Scuola di alta formazione “Institute of Advanced Science for Agriculture”, tutte le indicazioni operative per la presentazione di istanze
- La Redazione
- 4 giorni fa
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"La Scuola ha come missione istituzionale lo sviluppo del continente africano nell’ambito della formazione superiore e di... "

Con il presente provvedimento sono definite le indicazioni operative per la presentazione, l’esame e la valutazione delle istanze finalizzate all’istituzione e attivazione, previo accreditamento iniziale, di una Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale, denominata Scuola di alta formazione - Institute of Advanced Science for Agriculture, a carattere residenziale nel territorio della provincia di Ferrara (di seguito Scuola).
La Scuola ha come missione istituzionale lo sviluppo del continente africano nell’ambito della formazione superiore e di colmare il divario tra l'agricoltura tradizionale e le tecnologie moderne al fine di conseguire gli obiettivi del Piano Mattei. Le istanze per l’istituzione della Scuola sono presentate dai soggetti promotori, i quali possono essere esclusivamente soggetti privati con una qualificata e pluriennale esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altre università, in ambito agronomico, digitale, di sostenibilità ambientale ed economica.
Presentazione delle istanze
La formale istanza di istituzione e attivazione della Scuola, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto promotore, viene presentata unicamente per via telematica nei termini indicati ai commi successivi, a pena di esclusione. Le proposte sono inserite dal soggetto promotore nella procedura telematica disponibile sul sito internet https://ateneo.cineca.it/miur_domanda_scuolasup/uffici/registrazione.php dal 9 maggio 2025 ore 12.00 al 9 giugno 2025 ore 15.00. Alla procedura telematica si accede attraverso apposite credenziali, che gli interessati provvedono direttamente a richiedere al primo accesso al sito internet. Alla proposta deve essere allegata la documentazione di seguito riportata:





Esame e valutazione delle istanze L’ammissibilità delle istanze pervenute è verificata da un’apposita commissione istituita presso il Ministero, che esamina completezza, coerenza e pertinenza della documentazione allegata alle istanze. Esclusivamente per le istanze che risultano ammissibili il Ministero provvede, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 19/2012, a richiedere il parere dell’ANVUR. Negli altri casi si provvede, all’esito di quanto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, al rigetto delle istanze.
Con riferimento alle istanze trasmesse all’ANVUR, il Ministero provvede all’esame dello schema di statuto e, acquisito il parere del CUN ai sensi dell’art. 11 della legge 341/1990, dello schema di regolamento didattico.
L’ANVUR provvede ai sensi del d.lgs. 19/2012 a valutare il possesso dei requisiti di cui al d.m. 439/2013 e al d.m. 226/2021 e ad esprimere il proprio parere ai fini dell’accreditamento della Scuola.
A tal fine l’ANVUR definisce il protocollo di valutazione entro 15 gg dall’adozione del presente provvedimento. Fatte salve ulteriori esigenze istruttorie il parere dell’ANVUR è reso, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 19/2012, nel termine di 120 giorni.
In caso di più istanze che conseguano il parere positivo dell’Agenzia, la stessa provvede a graduare i giudizi espressi con riferimento alla qualificazione della didattica e della ricerca, alla sostenibilità finanziaria e ai servizi offerti agli studenti.
Accreditamento, istituzione e attivazione della Scuola
Il Ministro con proprio decreto, su conforme parere dell’ANVUR, concede o nega l’accreditamento iniziale. In caso di più istanze che dovessero conseguire il parere favorevole dell’ANVUR, si provvede all’accreditamento esclusivamente dell’istanza che, tenuto conto del giudizio dell’ANVUR, è maggiormente rispondente all’interesse pubblico, in relazione a finalità e obiettivi di cui all’articolo 1.
Il decreto di accreditamento provvede all’istituzione della Scuola quale Istituzione universitaria non statale legalmente riconosciuta e indica, le modalità e i tempi di attivazione da parte della nuova sede universitaria, prevedendo la verifica annuale dell’attività da parte dell’ANVUR, anche in relazione alla concreta realizzazione del progetto approvato ai fini dell’accreditamento iniziale e, al termine del primo quinquennio, la verifica della completa realizzazione della Scuola il cui esito non positivo comporta il diniego dell’accreditamento periodico, ai sensi dell’art. 9, del d.lgs. n. 19/2012, con la conseguente disattivazione e soppressione della Scuola. Con il medesimo decreto sono contestualmente approvati lo statuto e il regolamento didattico della Scuola.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 7, del D.lgs. n. 19/2012, il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale preclude ogni ulteriore fase riguardante l'istituzione della nuova sede.
Alla Scuola si applicano le disposizioni concernenti le università non statali legalmente riconosciute, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243.
NOTA
di LA REDAZIONE
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