e dalle Università anche in collaborazione con le scuole polo per la formazione e comunicate agli Uffici scolastici regionali competenti territorialmente.
La commissione d'esame è composta dal direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d’esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.
L'esame finale si intende superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla media tra il voto ottenuto nell’esame finale e la media dei voti conseguiti negli insegnamenti e nei laboratori. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.
La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione rilasciato dall’INDIRE o dall’Università che ha erogato il percorso.
VALIDITÁ DEL TITOLO
Il titolo rilasciato dalle Università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; il titolo rilasciato dall’INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione.
L’INDIRE e le Università trasmettono al Ministero dell’Istruzione e del merito gli elenchi dei docenti che hanno positivamente concluso i percorsi, distinti per grado di istruzione, nonché una relazione sull’andamento e sugli esiti dei percorsi di formazione.
Costi a carico dei corsisti
1. Gli oneri relativi alla frequenza dei percorsi di formazione sono a carico dei corsisti.
2. L’importo del percorso di specializzazione, determinato nella misura massima di euro 1.500,00(millecinquecento/00) per coloro che devono conseguire, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del presente decreto, 48 crediti, e nella misura massima di euro 900,00(novecento/00) per coloro che devono conseguire, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del presente decreto, 36 crediti, è versato all’INDIRE o all’Università a seguito dell’avvenuta iscrizione.
SCARICA IL TESTO DEI DECRETI ATTUATIVI N. 75 E 77 DEL 24 APRILE 2025 (PDF)
di VALENTINA TROPEA
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