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Scuola, STIPENDI: ripristino PRIMO GRADONE dopo 3 anni di servizio negli scatti di anzianità per i neoassunti. ANIEF: “Gli aumenti automatici del personale docente e Ata devono cambiare"

“Gli aumenti automatici del personale docente e Ata devono cambiare: vanno aumentati di numero, scattare massimo ogni 4 anni e..."

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“Gli aumenti automatici del personale docente e Ata devono cambiare: vanno aumentati di numero, scattare massimo ogni 4 anni e prima di tutto va ripristinato il primo “gradone” inopinatamente sottratto quasi tre lustri fa con la compiacenza delle altre organizzazioni sindacali rappresentative”: così si è espresso Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, nel presentare, durante l’assemblea sindacale svolta con i lavoratori della Sardegna, l’emendamento al decreto legge PA 25/2025 specifico sul ripristino del primo gradone stipendiale (fascia 3-8 anni di anzianità di servizio) negli scatti di anzianità per neo-assunti. La richiesta è stata suggerita dalla stessa giovane rappresentanza sindacale e già anche presentata all’interno della piattaforma di punti da introdurre nel rinnovo del contratto 2022-2024: il sindacato, infatti, si batterà in tutte le sedi per dimostrare la scorrettezza totale, verso i lavoratori della scuola, nell’operare la rimozione dello stesso primo “gradone” stipendiale nel CCNI 2011 e nel CCNL 2016-2018.


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“La nostra istanza – spiega ancora Marcello Pacifico, leader dell’Anief – si regge anche a seguito della vittoria ottenuta in Corte di Giustizia Ue, e anche della recente sentenza della Cassazione, del 7 marzo scorso, la numero 6138, che si è espressa in modo definitivo sull’applicabilità della clausola di salvaguardia dell’articolo 2 del CCNL 4 agosto 2011 ai docenti che risultavano in servizio con contratto a tempo determinato alla data del 1° settembre 2010, poi assunti in ruolo successivamente: nello specifico, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto a mantenere la fascia stipendiale 3-8 anche qualora il servizio pre-ruolo sia stato computato in base alla fictio iuris dell’art. 489 del d.lgs. 297/1994 e abbia quindi permesso il raggiungimento dell’anzianità minima tramite almeno 180 giorni di servizio o incarichi dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni”.


“La Corte – ha aggiunto Pacifico - ha definitivamente riconosciuto l’illegittimità di una discriminazione che ha penalizzato centinaia di migliaia di insegnanti. Continueremo a vigilare affinché venga applicata concretamente. È un punto di svolta nella tutela dei diritti economici del personale docente”, ha dichiarato il leader del giovane sindacato. A questo punto, ha continuato Pacifico, “i docenti interessati potranno presentare richiesta di differenze retributive maturate, tenendo conto del limite di prescrizione quinquennale”. Secondo i legali di Anief, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, la decisione rappresenta un riconoscimento pieno del principio di parità di trattamento tra personale di ruolo e precario.


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IL TESTO DELL’EMENDAMENTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dall'anno scolastico2023/2024, ai fini della progressione di carriera del personale scolastico neoassunto, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio, n.106. Per le medesime finalità, è rimandata alla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022-2024 il ripristino della prima fascia stipendiale 3-8 prevista dal CCNL 2006-2009.


2. 24. De Corato, Amorese (FDI)


LA CASSAZIONE HA SPIEGATO CHE…

La Suprema Corte ha operato una distinzione netta tra due ambiti giuridici: la ricostruzione della carriera, che riguarda l’anzianità di servizio; la clausola di salvaguardia, che riguarda l’attribuzione della fascia stipendiale. Secondo i giudici, trattandosi di “condizioni di impiego” distinte, ciascun istituto deve essere valutato autonomamente ai fini della legittimità e della parità di trattamento.


Per tale motivo, il diritto a beneficiare della fascia 3-8 anni non può essere negato sulla base del fatto che l’anzianità sia stata riconosciuta secondo un criterio di favore (come quello dei 180 giorni). La Corte ha, dunque, stabilito che la disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti direttamente a tempo indeterminato non può giustificare l’esclusione dei docenti ex precari dalla salvaguardia.


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Il principio espresso si fonda sulla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta trattamenti meno favorevoli per i lavoratori a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo giustificazioni oggettive. E la Cassazione ha richiamato precedenti della Corte di Giustizia UE, tra cui la sentenza Rosado Santana (C-177/10) e la più recente C-322/23 del 17 ottobre 2024, che afferma come eventuali meccanismi futuri di compensazione economica non siano sufficienti a sanare discriminazioni presenti al momento dell’immissione in ruolo.


Inoltre, la tesi ministeriale, secondo cui l’applicazione congiunta dei due istituti creerebbe una disparità verso i docenti assunti direttamente a tempo indeterminato, è stata rigettata: la Corte di Cassazione ha infatti spiegato che la natura a termine del contratto non può giustificare un trattamento economico deteriore, riconoscendo così la natura discriminatoria della prassi applicata in passato.


LE CONSEGUENZE DELLA SENTENZA

Agli insegnanti interessati, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione riconosce il diritto del docente ad accedere alla fascia stipendiale 3-8 al momento dell’immissione in ruolo, se in possesso dell’anzianità richiesta, anche se maturata tramite il computo parziale previsto dal d.lgs. 297/1994; legittima la richiesta di differenze retributive per il periodo in cui si è subito un trattamento deteriore, nei limiti della prescrizione quinquennale; impone all’amministrazione scolastica di adeguarsi al principio sancito e applicare la clausola di salvaguardia anche agli assunti ex precari.


OGGI

SEQUENZA SCATTI

ANNI DI SERVIZIO

FASCIA

primo

9-14

9

secondo

15-20

15

terzo

21-27

21

quarto

28-34

28

quinto

35

35

Importo lordo mensile scatti di anzianità assegnati ai docenti di scuola secondaria di primo grado:

da 9 a 14 anni di servizio: +205,96 euro.

da 15 a 20 anni di servizio: +387,50 euro.

da 21 a 27 anni di servizio: +563,80 euro

da 28 a 34 anni di servizio: +736,73 euro.

da 35 anni in poi: +864,90 euro.

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di VALENTINA TROPEA

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